DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 17 maggio 2022, n. 70

Recepimento dell’accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli aspetti giuridici ed economici.

2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art. 3

Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo. L’importo di tale copertura è pari al trenta per cento della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del predetto indice.

2. Per l’erogazione dell’elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66

1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3:

1) dopo le parole «necessità di servizio» sono inserite le seguenti: «nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva»;

2) dopo le parole «congruo riposo compensativo» sono inserite in fine le seguenti: «da fruire obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi»;

b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis. (Lavoro agile). – 1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia può avvalersi dell’istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità di attuazione stabilite dall’Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.»;

c) all’articolo 5:

1) al comma 1, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «periodo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali.»;

2) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attività lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica.»;

d) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5-bis. (Ferie e riposi solidali) – 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i funzionari prefettizi possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’articolo 5, comma 2.

2. Il funzionario che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 può presentare specifica richiesta all’Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. Ricevuta la richiesta, l’Amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i funzionari l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il funzionario richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei riposi compensativi.

8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.»;

e) all’articolo 7, comma 7, le parole: «della durata massima di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per tutta la durata del periodo di prova»;

f) dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 7-bis. (Congedi per donne vittime di violenza) – 1. La funzionaria della carriera prefettizia, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la funzionaria che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta all’Amministrazione – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5. La funzionaria della carriera prefettizia vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra sede dell’amministrazione dell’interno diversa da quella di residenza.

Entro quindici giorni dalla suddetta domanda l’Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso la sede indicata dalla funzionaria, ove vi siano posti di funzione vacanti della qualifica rivestita dall’interessata.

6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. L’Amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

Art. 7-ter (Congedi per motivi di famiglia). – 1. Il funzionario può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.»;

g) all’articolo 8:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità»;

2) al comma 7, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.»;

3) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all’articolo 22.

8-ter. Fino al compimento del terzo anno di età dei figli, il funzionario della carriera prefettizia può richiedere, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

In ogni caso, il periodo di assegnazione non potrà essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell’incarico previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile.»;

h) all’articolo 9, comma 1:

1) alla lettera b), dopo le parole «del coniuge anche legalmente separato,» sono inserite le seguenti: «, dell’unito civilmente»;

2) alla lettera c), dopo la parola «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell’unione civile» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente può fruirne anche in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ufficio di appartenenza e comunque entro sei mesi dall’evento;»;

3) alla lettera d) la parola «documentati» è soppressa;

i) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-bis. (Accesso alla formazione) – 1. La formazione e l’aggiornamento professionale, volti ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, sono destinati a tutti i funzionari della carriera prefettizia. La partecipazione alle iniziative di formazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

2. La partecipazione alle iniziative di formazione è curata dal Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, d’intesa con l’ufficio d’appartenenza, compatibilmente con lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di spesa per la formazione.»;

j) all’articolo 12:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ciò nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessità operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessità di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. La fissazione dell’orario per l’effettuazione dei turni di reperibilità e l’individuazione delle modalità applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilità si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l’intera giornata.»;

3) al comma 2:

3.1) alla lettera b), n. 3) le parole: «- Stampa e Comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale»;

3.2) alla lettera d), n. 1) le parole «Affari generali» sono sostituite dalle seguenti: «analisi, coordinamento e documentazione»;

3.3) alla lettera d), n. 2) le parole «analisi, programmi e documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Affari generali e personale»;

3.4) alla lettera d), n. 3) le parole «tecnico-giuridico e contenzioso» sono sostituite dalle seguenti: «affari giuridici e del contenzioso»;

3.5) alla lettera g), dopo la parola «Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l’Amministrazione Generale,»;

4) al comma 3 dopo le parole «e gli Uffici di cui al comma 2.» sono inserite le seguenti: «, garantendo l’alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del turno di reperibilità, deve essere rintracciabile all’utenza telefonica preventivamente comunicata all’Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilità, l’attività non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento della reperibilità, il funzionario avrà cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute più opportune, per le eventuali determinazioni di competenza.»;

6) al comma 4, le parole da «entro il mese successivo a quello di maturazione» a «struttura in cui funzionario presta servizio» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi»;

dopo le parole «Negli altri casi di» la parola «effettiva» è soppressa;

7) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

«6-bis. Anche con riguardo alla disciplina dei turni di reperibilità trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni, che ne facciano richiesta, è riconosciuto l’esonero dalla reperibilità nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e più favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.»;

k) all’articolo 16:

