MINISTERO dell’ AMBIENTE – Decreto ministeriale del 12 gennaio 2023
Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare sulle superstrade (G.U. 13 febbraio 2023, n. 36)
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonchè le seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
b) «soggetto gestore»: soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l’efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
d) «ambito»: l’ambito regionale definito all’allegato 2;
e) «lotto»: il perimetro amministrativo di area pari a circa 20×20 km di cui all’allegato 2;
f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale, iscritti presso l’anagrafe degli impianti di cui all’art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
g) «superstrade»: le strade extraurbane principali e secondarie, come definite all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) «parcheggio esistente»: l’area impermeabilizzata, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta;
i) «impresa»: l’impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori;
l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;
m) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto e tenuti all’avvio, all’attuazione e alla messa in funzione dei progetti oggetto dell’agevolazione medesima;
n) «infrastrutture di ricarica»: l’infrastruttura di cui all’art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo n. 257 del 2016, ubicata su superstrade al di fuori dei centri urbani, ovvero in uno spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a 500 metri dal limite della superstrada;
o) «stazione di ricarica»: la stazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e-quater), del decreto legislativo n. 257 del 2016.
Art. 2
Finalità dell’intervento
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
Titolo I
RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 359.943.750 euro, cui si provvede mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:
a) anno 2023: 149.352.660 euro;
b) anno 2024: 143.017.650 euro;
c) anno 2025: 67.573.440 euro.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Per l’attuazione dell’investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore da individuarsi con il decreto di cui all’art. 15.
2. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero e dal soggetto gestore, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all’art. 3, comma 1 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10.
Art. 6
Progetti ammissibili
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto.
Per data di avvio ai sensi del primo periodo si intende la data di assunzione della prima obbligazione relativa alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo;
b) garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica stabilito all’allegato 2;
c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione;
d) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell’art. 15;
e) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell’art. 15;
f) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1.
2. I soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto devono disporre, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dei titoli autorizzativi per la costruzione e l’esercizio dei progetti di cui al presente articolo.
Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per:
a) l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all’istallazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per infrastruttura di ricarica;
b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a);
c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).
2. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto:
a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonchè gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;
c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
3. Qualora il soggetto beneficiario realizzi progetti con un numero di infrastrutture di ricarica superiore a quello indicato all’allegato 2, il contributo è assegnato esclusivamente in riferimento al numero di infrastrutture di ricarica di cui al medesimo allegato e in relazione a tali infrastrutture è richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario realizzi, nell’ambito delle infrastrutture di ricarica ammesse al contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati nell’allegato 2 ovvero preveda l’implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi indicati nell’allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.
Art. 8
Contributo concedibile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all’art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
2. I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all’art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Titolo II
PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE
Art. 9
Procedure di selezione
1. Le risorse di cui all’art. 3 sono assegnate all’esito di procedure di selezione nell’ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell’allegato 2.
2. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonchè secondo modalità non discriminatorie, definite ai sensi dell’art. 15.
3. I soggetti beneficiari indicano nell’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all’art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all’1,25% e non superiore al 50%;
b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell’allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
4. I soggetti beneficiari presentano l’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art. 15.
Art. 10
Criteri di selezione
1. Entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui all’allegato 2, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.
2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria di ciascun ambito di cui all’allegato 2 attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:
a) fino a 70 punti sulla base dell’offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:
P1 = 70 x (Roff/Rmax)
dove:
1) Roff: è la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dall’impresa richiedente;
2) Rmax: è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all’ambito di riferimento;
b) fino a 30 punti sulla base della localizzazione dell’iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:
P2 = 30 x (Src/Stot) + 5 x (Spe/Stot)
dove:
1) Src è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;
2) Spe: è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso parcheggi esistenti;
3) Stot: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per l’ambito in riferimento al quale è presentato il progetto.
3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all’art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti beneficiari il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all’art. 15, l’ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.
4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari per ciascun ambito al Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.
5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 15, comunque successivi all’approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari.
6. Il contributo è concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui al comma 4.
Titolo III
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI
Art. 11
Entrata in esercizio
1. I soggetti beneficiari garantiscono l’entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica previste per l’ambito entro dodici mesi dal provvedimento di concessione del beneficio di cui al presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5% delle infrastrutture di ricarica agevolate. Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, un’istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull’istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. In conformità alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente decreto devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.
Art. 12
Erogazione del contributo
1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il soggetto gestore procede all’erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all’art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all’art. 15.
2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.
3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l’Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.
Art. 13
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell’art. 15, sono tenuti a:
a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
b) manutenere e garantire l’accesso del pubblico alla infrastruttura di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in esercizio, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;
c) riportare su tutte le infrastrutture di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalità definite ai sensi dell’art. 15;
d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
e) effettuare i controlli di gestione previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al soggetto gestore, nonchè la riferibilità delle spese al progetto ammesso all’agevolazione a valere sul PNRR;
f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonchè gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell’apposita piattaforma informatica, nonchè garantendone la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);
g) trasmettere le informazioni richieste per l’operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;
h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all’Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;
i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU» e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
m) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – ed esposte a rendicontazione, inerenti alla proposta progettuale ammessa all’agevolazione;
n) comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
o) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa, che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonchè i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;
p) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonchè a garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore;
r) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
s) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi.
2. I soggetti beneficiari possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle infrastrutture di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in opera.
La cessione è subordinata all’assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell’art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall’art. 14.
Art. 14
Revoca del contributo
1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario:
a) ha reso, nell’istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;
b) non ha rispettato i termini di cui all’art. 11.
2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all’art. 15.
3. Nel caso di cessione delle infrastrutture di ricarica a terzi di cui all’art. 13, comma 2, il Ministero revoca il contributo:
a) se è mancata la comunicazione di cui all’art. 13, comma 2;
b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;
b) negli altri casi individuati dal decreto di cui all’art. 15.
4. Il soggetto beneficiario o il cessionario ai sensi dell’art. 13, comma 2, è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
5. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto dei contributi.
6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.
Art. 15
Disposizioni attuative
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua il soggetto gestore, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonchè gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’Investimento di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo».
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Ministero individua altresì i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 e in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalità.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Avvertenza:
Il testo del decreto e dei relativi allegati è consultabile sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it.