MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 09 agosto 2019
Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE pre-compilata resa disponibile in via telematica dall’INPS
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
b) «ISEE»: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento ISEE;
c) «ISEE corrente»: l’ISEE calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9 del regolamento ISEE;
d) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all’art. 10 del regolamento ISEE;
e) «scala di equivalenza»: la scala di cui all’allegato 1 del regolamento ISEE;
f) «componente aggiuntiva»: la componente aggiuntiva dell’ISEE di cui all’allegato 2 del regolamento ISEE;
g) «disabilità e non autosufficienza»: la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall’allegato 3 del regolamento ISEE;
h) «SPID»: il sistema pubblico di identità digitale, di cui all’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale;
i) «INPS»: l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
l) «CAF»: i centri di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 2
Accesso alla DSU pre-compilata
1. Alla DSU pre-compilata accedono tutti i soggetti che ne facciano richiesta direttamente o per il tramite di un CAF delegato.
2. Il dichiarante accede direttamente alla DSU pre-compilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le seguenti modalità:
a) con riferimento al sistema di autentificazione, l’accesso è riservato ai possessori di una delle seguenti:
1) credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’istituto;
2) credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia;
3) identità SPID di livello 2 o superiore;
b) con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l’accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti:
1) l’importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l’assenza di dichiarazione;
2) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore ad euro 10.000,00, l’indicazione dell’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell’assenza dei rapporti;
3) nei casi diversi da quelli di cui al numero 2), il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui all’art. 5, comma 4, lettera a), del regolamento ISEE, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare di cui alle successive lettere b), c), d) e f) del medesimo comma. Il valore è indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro, e deve riguardare, ove disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo.
3. Nel caso l’accesso alla DSU pre-compilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui al comma 2, lettera b), devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
4. In assenza di riscontro positivo alla indicazione degli elementi di cui al comma 2, lettera b), il dichiarante presenta la DSU nelle modalità non pre-compilate. Eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell’INPS o dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell’ISEE nelle modalità di cui all’art. 4.
5. L’INPS e l’Agenzia delle entrate garantiscono l’attuazione di misure volte a permettere l’inibizione del trattamento dei dati necessari all’elaborazione della DSU pre-compilata, ovvero dell’attestazione dell’ISEE nel caso di DSU presentata nella modalità non pre-compilata. L’inibizione di cui al primo periodo può essere richiesta e revocata in qualsiasi momento. Le modalità attuative delle misure di cui al presente comma sono individuate nel disciplinare tecnico di cui all’art. 6. Resta comunque garantito per il dichiarante il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei casi di cui all’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le informazioni del trattamento dei propri dati personali ai fini di una DSU pre-compilata nonché del nominativo del dichiarante che ha richiesto tale DSU sono disponibili per l’interessato nell’apposita area riservata del sito INPS e dell’Agenzia delle entrate.
7. L’accesso alla DSU pre-compilata è consentito a decorrere dal 1° gennaio 2020. In via sperimentale, la DSU pre-compilata è resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del regolamento ISEE.
Art. 3
Componenti della DSU autodichiarate e non pre-compilate
1. Ai fini della presentazione della DSU, restano autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell’ISEE, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
e) il reddito complessivo di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
f) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
g) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i), del regolamento ISEE;
h) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera f), del regolamento ISEE limitatamente alle prestazioni non erogate dall’INPS;
i) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all’art. 4, comma 3, lettere a) e b) del regolamento ISEE;
l) l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del regolamento ISEE;
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento ISEE;
n) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all’art. 5, comma 4, del regolamento ISEE, se detenute all’estero, nonché, relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di cui all’art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento ISEE;
o) in caso di richiesta di prestazioni di cui all’art. 6, comma 3, del regolamento ISEE, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.
2. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione all’evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi di informazione con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Al solo fine di agevolare e semplificare la compilazione della DSU, l’INPS, se richiesto dal dichiarante, procede al pre-caricamento dei dati di cui al comma 1, lettere a), c), d), i), e p), contenuti nella ultima DSU eventualmente presente nel sistema informativo dell’ISEE. I dati di cui al presente comma, anche se precaricati dall’INPS, devono essere modificati o integrati se variati o non corretti. Per effetto della sottoscrizione della DSU, il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto autodichiarato, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nella eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel sistema informativo, i dati di cui al presente comma devono essere integralmente inseriti dal dichiarante.
Art. 4
Omissioni e difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato
1. Nel caso il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU pre-compilata ovvero nei casi di cui all’art. 2, comma 4, la dichiarazione è presentata nelle modalità di cui all’art. 10 del regolamento ISEE. Restano ferme le componenti autodichiarate di cui all’art. 3, comma 1, integrate dalle informazioni di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 e all’art. 4, comma 4, lettera a), del regolamento ISEE, anche se detenuto in Italia.
2. Nei casi di cui al comma 1, in sede di attestazione dell’ISEE sono riportate, oltre alle omissioni o difformità eventualmente riscontrate ai sensi dell’art. 11, comma 5, del regolamento ISEE, con riferimento al patrimonio mobiliare, esclusivamente le seguenti:
a) al livello del componente:
1) in caso di omissione, l’elenco dei rapporti, inclusi quelli omessi, di cui risulti intestatario nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, composto dagli elementi necessari ad ottenere assistenza dagli operatori finanziari, quali: codice fiscale dell’intestatario, codice fiscale e denominazione dell’operatore finanziario, data inizio e data fine;
2) in caso di difformità per difetto del totale dei valori dichiarati, l’indicazione di tale circostanza, senza l’indicazione del rapporto o della componente patrimoniale interessati, né del valore puntuale della difformità rilevata, oltre l’elenco di cui al punto 1);
b) al livello del nucleo familiare:
1) nel caso il valore dichiarato del patrimonio mobiliare complessivo per il nucleo familiare sia inferiore alle franchigie di cui all’art. 5, comma 6, del regolamento ISEE, l’indicazione della circostanza che si verificherebbe, in assenza delle omissioni o difformità riscontrate, con riferimento al superamento della soglia fissata per le franchigie medesime;
2) nei casi diversi dal numero 1), l’indicazione della circostanza che si verificherebbe, in assenza delle omissioni o difformità riscontrate, con riferimento ad un incremento di almeno 5,000,00 euro del valore del patrimonio mobiliare rispetto a quanto dichiarato.
Art. 5
ISEE corrente
1. L’ISEE corrente è calcolato nelle modalità di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, a far data dall’entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente, emanato ai sensi dell’art. 10, comma 3, del regolamento ISEE.
2. Ai fini dell’attestazione dell’ISEE corrente, l’INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, alla luce dell’evoluzione della disponibilità delle comunicazioni di cui al primo periodo in maniere piena, tempestiva ed affidabile, sono individuate le modalità con cui le medesime comunicazioni sono utilizzate dall’INPS per pre-compilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell’ISEE corrente.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le specifiche tecniche per l’accesso alla DSU pre-compilata, nonché i meccanismi di delega da parte degli interessati, sono individuate in apposito disciplinare tecnico, sulla base di adeguata valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, approvato con provvedimento congiunto del direttore dell’INPS e del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il disciplinare individua altresì, per quanto non previsto nel presente decreto, misure appropriate a tutela degli interessati ed, in particolare, specifiche misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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