1) al comma 3, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;

2) al comma 4, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;

l) all’articolo 17, comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: «La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale, tenendo conto anche della relazione presentata dal funzionario sull’attività svolta.»;

m) all’articolo 19, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. L’Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalità, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

1-ter. Ai fini della stipula, l’Amministrazione può associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

1-quater. Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

1-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135»;

n) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Stipendio tabellare) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: euro 100.561,93;

viceprefetto: euro 66.560,89;

viceprefetto aggiunto: euro 47.900,91.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: euro 101.406,60;

viceprefetto: euro 67.119,97;

viceprefetto aggiunto: euro 48.303,25.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

prefetto: euro 106.832,02;

viceprefetto: euro 70.711,00;

viceprefetto aggiunto: euro 50.887,56.

4. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2019-2021.

5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l’indennità integrativa speciale negli importi di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.»;

o) L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). – 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione:

a. euro 3.488.052,32 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

b. euro 6.333.922,85 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

c. euro 15.201.099,25 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Le risorse di cui al precedente comma comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse già destinate all’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall’ articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 12-bis, comma 4, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 e dall’articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario sono riassegnate all’anno successivo.»;

p) L’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (Retribuzione di posizione) – 1. La retribuzione di posizione – parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2019:

a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: euro 24.789,00;

b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: euro 14.121,00;

c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: euro 7.399,00.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell’interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera a): euro 40.830,72;

b) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera b): euro 35.336,41;

c) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera c): euro 28.502,12;

d) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera d): euro 26.894,57;

e) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera e): euro 21.928,77;

f) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera f): euro 17.623,62;

g) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera g): euro 13.069,62.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell’Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera a): euro 43.167,67;

b) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera b): euro 37.358,90;

c) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera c): euro 30.133,45;

d) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera d): euro 28.433,89;

e) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera e): euro 23.183,87;

f) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera f): euro 18.632,31;

g) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera g): euro 13.817,66.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con i decreti del Ministro dell’Interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni ed in data 26 gennaio 2021, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera a): euro 50.153,67;

b) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera b): euro 43.404,84;

c) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera c): euro 35.010,06;

d) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera d): euro 33.035,46;

e) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera e): euro 26.935,81;

f) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera f): euro 21.647,65;

g) posizione funzionale di cui all’articolo 3, lettera g): euro 16.053,83.

5. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell’incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

6. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2, 3 e 4 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell’interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.

7. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all’atto del rientro è comunque assicurata, nell’ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell’incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.

8. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l’Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell’ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

9. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, individuati nell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’Interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2019:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 44.907,95;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 38.865,32;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 29.321,30;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 23.905,18;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 19.036,28;

a decorrere dal 1° gennaio 2020:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 47.478,27;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 41.089,79;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 30.999,51;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 25.273,40;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 20.125,83;

a decorrere dal 1° gennaio 2021:

incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): euro 55.161,87;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): euro 47.739,51;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): euro 36.016,29;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): euro 29.363,50;

incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): euro 23.382,87.

10. Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati dai decreti del Ministro dell’Interno del 23 luglio 2020, del 5 novembre 2020 e del 26 gennaio 2021, che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari a quello connesso al precedente incarico fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente conferito, con oneri a carico del fondo di cui all’articolo 22. In ogni caso gli effetti derivanti dal presente comma decorrono dal 1° gennaio 2021.

11. In caso di modifica del decreto del Ministro dell’interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e in data 26 gennaio 2021, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell’ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.

12. Al funzionario prefettizio, per l’espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell’interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell’ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.»;

q) all’articolo 24:

1) al comma 1, dopo le parole: «Regione Sardegna» le parole: «, la Commissione di coordinamento della Valle d’Aosta» sono soppresse;

le parole «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021»;

2) al comma 2, dopo le parole «successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e in data 26 gennaio 2021»;

r) all’articolo 25, dopo le parole «del corso di formazione» le parole: «e di tirocinio operativo» sono soppresse;

s) all’articolo 26, comma 2, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019-2021».

Art. 5

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari ad euro 35.608.200 per l’anno 2022 e ad euro 15.175.300 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:

a) quanto ad euro 11.432.900 per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

b) quanto ad euro 9.000.000 per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;

c) quanto a complessivi euro 15.175.300 annui a decorrere dall’anno 2022 mediante riduzione, per euro 6.175.300, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per euro 9.000.000, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1029, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.