Edili (industria): accordo quadro interprovinciale del 4 settembre 2017 tra Ance e FENEAL FILCA FILLEA di Vicenza Padova Treviso
CAP 1
L’evoluzione Della Contrattazione Integrativa territoriale: Perchè Unaccordo Interprovinciale
La pesante situazione di crisi che ha investito il comparto delle costruzioni richiede che anche la contrattazione integrativa territoriale contribuisca ad individuare soluzioni che, nel mutato contesto economico in cui agiscono le imprese, possano valorizzare il ruolo del contratto come strumento per garantire alle imprese e ai lavoratori certezze di regole, omogeneità di prestazioni ed assistenze contrattuali garantendo nei contempo la salvaguardia degli equilibri economici e finanziari della bilateralità di settore.
La scelta di arrivare ad un accordo integrativo territoriale che abbia valenza per tutte tre le province permetterà di assicurare un quadro unitario di prestazioni ed assistenze, di omogeneizzare la disciplina di istituti contrattuali essenziali nella gestione del personale, di semplificare le regole per le imprese nonché di conseguire economie di scala per il sistema della bilateralità delle tre province.
A tale ultimo riguardo l’unificazione dei requisiti di accesso e di contenuto delle prestazioni e assistenze tra le tre province rappresenta il passaggio prodromico per favorire sinergie operative, realizzazione di aree comuni di gestione tecnica ed amministrativa tra gli enti bilaterali delle tre realtà coinvolte e possibilità di ulteriore aggregazione di servizi a livello interprovinciale nella logica indicata ed auspicata dal protocollo sugli organismi bilaterali allegato all’accordo 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL Edilizia industriale, i cui indirizzi e contenuti le Parti Sociali Territoriali delle tre province condividono integralmente. Tale prima ipotizzata forma di aggregazioni di servizi a livello interprovinciale non appare preclusiva ed anzi favorirà il percorso verso una bilateralità di sistema di tipo regionale, fermo restando il rispetto e l’applicazione delle eventuali deliberazioni e regolamentazioni che sulla materia dovessero essere adottate dalle parti nazionali.
Per quanto fino qui esposto le parti firmatarie confermano la rispettiva piena disponibilità alla Sottoscrizione congiunta di una intesa interprovinciale sulle tematiche che sono di seguito riportate, recependo per tale profilo anche gli esiti del confronto negoziale già esperito sui medesimi temi.
CAP 2
La Revisione/riorganizzazione Delle Prestazioni Ed Assistenze Contrattuali Erogate Dalle Casse Edili
Il nuovo sistema delle prestazioni e assistenze contrattuali a decorrere dall’esercizio Cassa Edile 2017-2018 sarà così articolato:
a) Prestazioni sanitarie secondo i contenuti già stabiliti in bozza dalle Parti Sociali Territoriali;
b) Prestazioni di studio secondo i contenuti già stabiliti in bozza dalle Parti Sociali Territoriali;
Le suddette due prestazioni, in quanto ritenute qualificanti e peculiari del sistema della bilateralità edile saranno garantite per la loro erogazione al 100%;
c) Introduzione di nuove prestazioni aggiuntive, integralmente sostitutive delle diverse prestazioni e assistenze fin qui esistenti presso le tre Casse Edili, come di seguito riepilogate:
– Contributo acquisto prima casa;
– Premio ingresso e reingresso nel settore;
– Premio matrimoniale;
– Contributo nascita figli.
l contenuti delle suddette nuove prestazioni aggiuntive sono quelli già definiti in bozza dalle Parti Sociali Territoriali.
Le richiamate nuove prestazioni aggiuntive verranno erogate, in via sperimentale e monitorata dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, dalle Casse Edili al momento della richiesta da parte del lavoratore in forma di acconto pari al 50% della loro entità.
L’erogazione eventuale dell’importo a saldo sarà subordinata alla verifica dell’esistenza, sulla base dell’andamento dei conti economici e finanziari delle tre Casse Edili, di avanzi di gestione per la copertura degli importi a saldo, verifica che le Parti Sociali all’interno dei Comitati di Gestione delle tre Casse compiranno in concomitanza con la scadenza del singolo esercizio di Cassa Edile.
Ad esito di tale verifica potranno presentarsi le seguenti situazioni:
– Presenza di risorse sufficienti a garantire il pagamento dell’importo a saldo;
– Presenza di risorse che consentiranno solo il pagamento di una quota del saldo;
– Presenza di risorse che garantiranno solo la conferma dell’importo già erogato a titolo di acconto;
– Risorse insufficienti alla copertura degli importi già erogati a titolo di acconto con conseguente mantenimento dell’importo già erogato a titolo di acconto e recupero del differenziale tramite sottrazione dell’ammontare non coperto dalle risorse destinate per l’esercizio successivo alla copertura delle stesse prestazioni aggiuntive. Resta ferma in tale ultima ipotesi la possibilità da parte delle Parti Sociali di attingere ad ulteriore riserve gestionali presenti in cassa per coprire l’importo già accantonato, senza procedere al recupero per differenziale sull’esercizio Cassa dell’anno successivo.
