AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 giugno 2019, n. 218
Detrazione degli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale situata in Austria – Articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR – Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quesito
“ALFA” dichiara di essere cittadino italiano residente all’estero, dove abita con la moglie e il figlio, nato nel 2018.
L’istante, rappresenta, inoltre, di essere iscritto all’A.I.R.E. dal 1998 e che il centro dei suoi interessi personali è da ormai 20 anni in Austria, nonostante lavori in Italia come transfrontaliero.
In particolare, il contribuente evidenzia di lavorare nella provincia di Bolzano e che, come dipendente statale, non ha la possibilità di pagare in Austria le imposte sul reddito di lavoro prodotto in Italia.
“ALFA” dichiara, inoltre, di essere proprietario con sua moglie di un appartamento in Austria, nel quale vive con la famiglia; in relazione a tale immobile chiede se può detrarre, nei limiti previsti, gli interessi passivi del mutuo ipotecario ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIR.
Al riguardo il contribuente evidenzia che, non potendo pagare in Austria l’imposta sul suo reddito di lavoro, non può in tale Paese beneficiare delle detrazioni fiscali.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter dedurre gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in sede di dichiarazione dei redditi.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’istante ha dichiarato di essere residente in Austria e di lavorare in Italia come dipendente statale.
Al riguardo, si fa presente che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016).
La seguente risposta viene, dunque fornita nel presupposto che “ALFA” sia un soggetto non residente fiscalmente in Italia.
In relazione allo specifico quesito posto, si fa presente che l’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Austria, ratificata dalla legge 18 ottobre 1984, n. 762 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale), regola la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati, con riferimento ai salari, agli stipendi e alle remunerazioni analoghe, pagate a fronte di un’attività di lavoro dipendente.
La stessa disposizione convenzionale prevede, tuttavia, che sono escluse dall’ambito applicativo del citato articolo 15 le remunerazioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale, in corrispettivo di servizi resi a tali enti, che sono disciplinate, invece, dall’articolo 19 della Convenzione.
Si rileva, quindi, che, nell’ipotesi in cui un reddito rientri nell’ambito dell’articolo 19 del predetto Trattato internazionale, non applicandosi le norme contenute nell’articolo 15 della Convenzione, deve, ovviamente, essere esclusa la ripartizione impositiva tra i due Stati prevista, per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri, dal paragrafo 4 del citato articolo 15, ai sensi del quale “Allorché una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera svolge un’attività dipendente nell’altro Stato contraente, sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente”.
Ciò posto, si rileva, nel dettaglio, che il ripetuto articolo 19 prevede, al paragrafo 1, lettera a), che “le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
In relazione al caso di specie, tenuto conto che il contribuente istante dichiara di essere dipendente statale, si ritiene che il reddito percepito, quale corrispettivo per l’attività di insegnante, debba essere assoggettato a tassazione esclusiva in Italia, Stato della fonte, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione.
L’istante dovrà, pertanto, effettuare nel nostro Paese gli adempimenti fiscali previsti per i soggetti non residenti.
Per tali soggetti l’imposta è determinata e applicata secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).
L’articolo 24 del TUIR, in particolare, prevede al comma 3, tra gli oneri che possono essere portati in detrazione dall’imposta lorda da detti soggetti non residenti, anche quelli previsti dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, concernente la detrazione per interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.
Al riguardo, si precisa che tale detrazione dall’imposta lorda per le persone fisiche non residenti è riconosciuta alle medesime condizioni previste per i soggetti residenti, per i quali di regola l’abitazione principale si configura in relazione ad immobili situati in Italia.
Al riguardo, le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, nella guida alla compilazione per le persone fisiche non residenti (Modello Redditi Persone Fisiche – fascicolo 2 – Parte III 2019), chiariscono che danno diritto ad una detrazione sulle imposte da pagare gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, tra cui anche quelli per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, “con riferimento ad immobili situati in Italia”.
Si ritiene, dunque, che nel caso prospettato dall’istante gli interessi su mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale non possano essere detratti dall’imposta sui redditi, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR, essendo l’immobile situato in Austria.