Agenzia delle Entrate – Risposta n. 583 del 7 dicembre 2022
Fondi pensione – Funzioni fondamentali di revisione interna e gestione dei rischi esternalizzate – Esternalizzazione – Trattamento ai fini IVA.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, ”Istante” o ”Società”), rappresenta di essere una società di servizi che opera, tra l’altro, nell’ambito della consulenza e della formazione aventi ad oggetto le attività delle forme pensionistiche complementari e, in generale, sui temi connessi al welfare. Tra i suoi clienti annovera anche numerosi fondi pensione.
L’Istante ricorda che l’attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2016/2341 (c.d. ”IORP II”), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, avvenuta con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, ha comportato diverse modifiche al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina dei fondi pensione, e tra queste, l’introduzione delle funzioni di revisione interna e gestione dei rischi, disciplinate dal predetto decreto e dalle Direttive del 29 luglio 2020 della Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione (”COVIP”).
La funzione di revisione interna ex articolo 5quater del D. Lgs. n. 252 del 2005, ”verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno di cui all’articolo 4bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi”.
I fondi pensione sono chiamati a garantirne ”l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative”.
La funzione opera, a parere dell’Istante, in posizione di terzietà, monitorando l’idoneità e l’appropriatezza del sistema di controllo interno del fondo (definito dall’articolo 4bis del D. Lgs. n. 252 del 2005).
Il compito di verificare la conformità dell’attività del fondo alle normative applicabili (cfr. COVIP, Direttive 29 luglio 2020, pagg. 2 e ss.) spetta al sistema di controllo interno. Peraltro è facoltà di ogni fondo decidere se istituire, nell’ambito del sistema di controllo interno, una specifica funzione compliance, dedicata a tale attività. In ogni caso, spetta alla funzione di revisione interna verificare che il sistema di controllo interno funzioni efficacemente, essendo demandata a tale funzione di formulare raccomandazioni all’organo di amministrazione e verificare la rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (Direttive COVIP, pag. 12).
A norma dell’articolo 5ter, i fondi pensione hanno anche dovuto istituire una funzione di gestione dei rischi per facilitare l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, come delineato nel medesimo articolo, in particolare ai commi 3 e 4.
Ai sensi dell’articolo 5septies, i fondi possono esternalizzare funzioni o altre attività, ma la responsabilità finale resta in capo all’organo amministrativo. I fondi pensione che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività, devono garantire che le relative modalità siano tali da non determinare effetti pregiudizievoli e/o rischi per il fondo e per gli aderenti e beneficiari, nonché tali da non compromettere la capacità della COVIP di svolgere la vigilanza.
In ogni caso, e con riferimento ad entrambe le predette funzioni, l’Istante precisa che gli organi amministrativi dei fondi non sono tenuti a uniformarsi alle raccomandazioni dei titolari delle funzioni fondamentali, ma questi ultimi, nei casi previsti dall’articolo 5bis, sono tenuti a riferire alla COVIP se una o più azioni od omissioni dell’organo amministrativo possano compromettere gli interessi degli aderenti e beneficiari del fondo, o integrare violazioni di legge, regolamenti o disposizioni amministrative riguardanti il fondo medesimo.
Si tratta, quindi, di controlli ex post sulle attività gestionali poste in essere dai fondi mediante le loro strutture interne o i terzi cui le hanno esternalizzate, in esecuzione delle determinazioni dall’organo amministrativo.
La Società è stata incaricata da numerosi fondi pensione dello svolgimento, in regime di esternalizzazione, della funzione di revisione interna o della funzione di gestione dei rischi.
L’attività dell’Istante si sostanzia, inoltre, nello svolgimento (anche in favore dei fondi pensione) di servizi di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria, che vengono resi indifferentemente sia nei riguardi dei fondi, che in favore di altre entità quali fondazioni bancarie, società di capitali ed enti bilaterali.
La Società si assume la responsabilità derivante dalla sottoscrizione dei contratti citati.
A conferma di ciò, con riferimento allo svolgimento delle funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi, l’articolo 5septies dispone che ”la responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all’organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili”.
La Società ricorda, inoltre, che nell’esercizio delle predette funzioni è soggetta alla vigilanza ispettiva della COVIP e alle sanzioni ex articolo 19 quater del D. Lgs. n. 252 del 2005.
