La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24770 depositata il 5 Novembre 2013 intervenendo in materia di distacco all’estero ha affermato che ove le parti abbiano pattuito un “distacco” del lavoratore, che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro originario, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all’estero, con sospensione del rapporto originario, i due rapporti restano separati, anche se le due società sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità alla società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo rapporto.
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società collegata con sede in Italia,che aveva pattuito con la stessa un “distacco” all’estero (termine impropriamente utilizzando, avendo il giudice del merito inquadrato correttamente tale rapporto come sospensione temporanea del rapporto di lavoro) per poi contrarre con la società ospitante una distinta obbligazione di rientro in Italia presso altra sede. Dopo qualche anno, tuttavia, intervenivano le dimissioni volontarie del manager, intenzionato però a riprendere servizio in Italia.
Il dipendente cita in giudizio la società italiana con cui aveva esplicitamente concordato con una clausola contrattuale il diritto al rientro in Italia che era condizionato alla mancata risoluzione del rapporto instauratosi con la Banca estera per fatto imputabile al lavoratore (licenziamento per colpa o sue dimissioni).
Il Tribunale, nella veste di giudice del lavoro, adito accoglie la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle differenze di trattamento di fine rapporto e ha respinto le altre domande. Il manager avverso la decisione del giudice di prime cure ricorre alla Corte di Appello che conferma la sentenza di primo grado rigettando sia l’appello principale del lavoratore, che l’appello incidentale della società. Per i giudici di appello la condizione pattuita per il rientro del manager “non incontrando il divieto di norme imperative, escludeva la configurabilità dell’ipotesi del distacco e, essendosi realizzata anche la condizione che impediva il rientro del lavoratore in Italia (dimissioni del lavoratore dalla Banca estera), precludeva l’accoglimento delle domande del lavoratore, dovendo escludersi che fosse configurabile un licenziamento nella comunicazione con cui Banca Intesa, dato atto della risoluzione del rapporto con la Banca estera, aveva ribadito l’impossibilità di riattivare il rapporto di lavoro.”
Il dipendente per la cassazione della sentenza di merito propone ricorso, basandolo su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del manager ed evidenziano la validità della clausola pattuita per il rientro in Italia ritenendo che in condizioni normali, il rientro sarebbe stato dunque possibile; ma l’inserimento di detta clausola contrattuale, accettata dal lavoratore, ha impedito che tale circostanza si verificasse. Il ritorno del manager dall’estero sarebbe stato possibile previa intesa con la società ospitante, con ulteriore clausola di cui sopra (perdurare del rapporto di lavoro con la società straniera). Per questo motivo il lavoratore dimissionario non ha alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società d’origine, né ad un congruo risarcimento del danno.