Tutte le prestazioni e le assistenze di cui sopra, comprese quelle sanitarie e di studio ad erogazione garantita, avranno come presupposto di accesso comune la maturazione di almeno 600 ore denunciate e versate per il lavoratore nei 12 mesi precedenti l’evento per cui interviene la richiesta.
CAP 3
Razionalizzazione Dei Costi Gestionali Delle Casse Edili
Sulla base dell’unificazione delle prestazioni e assistenza erogati dalle tre Casse Edili delle province interessate all’accordo interprovinciale si conviene di introdurre un meccanismo di monitoraggio delle Parti Sociali Territoriali sui macro capitoli di spesa alla cui copertura è destinato il contributo di funzionamento Casse Edili, oggi pari a 2,50% sulle masse salariali denunciate.
Detti macro capitoli di spesa sono i seguenti:
– Prestazioni sanitarie/assistenziali;
– Trattamenti integrativi di malattia e infortunio derivanti dal CCNL nazionale;
– Costo del personale delle Casse, spese generali e ammortamenti.
Tale monitoraggio dovrà portare a realizzare in prospettiva la ripartizione del contributo di funzionamento della Cassa Edile in ragione di 2/3 a copertura di trattamenti integrativi malattie infortunio/spese per il personale/spese generali e ammortamenti e 1/3 prestazioni sanitarie/assistenziali con adozione a seguito degli esiti del monitoraggio sugli andamenti dei Conti economici finanziari delle tre Casse Edili, ad opera delle Parti Sociali Territoriali degli interventi di riequilibrio volti a garantire la continuità di erogazione delle prestazioni ed assistenze con la copertura dei relativi costi, intervenendo correlatamente sugli altri capitoli di spesa.
L’imputazione di 1/3 delle entrate derivanti dalla raccolta del contributo di funzionamento rappresenterà la soglia massima di uscita della singola Cassa per erogazione delle prestazioni e assistenze contrattuali; le uscite in ogni caso non potranno superare mai le risorse disponibili nel fondo gestione prestazioni assistenze, comprensivo degli eventuali avanzi derivanti dalle gestioni degli anni precedenti, della singola Cassa.
CAP 4
Carenza Malattia
In via sperimentale per l’esercizio Cassa Edile 2017-2018 si introdurrà il pagamento della carenza di un solo evento di malattia di durata non superiore a 6 gg, con erogazione del trattamento da parte dell’impresa in ragione del coefficiente 0,500 rapportato agli elementi di paga utili per il calcolo del trattamento integrativo con le modalità e criteri stabiliti dal CCNL e successivo rimborso/conguaglio da parte della Cassa Edile dell’importo erogato dall’azienda.
Tale trattamento di carenza avrà carattere di premialità venendo riconosciuto dall’impresa solo al personale operaio che nell’anno solare precedente a quello per cui viene richiesto il trattamento di carenza abbia totalizzato 1400 ore di lavoro ordinario; al fine del raggiungimento della soglia delle 1400 ore saranno equiparate per la maturazione del diritto alla percezione del trattamento, fino ad un massimo di 200 ore di cassa integrazione guadagni utilizzate per il singolo lavoratore dall’impresa nonché i permessi retribuiti fruiti per la partecipazione a Comitati Direttivi sindacali provinciali,regionali e nazionali delle OO.SS. di categoria e confederali.
Al termine dell’anno di sperimentazione le Parti Sociali Territoriali delle tre province si reincontreranno congiuntamente per verificare il consolidamento/rimodulazione/eventuale revisione delle modalità di erogazione della prestazione, anche in relazione agli effetti riscontrati di ricaduta della stessa sui conti economici e finanziari delle tre Casse Edili.
CAP 5
Attivazione Previdenza Integrativa Santaria
Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo integrativo interprovinciale si costituirà una Commissione Tecnica che avrà il compito di definire le modalità di attivazione di una previdenza integrativa sanitaria per il personale operaio iscritto alle tre Casse Edili.
Tale Commissione Tecnica dovrà concludere i suoi lavori presentando la proposta di regolamentazione di tale assistenza sanitaria integrativa entro il 31 dicembre 2017, così da consentire l’adesione su base volontaria dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2018 con erogazione delle prestazioni in data non anteriore al 1° aprile 2018.
I principi cui dovrà conformarsi tale assistenza sanitaria integrativa sono individuati in una forma di versamento aggiuntivo da parte dell’impresa al lavoratore che aderisca volontariamente ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa promanante dalla contrattazione collettiva del settore delle costruzioni, intendendosi a tal fine per settore delle costruzioni quello per cui intervengono le contrattazioni collettive sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali nazionali: FENEAL-UIL FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (ad esempio: legno, lapidei, manufatti in cemento ecc…).