In assenza di precedenti riferiti alle descritte attività l’Istante è dell’avviso che l’esenzione IVA non debba essere adottata sulla semplice scorta della collocazione sistematica dei fondi pensione accanto ai fondi comuni di investimento nell’ambito dell’articolo 10, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”), ma anzi che le attività da essa svolte e descritte sfuggono all’esenzione.
Conseguentemente la Società propone interpello sui seguenti quesiti:
- se i servizi per lo svolgimento dell’incarico di funzione di revisione interna in un fondo pensione sia assoggettabile a IVA o esente ex articolo 10, comma 1, n. l, Decreto IVA;
- se i servizi per lo svolgimento dell’incarico di funzione di gestione dei rischi in un fondo pensione sia assoggettabile a IVA o esente ex articolo 10, comma 1, n. 1, Decreto IVA;
- se i servizi resi a un fondo pensione per lo svolgimento di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria sia assoggettabile a IVA o esente ex articolo 10, comma 1, n. 1, Decreto IVA;
- se i compensi per servizi acquistati presso terzi per lo svolgimento di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria in un fondo pensione siano assoggettabili ad IVA ovvero siano esenti ex articolo 10, comma 1, n. 1 Decreto IVA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che i compensi per i servizi da essa prestati ai fondi pensione non siano da considerare esenti.
A tal proposito richiama, il precedente dell’Agenzia relativo alle attività dei service amministrativi dei fondi pensione [consulenza giuridica n. 114 del 29 novembre 2011 e sentenza della Corte di Giustizia ivi richiamata, CGUE del 4 maggio 2006 relativa al procedimento C169/04 Abbey National plc, sul tema dell’esenzione IVA disposta con riferimento alla ”gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri” dall’articolo 13, parte B, lett. d), punto 6, direttiva 77/388/CEE (trasfuso poi nell’articolo 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE)].
Tale pronuncia giurisprudenziale, seppur riferita ai fondi comuni d’investimento, consente a parere dell’Istante di fissare dei punti fermi:
- le regole in tema di esenzione devono interpretarsi restrittivamente;
- l’esenzione investe esclusivamente le attività che possano essere intese come di ”gestione”;
- le attività di controllo e di sorveglianza delle attività degli OICVM (quali quelle di depositario) non sono soggette a esenzione;
- rientrano tra le attività esenti, quelle indicate nell’allegato II della Direttiva 85/611/CEE alla voce Amministrazione.
La Società ritiene che le attività dalla stessa poste in essere non rientrano nel concetto di ”gestione”. Ciò perché le figure che svolgono funzioni fondamentali di revisione interna e di gestione dei rischi si limitano a formulare raccomandazioni o pareri non vincolanti per l’organo amministrativo e in esecuzione di verifiche e controlli ex post (articolo 1, D.Lgs. n. 252 del 2005).
A parere dell’Istante analoghe considerazioni possono essere svolte per le attività di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria, nella misura in cui esse si estrinsecano in servizi di controllo ex post che vengono resi, indifferentemente, sia nei riguardi dei fondi pensione, che in favore di altri enti. Si tratta di servizi di consulenza resi in assenza di alcuna norma che ne preveda l’attivazione, e dunque non specificamente diretti ai fondi pensione, né per essi essenziali.
Per quanto esposto, l’Istante ritiene che:
- i servizi per lo svolgimento dell’incarico di funzione di revisione interna in un fondo pensione siano assoggettabile a IVA;
- i servizi per lo svolgimento dell’incarico di funzione di gestione dei rischi in un fondo pensione siano assoggettabile a IVA;
- i servizi di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria resi a un fondo pensione siano assoggettabili a IVA;
- i compensi per i servizi acquistati da terzi ai fini dello svolgimento di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria (in un fondo pensione) siano assoggettabili a IVA.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso in base alle informazioni rese dalla Società qui assunte acriticamente, rispetto alle quali resta impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Come noto, ”il regime di esenzione per la gestione dei fondi pensione integrativi è stato introdotto dall’art. 15 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (recante la riforma della previdenza complementare) che integrando il disposto del citato articolo 10 [n.d.r. primo comma, n. 1) del Decreto IVA] ha equiparato, ai fini IVA, la modalità di tassazione dei fondi pensione e quella dei fondi comuni di investimento.
