DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 2013
Individuazione delle iniziative afferenti le attività prioritarie di cui all’art. 1 del decreto 19 settembre 2012 cui destinare le somme residue per le Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Per quanto in premessa, il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 12 del decreto direttoriale 27 settembre 2012, individua le iniziative afferenti le attività prioritarie di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 cui destinare le somme residue nonché le relative modalità di presentazione dei progetti e dei relativi criteri di valutazione ed il riparto dello stanziamento complessivo tra le suddette iniziative.
Art. 2
Riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia
1. Le iniziative finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, di cui alla lettera c) dell’art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012, devono intendersi quali:
a) attività dirette alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione;
b) formazione ed informazione della filiera in materia di adempimenti amministrativi a carico degli operatori del settore;
c) assistenza finalizzata alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo di processi di integrazione di filiera;
2. Per il finanziamento dei progetti relativi alle iniziative previste dal presente articolo, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di euro 1.280.000,00.
3. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative di cui alle lett. a) e b) del comma i del presente articolo non potrà superare, a pena di inammissibilità, l’importo di Euro 350.000,00.
4. Il piano di spesa di ciascun progetto per le iniziative di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo non potrà superare, a pena di inammissibilità, l’importo di Euro 580.000,00.
Art. 3
Assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi
1. Le iniziative per l’assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi di cui alla lettera d), art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012, devono intendersi:
a) assistenza alle imprese, con particolare riguardo all’accesso alle misure di sostegno offerte dalla Politica Comune della Pesca;
2. Per il finanziamento dei progetti relativi all’iniziativa prevista dal presente articolo, la disponibilità finanziaria è pari ad euro 220.000,00. Non saranno pertanto ammissibili progetti recanti un piano di spesa superiore a detto importo.
Art. 4
Modalità di presentazione dei progetti
1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le singole “iniziative” individuate dal presente decreto per la realizzazione delle “attività prioritarie”, devono presentare istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura con le modalità indicate nel presente articolo. I progetti devono essere presentati separatamente per ciascuna “iniziativa”.
2. I progetti, a pena di inammissibilità, devono riguardare l’esecuzione di attività che non costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
3. Per ogni “iniziativa”, ciascun progetto deve pervenire all’Amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l’indicazione del mittente, la denominazione dell’”iniziativa” per la quale il progetto viene proposto, riportando l’articolo, la lettera e l’esatta dicitura del presente decreto, con l’ulteriore indicazione di quanto segue: “Progetto per le finalità di sviluppo della filiera pesca di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall’art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1”.
4. Ciascun plico deve essere indirizzato a “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC IV” – Viale dell’Arte n. 16 – III piano – 00144 ROMA.
5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l’Ufficio di Segreteria della Direzione Generale – sita al III piano di Viale dell’Arte 16 – entro e non oltre il 5 settembre 2013.
6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l’inammissibilità della istanza. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla Segreteria della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:
– Busta n. 1: documentazione amministrativa.
– Busta n. 2: proposta tecnico-economica.
Art. 5
Documentazione amministrativa
1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:
a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell’ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;
b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione del titolo del progetto, nonché l’attestazione che il progetto presentato non è già completato o in corso di realizzazione e/o già finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;
c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell’ente partecipante attestante l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell’ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INAIL;
e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell’ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ente proponente, in copia conforme con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonché sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i -indicando la qualifica del sottoscrittore – dell’ente proponente. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle attestazioni di conformità all’originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l’irricevibilità dell’istanza.