La contribuzione aggiuntiva a carico dell’impresa sarà definita dalle Parti Sociali Territoriali sottoscriventi, sentita la Commissione Tecnica, in misura comunque non inferiore a 10 Euro mensili.
Resta inteso che quanto definito in materia dalle Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza avrà carattere di cedevolezza fino a concorrenza in presenza di eventuale regolamentazione dell’assistenza sanitaria integrativa contrattuale che fosse definita in sede di rinnovo del CCNL Edilizia industriale: laddove il CCNL nazionale stabilisca condizioni di miglior favore, le Parti Sociali Territoriali armonizzeranno le intese già raggiunte a livello territoriale a tale migliore regolamentazione nazionale; laddove viceversa la regolamentazione nazionale risultasse di minor favore per i lavoratori, resteranno applicabili le condizioni di miglior favore già definite in sede territoriale.
CAP 6
Contrasto Al Lavoro Irregolare
Al fine di promuovere la legalità e la regolarità delle lavorazioni di cantiere si adotteranno le iniziative necessarie a garantire il monitoraggio di tutto il personale operante nei singoli cantieri, anche svolgente lavorazioni non riconducibili al CCNL Edilizia nonché la validazione del ruolo dell’ente unico bilaterale per la formazione/sicurezza come soggetto di riferimento per l’erogazione della formazione sicurezza in cantiere per tutto il personale che vi operi anche quando il suo rapporto di lavoro sia disciplinato da contrattazione collettiva di settore diversa da quella edile.
Congiuntamente le Parti Sociali Territoriali promuoveranno la stipula di protocolli di intesa con le Amministrazioni Pubbliche, segnatamente servizi SPISAL operanti nelle singole province e ispettorati territoriali del lavoro per creare osservatori di legalità, promuovere attività divulgative e informative in materia di salute e sicurezza nel settore edile, sviluppare le competenze e conoscenze dei lavoratori e rafforzare la conoscenza del sistema della bilateralità.
Nel contempo le parti convengono di proseguire nel confronto già in essere con la Regione Veneto per l’implementazione del sistema delle notifiche preliminari al fine di consentire l’accesso ai dati informativi in esse contenuti agli Enti Bilaterali di settore in conformità a quanto già previsto dal vigente Testo Unico sulla Sicurezza.
A tal fine le Parti Sociali Territoriali convengono di fare riferimento per la regolamentazione dell’Istituto allo schema di Protocollo d’Intesa mutuato dallo schema nazionale i cui contenuti sono già noti alle stesse Parti, fatti salvi gli adeguamenti di natura formale che ne semplifichino l’applicazione da parte delle imprese in sede di stesura della regolamentazione definitiva.
CAP 7
Regolamentazione Istituto Trasferta
Le Parti confermano i contenuti di regolamentazione dell’Istituto quali definiti nella bozza già predisposta a seguito di confronto negoziale, fatti salvi gli adeguamenti di natura formale che ne semplifichino l’applicazione da parte delle imprese in sede di stesura della regolamentazione definitiva.
CAP 8
Regolamentazione Mensa
Le Parti confermano i contenuti di regolamentazione dell’Istituto quali definiti nella bozza già predisposta a seguito di confronto negoziale, fatti salvi gli adeguamenti di natura formale che ne semplifichino l’applicazione da parte delle imprese in sede di stesura della regolamentazione definitiva.
CAP 9
Regolamentazione Orario Di Lavoro
Le Parti confermano i contenuti di regolamentazione dell’Istituto quali definiti nella bozza già predisposta a seguito di confronto negoziale, fatti salvi gli adeguamenti di natura formale che ne semplifichino l’applicazione da parte delle imprese in sede di stesura della regolamentazione definitiva.
CAP 10
Regolamentazione Indennita’ Di Reperibilita’
Le Parti confermano i contenuti di regolamentazione dell’Istituto quali definiti nella bozza già predisposta a seguito di confronto negoziale, fatti salvi gli adeguamenti di natura formale che ne semplifichino l’applicazione da parte delle imprese in sede di stesura della regolamentazione definitiva.
CAP 11
Abrogazione Regolamentazioni Precedenti
Con riferimento agli istituti contrattuali espressamente richiamati in precedenza le Parti Sociali Territoriali di Padova, Treviso e Vicenza confermano che l’accordo integrativo interprovinciale determina l’abrogazione/caducazione di ogni diversa precedente regolamentazione contenuta per i predetti istituti nei contratti provinciali di lavoro già applicati fino alla data di sottoscrizione dell’accordo integrativo interprovinciale con effetto dalla data di decorrenza dello stesso.
Per gli Istituti esclusi dall’ambito di regolamentazione del presente accordo le Parti Sociali Territoriali ne convengono in via transitoria il mantenimento fino alla successiva piena armonizzazione demandata ad una commissione istituita ad hoc tra le parti firmatarie.
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