Agenzia delle Entrate – Risposta n. 475 del 27 settembre 2022
Detrazione d’imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche – Soggetto IRES – Articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La Società ALFA S.P.A. (di seguito anche “ALFA”, “Società” o “Istante”) chiede chiarimenti sulla detrazione d’imposta riguardante gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito anche “decreto rilancio”), introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
La Società rappresenta di detenere, in virtù di un contratto di locazione, un immobile posto all’interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all’ingrosso di … .
Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità ai locali commerciali in uso, ALFA afferma di voler effettuare un intervento rientrante nel disposto dell’articolo 119-ter del decreto rilancio, che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare, la Società dichiara che l’intervento rientra nelle previsioni della lettera a) del comma 2 del predetto articolo 119-ter.
Ciò posto, l’Istante chiede se la detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto rilancio possa spettare anche ai soggetti IRES; in caso affermativo, ALFA chiede di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto da successivo articolo 121.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società, in base al tenore letterale dell’articolo 119-ter e stante l’assenza di qualsiasi richiamo all’articolo 16-bis del TUIR, ritiene che l’agevolazione di cui intende fruire, oggetto della presente istanza, possa riguardare sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES e che, di conseguenza, il credito generato dagli interventi possa essere ceduto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 121 del decreto rilancio.
A conferma di questa interpretazione l’Istante richiama il contenuto del quadro RS del Modello Redditi SC 2022, nel quale è stato previsto un nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” di cui all’articolo 119-ter in argomento (righi da RS521 a RS523).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda la verifica (i) della sussistenza di altri eventuali requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento, (ii) della tipologia di interventi realizzati dall’Istante e (iii) della corretta qualificazione e quantificazione delle spese sostenute; su tali aspetti resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria nelle opportune sedi.
La presente risposta, inoltre, non implica un giudizio in merito alla conformità alle normative urbanistiche degli interventi edilizi in relazione ai quali l’istante invoca la spettanza del beneficio.
Ciò premesso, in merito al quesito posto dalla Società si osserva quanto segue. L’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 – introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera a), della legge di bilancio 2022 – stabilisce, al comma 1, che “Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.
Il quesito interpretativo proposto dall’interpellante, relativo alla possibilità di fruire, in quanto soggetto IRES, della misura agevolativa in esame, trova risposta nella recente circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 (in particolare, nel paragrafo 3.5, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti), secondo cui rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Al riguardo, ai fini della soluzione del caso in esame, giova comunque ricordare che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”; pertanto, l’agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta – in base al comma 2 dell’articolo 119-ter – nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno [lettera a)];
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari [lettera b)];
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari [lettera c)].
Il successivo comma 3 stabilisce che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Il comma 4 dell’articolo 119-ter prevede, inoltre, che, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Anche per la detrazione in esame è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura” [v., al riguardo, la lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 121 del decreto rilancio, introdotta dall’articolo 1, comma 42, lettera b), della legge di bilancio 2022].
In base a quanto sopra rappresentato, in conclusione nel caso in esame l’Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (la cui verifica, come detto, esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), potrà fruire della detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
In relazione a tali spese l’Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per le summenzionate modalità alternative della cessione o dello sconto.