Art. 6
Proposta tecnico-economica
1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere:
I) una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:
a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;
b) l’indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti;
c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l’indicazione analitica delle attività in funzione degli obiettivi;
g) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
d) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonché la divulgazione, e il trasferimento dei risultati;
e) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;
f) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
g) l’articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);
h) l’elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);
i) le attività precedentemente svolte e-competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);
j) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;
h) eventuale ulteriore documentazione allegata;
II) piano di spesa dettagliato articolato per ciascuna singola attività prevista dalla proposta tecnica, distinto in singole voci di spesa. Per ciascuna voce di spesa, occorre inoltre fornire:
– una breve descrizione del costo da sostenere (es. consulente esterno per somministrazione e analisi dei questionari atti a rilevare le esigenze di formazione dei destinatari);
– l’unità di misura considerata per il calcolo del costo (es. ore di lavoro);
– la quantità necessaria in relazione all’unità di misura prescelta (es. 10, in relazione alle ore di lavoro);
– il costo unitario (es. € 30, equivalente al costo di un’ora di lavoro, riferito al personale interno o esterno che si dichiara di utilizzare per quell’attività);
– il costo totale (es. € 300, dato dalla moltiplicazione fra la quantità e il costo unitario);
– eventuali spese generali, ammissibili nella misura massima del 8% precisando le voci di costo da intendersi ricomprese nelle medesime.
2. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall’Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall’Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.
Art. 7
Valutazione dei progetti
1. La valutazione dei progetti è demandata alla Commissione nominata dal Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012.
2. Per ciascuna “iniziativa”, la Commissione procede all’accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilità del progetto stesso.
Art. 8
Criteri di valutazione dei progetti
1. Per ciascuna “iniziativa”, la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo, mediante l’applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:
– qualità della proposta tecnica (massimo 70);
– qualità della proposta economica (massimo 30).
2. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualità della proposta tecnica.
3. Per la valutazione della qualità della proposta tecnica, l’assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l’attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:
Criterio | Sottocriterio | Punteggio massimo |
1. Valutazione dell’impianto propositivo e delle finalità di lavoro | Dettagliata, chiara e completa descrizione dell’”iniziativa” proposta nel progetto in relazione a quanto previsto dal presente decreto | 10 |
Coerenza ed adeguatezza del progetto proposto in relazione agli obiettivi del presente decreto | 10 | |
Totale criterio 1 | 20 | |
2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto | Efficacia delle modalità di svolgimento del progetto presentato | 10 |
Efficacia e funzionalità degli strumenti individuati e delle modalità di realizzazione del progetto indicato, in relazione alle attività da realizzare | 10 | |
Totale criterio 2 | 20 | |
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione | Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all’efficienza ed all’efficacia nell’assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate | 10 |
Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento ai tempi ed alle fasi di realizzazione del progetto | 10 | |
Totale criterio 3 | 20 | |
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti | Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi | 10 |
Totale criterio 4 | 10 |
2. Per la valutazione della qualità della proposta economica, l’assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:
– coerenza della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);
– definizione dettagliata, chiara e completa dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti);
– congruità dei costi prospettati (punteggio massimo 10 punti).
3. Nell’attribuzione della valutazione, la Commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:
– massima efficacia delle attività previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;
– innovatività delle attività progettuali;
– ricaduta territoriale delle stesse;
– coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi di sviluppo della Politica comune della pesca nonché delle normative comunitarie;
– coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire;
– competenza e professionalità dei soggetti coinvolti nei progetti.
4. La Commissione conclude i propri lavori individuando per ogni “iniziativa”, di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, il progetto che ha raggiunto il punteggio complessivo più alto.
Art. 9
Stipula delle convenzioni
1. Le Convenzioni di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall’art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, sono stipulate, per ogni “iniziativa” di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 7, il punteggio complessivo più alto.
2. Le Convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attività previste, modalità e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalità di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attività, sanzioni e penalità applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilità di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.
3. La stipula delle Convenzioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell’interessato, nella misura del l0% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione – è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.
4. La stipula delle Convenzioni è subordinata all’accertamento da parte della pubblica amministrazione dell’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto – di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa – di cui all’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché all’accertamento dell’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Con successivo provvedimento del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, a seguito dell’approvazione dei progetti presentati, potranno essere individuate – nell’ambito delle attività di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 2012 – le modalità di utilizzo delle eventuali risorse residue.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 luglio 2013, n. 158.
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