Sono, quindi, esenti da IVA tutte le operazioni che si concretizzano nell’esercizio dell’attività di gestione degli stessi” (cfr. risoluzione 29 novembre 2011, n. 114).
La risoluzione 29 novembre 2011, 114/E chiarisce, altresì, che:
- ”(…) stante la sostanziale equiparazione della gestione dei fondi pensione alla gestione dei fondi comuni di investimento, sotto il profilo del trattamento fiscale previsto ai fini IVA, la nozione di ”gestione” espressa dall’Organo di giustizia comunitario (n.d.r. Corte di Giustizia UE) per i fondi comuni può essere presa a riferimento anche per definire la gestione dei fondi pensione”;
- per la Corte di Giustizia UE (in seguito anche ”Corte” o ”Corte di Giustizia”) la nozione di ”gestione” di fondi comuni di investimento è «(…) una nozione autonoma del diritto comunitario che non può essere delimitata dalla legislazione interna degli Stati membri ma deve essere interpretata uniformemente al fine di evitare divergenze nell’applicazione del regime IVA da uno Stato membro all’altro. In particolare, per individuare le operazioni riconducibili al concetto ”comunitario” di gestione di fondi comuni di investimento, la Corte di Giustizia ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione, oltre alle funzioni di gestione di portafogli, quelle di amministrazione di organismi di investimento collettivo riconducibili alle funzioni indicate nell’elenco (non esaustivo) di cui all’Allegato II della direttiva 85/611CEE in materia di o.i.c.v.m., che costituiscono funzioni specifiche di detti organismi (cfr. sentenza 4 maggio 2006, causa C169/04, punto 64)»;
- in caso di outsourcing delle predette funzioni, «la fattispecie di esenzione in argomento è definita in termini oggettivi, vale a dire, in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite (nella specie, servizi di gestione) e non del prestatore del servizio. Ad avviso della Corte, resta, altresì, irrilevante, ai fini dell’esenzione da IVA, la maniera concreta di effettuazione del servizio, elettronica o manuale;» ( Corte di Giustizia UE sentenze 5 giugno 1997, causa C2/97, 13 dicembre 2001, causa C235/00 e 4 maggio 2006, causa C169/04);
- sebbene il tenore letterale dell’articolo 135, par. 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/CE IVA (c.d. Direttiva IVA) non preclude, in linea di principio, la possibilità di fruire del regime di esenzione da IVA anche in caso di outsourcing, «i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno devono formare un ”insieme distinto, valutato globalmente” che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio per il quale è prevista l’esenzione, vale a dire, per la gestione del fondo (cfr. sentenza 4 maggio 2006, causa C169/04, punto 70)»;
- «in relazione ai fondi comuni di investimento, la risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E ha precisato, sulla base di un orientamento espresso dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 giugno 1997, causa C2/97 e 13 dicembre 2001, causa C235/00, che la distinzione tra servizi essenziali esenti e prestazioni tecniche imponibili è connessa al grado di responsabilità che la società terza (vale a dire, il Service) assume per i servizi resi. In particolare, occorre verificare in concreto n.d.r. case by case, in base alle singole pattuizioni contrattuali se la predetta responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici oppure se si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni per le quali è prevista l’esenzione».
Si ritiene opportuno ricordare che questi principi sono affermati anche dalle risoluzioni n. 75/E del 20 aprile 2007 e n. 97/E del 17 dicembre 2013, oltre che dalla risoluzione n. 61/E dell’8 agosto 2018, le quali chiariscono che sono esenti da IVA:
- le prestazioni che assolvono «a funzioni essenziali e specifiche della gestione del fondo» comune d’investimento. Qualora, invece, le prestazioni svolte dall’outsourcer si configurino come autonome «oggetto di un distinto addebito, la relativa prestazione deve essere assoggetta ad IVA ad aliquota ordinaria» (cfr. risoluzione 75/E del 2007);
- «tutte le prestazioni di servizi indispensabili al processo produttivo legato alla gestione del fondo comune di investimento, ancorché rese da un soggetto terzo e che, di contro il regime di esenzione non può trovare applicazione qualora le predette prestazioni, fornite dal soggetto terzo, siano qualificabili come autonome e distinte rispetto all’ordinaria attività di gestione del fondo» (cfr. in particolare risoluzione 97/ E del 2013).
