La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre 2023, intervenendo in tema di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, ha ribadito che ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La vicenda ha riguardato un dipendente che si era rivolto all’autorità giudiziaria chiedendo di accertare il provvedimento espulsivo del datore di lavoro e alla declaratoria di illegittimità delle dimissioni. Il giudice adito sulla base della regola generale di cui all’articolo 2697 c.c. in ordine all’onere della prova, per cui per i giudici il lavoratore non aveva fornito una idonea prova. Per i giudici di merito la cessazione del rapporto di lavoro era riconducibile al lavoratore (integrando l’ipotesi di dimissioni), e non al datore di lavoro (che avrebbe comportato l’ipotesi di licenziamento orale). Il dipendente impugnava la decisione della Corte di Appello con ricorso in cassazione. Eccependo, in particolare, la violazione dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 e dell’articolo 2697 c.c., in quanto era obbligatorio la forma scritta e l’invio telematico delle stesse.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del lavoratore. Per i giudici di legittimità i giudici di appello hanno trascurato il contenuto dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che impone la forma scritta e l’invio telematico pena l’ineficaccia delle dimissioni o risoluzione consensuale.
Il Supremo consesso ha precisato che il D.Lgs. n. 151/2015 non modifica la natura dell’atto di dimissioni quale negozio unilaterale recettizio, incide, invece, sulla sua efficacia richiedendo il rispetto di determinate forme – di natura telematica.
Il provvedimento era stato emanato per contrastare le c.d. dimissioni in bianco e garantire la volontà del lavoratore.
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