DECRETO MINISTERIALE 08 marzo 2013
Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell’art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
b) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
c) «Ente erogatore»: ente titolare dell’erogazione di prestazioni sociali agevolate;
d) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale;
g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale;
h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Art. 2
Banca dati delle prestazioni sociali agevolate
1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate è istituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine di rafforzare il sistema dei controlli dell’ISEE, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La banca dati è alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, e sui soggetti che ne hanno beneficiato, che devono essere comunicate all’INPS anche ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali informazioni, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:
a) dati identificativi dell’ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.
Le informazioni sono raccolte secondo le modalità di cui alla Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto. L’elenco delle prestazioni sociali agevolate, di cui alla lettera b), è riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione della banca dati le informazioni, di cui al comma 2, di propria competenza. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di cooperazione applicativa.
4. Per le prestazioni che non siano riconducibili all’elenco di cui alla Tabella 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvederà ad ampliare l’elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.
5. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l’acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite dall’INPS con decreto direttoriale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
Integrazioni al sistema informativo ISEE
1. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS ai sensi dell’art. 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38 del decreto-legge n. 78/2010, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell’informazione sull’eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell’ISEE note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonché del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell’anagrafe tributaria.
Art. 4
Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate
1. Le informazioni della banca dati, di cui all’art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all’erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE, all’irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalità di controllo, l’INPS, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell’ISEE, gestito dall’INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall’INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorità basati, tra l’altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale.
3. Nei casi di cui all’art. 3, comma 1, il valore dell’ISEE ricalcolato è comunicato dall’INPS all’ente erogatore al fine di verificare l’eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l’INPS rende disponibili all’ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell’ISEE ai fini dell’immediata irrogazione della sanzione, di cui all’art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza.
4. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’INPS rende disponibili per l’alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell’ISEE, dell’ISR e dell’ISP, nonché con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d’età, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;
b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalità di cui alla lettera a).
5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome è altresì fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione.
6. L’INPS fornisce al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
7. L’INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all’art. 2, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse.
Art. 5
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Gli enti locali, anche in forma associata, e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l’INPS eseguono la raccolta, l’elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni della banca dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.
2. L’utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all’art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell’ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. L’INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della banca dati, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. L’ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all’INPS ai fini della costituzione dalla banca dati.
5. Al fine dell’applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell’ambito della banca dati.
Art. 6
Disposizioni finali
1. L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
Allegato
TABELLA 1 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CONDIZIONATE ALL’ISEE
Codice | Denominazione | Descrizione |
A1 – CONTRIBUTI ECONOMICI | ||
A1.01 | Assegno per il nucleo familiare erogati dai comuni | Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall’INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’ISE |
A1.02 | Assegno Maternità erogato dai Comuni | Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall’INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali |
A1.03 | Carta acquisti | Sostegno economico a favore di anziani sopra i 65 anni con basso reddito per l’acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette oppure a favore di bambini sotto i 3 anni per l’acquisto di latte artificiale e pannolini |
A1.04 | Contributi economici a integrazione del reddito familiare | Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose. |
A1.05 | Contributi economici per alloggio | Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio e per l’affitto e per le utenze |
A1.06 | Buoni spesa o buoni pasto | Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione |
A1.07 | Contributi e integrazioni a rette per asili nido | Interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido. |
A1.08 | Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia | Interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi. |
A1.09 | Contributi economici per i servizi scolastici | Sostegno economici per garantire all’utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell’infanzia e nell’adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose |
A1.10 | Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria | Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l’esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l’acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili). |
A1.11 | Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale | Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da “care giver” professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell’ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l’assistenza sia prestata da un “care giver” familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell’autonomia personale |
A1.12 | Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni | Interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni |
A1.13 | Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali | Interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per l’accoglienza in strutture semiresidenziali. |
A1.14 | Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali | Interventi per garantire all’utente bisognoso la copertura della retta per l’accoglienza in strutture residenziali e, per l’area Famiglia e minori, l’integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali |
A1.15 | Contributi per servizi alla persona | Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona |
A1.16 | Contributi economici per servizio trasporto e mobilità | Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida |
A1.17 | Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d’onore | Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull’impegno dello stesso alla restituzione |
A1.18 | Contributi economici per l’inserimento lavorativo | Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell’inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno. |
A1.19 | Borse di studio | |
A1.20 | Buono vacanze | Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull’importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali |
A1.21 | Altro | Specificare |
A2 – INTERVENTI E SERVIZI | ||
Codice | Denominazione | Descrizione |
A2.01 | Mensa sociale | Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate |
A2.02 | Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare | Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale |
A2.03 | Prestazioni del diritto allo studio universitario | Sono incluse mense e alloggi per studenti |
A2.04 | Agevolazioni per tasse universitarie | |
A2.05 | Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas) | |
A2.06 | Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.) | |
A2.07 | Assistenza domiciliare socio-assistenziale | Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio |
A2.08 | A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari | Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate “a domicilio” a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare abitazione ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita |
A2.09 | Supporto all’inserimento lavorativo | Interventi mirati a incentivare l’inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione |
A2.10 | Servizi integrativi per la prima infanzia | In questa categoria rientrano i servizi previsti dall’art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare |
A2.11 | Sostegno socio-educativo scolastico | Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri) |
A2.12 | Mensa scolastica | |
A2.13 | Altro | Specificare |
A3 – STRUTTURE | ||
Codice | Denominazione | Descrizione |
A3.01 | Strutture semiresidenziali | Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti |
A3.02 | Strutture residenziali | Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo dell’area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali |
A3.03 | Asilo Nido | Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all’anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell’infanzia. |
A3.04 | Altro | Specificare |
TABELLA 2 – BANCA DATI “PRESTAZIONI AGEVOLATE”, CONDIZIONATE ALL’ISEE
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 giugno 2013, n. 149.
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- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 09 agosto 2019 - Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE pre-compilata resa disponibile in via telematica dall'INPS
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- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 05 luglio 2021 - Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente
- Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 12 maggio 2022
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