In ultimo si fa presente che la Corte di Giustizia è tornata sulla definizione di ”gestione del fondo”, con la sentenza 17 giugno 2021, cause riunite C58 e 59/2, dove, al punto 49, precisa che «per stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, occorre esaminare se il servizio fornito dal terzo presenti un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali di un fondo comune d’investimento (v. in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C275/11, EU:C:2013:141, punto 23)».
Con riferimento al caso di specie si osserva quanto segue.
Nel ribadire l’attualità dei chiarimenti resi con la risoluzione n. 114/E del 2011, occorre tener presente che la disciplina dei fondi pensione è stata ampiamente innovata dalla Direttiva UE 2016/2341 del 14 dicembre 2016 (c.d. IORP II), recepita dal Decreto Legislativo n. 147 del 2018, che, a sua volta, ha modificato il Decreto Legislativo n. 252 del 2005.
Tra le novità di maggiore rilievo vi è quella che riguarda il sistema di governo, inteso quale insieme di regole e principi finalizzato a garantire una gestione sana e prudente dell’attività dei fondi pensione.
Per gli articoli 20 e 21 della Direttiva IORP II (trasfusi negli articoli 4bis e 5 del D. Lgs. n. 252 del 2005), tale sistema deve, tra l’altro, prevedere:
- una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un’appropriata separazione delle responsabilità;
- nessun modello predefinito e/o obbligatorio, ma proporzionalità rispetto alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione;
- politiche scritte relative alle diverse funzioni e descrizione del modello adottato in un apposito documento, redatto su base annuale dall’organo di amministrazione e reso pubblico congiuntamente al bilancio.
In recepimento della citata Direttiva, il Decreto Legislativo n. 252 del 2005 prevede, altresì, che:
- «un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale”, intendendo per «funzione fondamentale: nell’ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare, una capacità interna di svolgere compiti pratici»;
- i fondi pensione si devono dotare delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna (articolo 5bis);
- sia possibile esternalizzare le funzioni fondamentali, in coerenza con il principio di proporzionalità di cui all’articolo 4bis, ivi inclusa la possibilità di esternalizzarle qualora l’istituzione della funzione fondamentale all’interno del fondo possa compromettere i criteri dell’efficienza, dell’economicità e dell’affidabilità. In tale ottica, dunque, coloro che presso il fornitore o subfornitore del servizio svolgono la funzione fondamentale esternalizzata devono possedere gli stessi requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità o situazioni impeditive, previsti per coloro che svolgerebbero queste funzioni in caso di ”soluzione interna” (cfr. articolo 22 della Direttiva IORP II e articolo 5sexies del D. Lgs. n. 252 del 2005);
- l’esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi del Fondo dalla loro responsabilità. In particolare, «La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all’organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili». I fondi pensione inoltre «che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
- arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;
- determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- compromettere la capacità della COVIP di verificare l’osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
- compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari» (cfr. articolo 5septies);
- ferma restando in ultima istanza la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, è responsabilità del titolare (anche esterno) della funzione fondamentale comunicare all’Autorità di vigilanza le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all’interno del fondo stesso (cfr. articolo 5bis, comma 5, nonché articolo 24, commi 4 e 5 della Direttiva IORP II);
- dell’esternalizzazione di funzioni fondamentali va preventivamente informata la COVIP. Quest’ultima «può richiedere in qualunque momento ai fondi pensione […], e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attività esternalizzate”, oltre che ”…effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate» (cfr. articolo 5sespties).
Dal decritto quadro normativo emerge che le funzioni fondamentali di revisione interna e di gestione dei rischi di cui agli articoli 5ter e 5quater del D. Lgs. n. 252 del 2005, sono «essenziali e specifiche della gestione del fondo”, oltre che ”indispensabili al processo produttivo legato alla gestione del fondo comune di investimento, ancorché rese da un soggetto terzo», nel senso chiarito dalla Corte Giustizia e fatto proprio da questa Agenzia, e perciò esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA.
Queste funzioni costituiscono il sistema di governance del Fondo, rispetto al quale il legislatore (in primis comunitario) ha sancito, in attuazione del principio di proporzionalità, la libertà di scelta/organizzazione tra soluzione interna e outsourcing, a parità di condizioni e responsabilità.
