- Modello 770 – Dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all’articolo 4 comma 1 del D. P. R. n. 322/1998 per l’anno di imposta 2016 dovrà essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il nuovo termine del 31 ottobre 2017. L’originaria scadenza per la trasmissione del 770 era fissata per il 31.07.2017. Nella dichiarazione dei sostituti di imposta vanno riepilogate le ritenute effettuate in occasione di pagamenti effettuati a favore di lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti o su redditi di capitale e rendite finanziarie, e versate con riferimento all’anno di imposta 2016;
- Dichiarazione dei redditi – Dichiarazioni in materia di imposte sul reddito e imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti indicati all’articolo 2 del regolamento di cui al DPR n. 322 del 22 luglio 1998 nonché dei soggetti di cui al comma 1 bis dell’articolo 83 del TUIR il cui termini di scadenza della presentazione erano previsti al 30 settembre 2017 dovranno essere presentate entro il nuovo termine del 31 ottobre 2017. Proroga applicabile anche ai soggetti IRES “non solari”
Per completezza di informazioni ricordiamo che sono stati prorogati anche i termini di versamento delle imposte liquidate in dichiarazioni redditi e Irap senza maggiorazione, differendoli così dall’originale termine del 30 giugno 2017 al 20 luglio 2017, così da far decorrere la maggiorazione dello 0,40% dal 21 luglio 2017.
Ciò di fatto riduce il numero delle rate ammesse per i contribuenti che optano per il pagamento rateizzando, dovendosi comunque concludere il pagamento delle somme dovute a saldo per il 2016 e quale primo acconto per il 2017 entro il mese di novembre.
Un successivo Comunicato stampa del Ministero dell’economia n. 131 del 26 luglio 2017 ha esteso la proroga anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Oltre a ciò con lo stesso comunicato è stato esteso il differimento dei termini di versamento anche del saldo Iva 2016 e dei contributi previdenziali uniformandosi così a quelli delle imposte dirette.
Il modello 770/2017 “unificato” è composto:
- dal frontespizio;
- dai “tradizionali” quadri del precedente modello Ordinario (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS);
- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY), che ricomprendono i dati precedentemente suddivisi tra il modello Semplificato e quello Ordinario;
- dal nuovo quadro DI, in relazione alla nuova disciplina della dichiarazione integrativa, introdotta dall’art. 5 del DL 193/2016.
I sostituti d’imposta che si avvalgono degli intermediari possono suddividere il modello 770/2017 inviando in via telematica, oltre al frontespizio:
- – i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- – separatamente dai quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui corrispettivi corrisposti dal condominio a soggetti imprenditori e sui redditi diversi.
In un altro flusso, oltre al frontespizio, devono essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi e redditi di capitale, con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.
Il rinvio del termine di presentazione dei modelli 770/2017, disposto dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM 26 luglio 2017, differisce automaticamente al 31 ottobre anche la trasmissione, senza applicazione di sanzioni, delle Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7 aprile 2017 n. 8, § 21.4).
Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.