INPS – Messaggio n. 1090 del 14 marzo 2024
Domande di Assegno di inclusione (ADI) – Primi pagamenti 15 marzo – disponibilità del modello ADI-Com Esteso e abilitazione carte di inclusione per il pagamento del mutuo
Pagamenti mensilità di marzo
Il 15 marzo verranno disposti i primi pagamenti per i nuclei familiari beneficiari dell’ADI che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio 2024, con esito positivo dell’istruttoria e con Patto di attivazione digitale sottoscritto.
I nuclei beneficiari riceveranno la comunicazione via SMS/Mail con l’invito a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione.
I nuclei familiari che hanno già ricevuto i pagamenti nei mesi precedenti, qualora permangano i requisiti per il diritto all’assegno di inclusione, riceveranno il pagamento della mensilità spettante il giorno 27 del mese di marzo.
A decorrere dai rinnovi del mese di marzo verrà inoltre verificata la presenza dell’ISEE 2024.
Pertanto, fermo restando l’esito delle verifiche effettuate nei due mesi precedenti sulla base di un ISEE vigente al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, la prestazione verrà sospesa in attesa dell’attestazione ISEE 2024.
Si ricorda che, ai fini dell’erogazione dell’assegno di inclusione, per le domande che abbiano avuto esito positivo dell’istruttoria, è sempre necessaria, da parte di tutti i richiedenti l’accesso alla misura, l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, in mancanza delle quali non potrà essere disposto il pagamento.
Modello ADI-Com Esteso
Dal 18 marzo, ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare che fruisce di ADI potrà utilizzare il modello ADI- Com Esteso, disponibile sul sito istituzionale, per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio che riguardano:
– l’avvio di attività lavorativa ;
variazioni intervenute relative ad uno componente del nucleo che possono comportare modifiche nell’applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all’assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico;
– applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza);
– ulteriori variazioni delle dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia;
– la richiesta della individualizzazione della carta di inclusione, se non già fatta al momento della domanda
In particolare, per le comunicazioni di avvio di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, è richiesta l’indicazione del reddito che si prevede di percepire nell’anno, per il lavoro dipendente o, nel caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente, secondo le modalità indicate all’ articolo 3, commi 5 e 6 del decreto -legge n. 48/2023 e all’articolo 8, commi 8 e 9 del decreto attuativo dell’ADI, al fine di verificare la permanenza del requisito dei limiti di reddito per il diritto all’assegno di inclusione o per la rideterminazione dell’importo spettante.
Dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità, il reddito indicato concorre solo per la parte eccedente 3.000 euro annui lordi alla determinazione dell’importo dell’assegno.
Nel caso di comunicazione di avvio di attività di lavoro con contratto a tempo determinato, l’erogazione del beneficio verrà sospesa fino alla scadenza contrattuale comunicata dal datore di lavoro, entro le sei mensilità, per poi essere riattivata il mese successivo alla scadenza.
Nel caso in cui venga rilevata una durata contrattuale superiore alle sei mensilità, il rapporto di lavoro verrà gestito ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 48/2023 come rapporto di lavoro dipendente e attraverso il modello ADI-Com Esteso dovrà essere comunicato il reddito presunto che rileva per la parte eccedente 3000 euro annui lordi ai fini della verifica del requisito reddituale per la permanenza del diritto o per l’adeguamento dell’importo dell’assegno di inclusione, determinato dal maggior reddito percepito, nelle modalità sopra indicate.
Nel modello ADI-Com Esteso è stata inoltre previstala possibilità di comunicare o modificare l’indicazione del componente del nucleo che ha carichi di cura.
Abilitazione carte di inclusione al pagamento del mutuo
Entro il mese di marzo verranno avviate, sia sulle nuove domande che su quelle già presentate, le verifiche sull’ISEE per rilevare la presenza di un mutuo per la casa di abitazione principale, ai fini dell’abilitazione delle carte di inclusione all’effettuazione dei bonifici delle rate relative.
Nel caso di nuclei familiari che abbiano richiesto l’individualizzazione delle carte di inclusione, l’abilitazione all’effettuazione dei bonifici verrà riconosciuta a tutti i titolari della carta.
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