FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 31 agosto 2020
LAVORATORI STAGIONALI – Novità e criticità alla luce del “decreto Agosto”
Il settore turistico, cui normalmente – nelle località a vocazione turistica – è frequente rinvenire il “lavoratore stagionale”, è tra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche la recente impennata dei contagi, registrata in queste ultime settimane, continua ad impattare fortemente sullo stesso. Il “decreto Agosto”, recte il D.L. n. 104 del 14.08.2020, entrato in vigore lo scorso 15 agosto, è intervenuto specificatamente nei confronti dei “lavoratori stagionali”, con particolare riferimento a quelli del settore turismo e degli stabilimenti termali, e più in generale di una vasta categoria di lavoratori il cui comune denominatore è la mancanza di una “continuità occupazionale”. In sostanza, il decreto, nell’ambito del settore turistico, spiega una duplice azione: la prima di carattere assistenziale, nei confronti dei lavoratori coinvolti; la seconda di politica attiva, rivolta, cioè, a favorire l’occupazione, specialmente se letta in uno agli esoneri contributivi dell’art. 3 e dell’art. 6.
Più in dettaglio, l’art. 9 del citato decreto n. 104/2020 ha introdotto, come la sua stessa rubrica pone in evidenza, la “nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”.
Tuttavia, la citata fonte normativa non ha chiarito i dubbi interpretativi sul concetto, melius “qualifica” (1) , di “lavoratore stagionale”, già evidenziati con l’approfondimento del 17 giugno 2020, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. In particolare, ai “lavoratori stagionali” (con la specificazione di cui infra), ai lavoratori intermittenti (2), agli autonomi privi di partita IVA iscritti alla gestione separata ex L. 335/95 (3) e agli incaricati alle vendite a domicilio (4), l’art. 9 introduce una indennità omnicomprensiva di 1.000,00 euro esente – per espressa previsione normativa (5) – da imposte sui redditi di cui al DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ulteriore comune denominatore per fruire dell’indennità de qua è che tutte le categorie di lavoratori finora menzionate (6) non devono, alla data di presentazione della domanda, essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccezion fatta per quello intermittente) e/o essere titolari di pensione. Per completezza, si segnala che il comma 4 ricomprende fra i beneficiari anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (7).
Quanto alla categoria dei lavoratori subordinati stagionali è necessario effettuare un distinguo fra quelli operanti nel settore turismo e stabilimenti termali da quelli, ex adverso, rientranti in settori differenti. Più in dettaglio, il comma 1 prevede che la predetta indennità spetti ai lavoratori dipendenti stagionali (anche se dipendenti da agenzie di somministrazione i cui utilizzatori siano) del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 104/2020).
Il comma 2, lettera a), invece, si occupa dei dipendenti stagionali differenti dal settore turismo e stabilimenti termali. Per tale tipologia è prevista, oltre alla cessazione involontaria del rapporto nel periodo 01.01.2019 – 17.03.2020, anche lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giorni nel citato periodo. Infine, il comma 5 individua, quali ulteriori percettori dell’indennità in questione, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, prevedendo espressamente che, al fine della percezione dei 1.000,00 euro debbano essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
In sostanza, viene recepito all’interno del testo normativo ciò che il decreto interministeriale Economia-Lavoro del 13 luglio 2020 n. 12 – entrato in vigore il 14 luglio scorso – aveva già fissato quanto al reddito di ultima istanza, di cui all’art. 44 del D.L. n. 18/2020. Le indennità in questione non sono cumulabili né fra di loro, né con la citata indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Le suddette indennità, invece, sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
La novella in commento non ha dato una definizione di “lavoratore stagionale”, rispetto alla quale, con riguardo all’attuale impianto normativo, sembrerebbe potersi fare riferimento a quelli assunti nell’ambito delle attività stagionali come declinate dal DPR 1525/63 (8). Il penultimo comma dell’art. 9 prevede che dal 30 agosto 2020 si decadrà dalla possibilità di richiedere le indennità di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98 del decreto rilancio (9).
Va, infine, evidenziato che le misure varate dall’Esecutivo tendono a favorire l’assunzione/stabilizzazione nel settore turistico e degli stabilimenti termali attraverso l’ormai consueto meccanismo degli “esoneri contributivi”. Infatti, l’art. 7 del predetto decreto prevede uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.
In particolare, concerne tutte le assunzioni – effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro stagionale (10) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi.
Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei casi di conversione (recte trasformazione) di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato a condizione che detta trasformazione avvenga a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto n. 104/2020 (ergo 15 agosto 2020).
È un esonero dal versamento dei soli contributi Inps a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi Inail) per un ammontare massino di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015,00 euro (8.060,00/12×3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso la medesima impresa (11).
Infine, per espressa previsione normativa (12) esso, in caso di trasformazione (13), è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione (Inps) dovuta dai datori di lavoro. Per l’effetto, ricorrendone le condizioni ivi previste, potrà essere cumulato con gli esoneri di cui agli artt. 3 (per i datori che non usufruiscono della cassa integrazione) e 6 (per le assunzioni a tempo indeterminato). Trattandosi di esonero contributivo concernente il settore turistico e degli stabilimenti termali potrà farsi riferimento, ai fini della corretta individuazione delle specifiche attività interessate dall’esonero de quo e nelle more di una più compiuta disciplina di prassi, alla circolare Inps n. 94 del 14 agosto 2020, ancorché recante le specifiche indicazioni per la individuazione dei destinatari delle previsioni di cui all’art. 84 del D.L. n. 34/2020.
Tale esonero contributivo si presenta, almeno sotto un profilo temporale, di scarso appeal, non solo rispetto all’attuale contingenza epidemiologica, ma anche perché, potendo peraltro lo stesso divenire operativo dopo l’autorizzazione dell’Unione europea, riguarderebbe un periodo dell’anno – verosimilmente ultimo trimestre/quadrimestre – di modesto interesse turistico.
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(1) Così circolare Inps n. 94 del 14.08.2020, paragrafo 2
(2) Art. 9, comma 2, lettera b) che testualmente individua quali destinatari i “lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020”
(3) Art. 9, comma 2, lettera c) che testualmente individua quali destinatari i “lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile”
(4) Art. 9, comma 2, lettera d) che testualmente individua gli “incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”
(5) Cfr. comma 7
(6) Con eccezione degli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
(7) Trattasi, più in dettaglio, dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00 euro
(8) Sul punto, come già precisato, si rinvia all’approfondimento del 17 giugno 2020
(9) D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020
(10) L’agevolazione in questione riguarda quindi non solo le assunzioni di stagionali, ma – più in generale – tutti gli assunti a tempo determinato nel settore turismo e stabilimenti termali.
(11) Ciò in virtù del riferimento alle medesime “modalità” di cui all’art. 6 del D.L. n. 104/2020
(12) Art. 7 comma 1 ultimo periodo
(13) Anche se, in virtù del generale richiamo alle previsioni di cui all’art. 6, operato dal comma 1 – primo periodo – dell’art. 7, detta cumulabilità sembrerebbe potersi riferire anche alle assunzioni a tempo determinato e non solo, quindi, alle trasformazioni, di cui al mero dato letterale.
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