Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012)
Capo I – Disposizioni generali (Art. 1)
Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (Artt. 2-14)
Capo III – Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29)
Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (Artt. 30-32)
Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica (Art- 33-39)
Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (Art. 40)
Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore (Artt. 41-42)
Allegati (tabelle dei compensi professionali)
1) Avvocati (Tabelle A-B)
2) Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C)
3) Notai
4) Professioni dell’area tecnica
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)
(GU n. 195 del 22-8-2012)
Capo VI
Disposizioni concernenti le altre professioni
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e’ liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.
Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 41
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 42
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2012
Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012 Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2