Pertanto lo svolgimento interno di queste funzioni è posto sullo stesso piano dell’outsourcing quando la preferenza di una soluzione rispetto all’altro non pregiudica l’assetto stesso del fondo, l’attività di vigilanza della COVIP e la qualità dei servizi resi ai beneficiari.
La libertà di scelta, a parità di condizioni, tra soluzione interna e l’outsourcing è anche l’obiettivo del principio di neutralità fiscale dal quale, secondo la Corte di Giustizia, «discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo più conveniente dal punto di vista strettamente economico senza correre il rischio di vedere le loro operazioni escluse dall’esenzione prevista all’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva» (cfr. più volte citata sentenza 4 maggio 2006, C169/04, punto 68).
Si tratta, peraltro, di funzioni astrattamente comprese tra quelle di Amministrazione di organismi di investimento collettivo, elencate a titolo non esaustivo, nell’Allegato II della direttiva 85/611CEE (ora Direttiva 2009/65/CE), che costituiscono funzioni specifiche di detti organismi (cfr. sentenza 4 maggio 2006, causa C169/04, punto 64).
Chiarito che lo svolgimento in outsourcing delle funzioni fondamentali di revisione interna e di gestione dei rischi, alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 252 del 2005, rientra nel perimetro dell’esenzione IVA, spetta all’Istante verificare se i contratti dallo stesso stipulati abbiano per oggetto l’esternalizzazione dell’intera funzione, nel senso e nei termini fin qui illustrati, oppure riguardino lo svolgimento di servizi di consulenza, relativi alle medesime funzioni, rispetto ai quali valgono le considerazioni più avanti formulate in merito ai quesiti 3 e 4.
La formulazione di questi contratti, tuttavia, non è chiara.
In merito alla funzione di revisione interna, si osserva che sebbene l’articolo 2 del relativo contratto prevede come ”oggetto” lo svolgimento di detta funzione nel rispetto della normativa di settore, lo stesso è rubricato «Contratto di consulenza per l’esternalizzazione della funzione di revisione interna» e all’articolo 3 i servizi forniti dall’Istante sono qualificati come di consulenza.
Riguardo alla funzione di gestione dei rischi, sebbene il relativo contratto è rubricato «Contratto per l’esternalizzazione della funzione di gestione dei rischi», l’articolo 2 prevede che lo stesso «ha per oggetto quanto in premessa, ovvero la fornitura di un servizio di consulenza»; e nell’articolo 7, l’Istante si impegna a «b) svolgere direttamente la consulenza, in piena autonomia organizzativa e a proprio rischio».
In merito ai quesiti 3 e 4, concernenti il trattamento IVA dei servizi prestati dalla Società a un fondo pensione per la ”consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria” nonché per l’acquisto di servizi ”presso terzi per lo svolgimento di consulenza in materia di controllo della gestione finanziaria in un fondo pensione”, si invita l’Istante a fare riferimento ai chiarimenti resi con le rispose 4 luglio 2022, n. 363 e 364 e alla prassi in esse richiamata (anche se riferita a fondi comuni di investimento, ma come sopra detto, assimilabile ai fondi pensione).
Come infatti ricordato da ultimo nella risposta n. 489 del 5 ottobre 2022, esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare servizio per servizio lo specifico regime IVA applicabile (cfr. anche risposte nn. 760 e 851 del 2021). Quest’ultimo dovrà essere individuato, a cura dell’Istante, alla luce dei principi delineati dalla giurisprudenza unionale e della prassi amministrativa, tenendo conto delle caratteristiche oggettive del servizio reso, nonché del grado di responsabilità del prestatore del servizio.
Peraltro, con riferimento all’ultimo quesito, la Società ha esibito un fac simile di contratto per l’acquisto di servizi non direttamente riferibile ad un fondo pensione.
A ogni buon fine, si ricorda che ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, le pronunce richiamate valorizzano il grado di responsabilità del fornitore, come declinato dalle risoluzioni n. 75/E del 2007 e n. 114/E del 2011, richiamato nelle premesse. In particolare, precisano che possono rientrare nell’esenzione in commento «i servizi di consulenza che la Società presta ”in outsourcing” con assunzione diretta della responsabilità e se forniti per la gestione di ”fondi comuni di investimento”, nell’accezione declinata nella risposta n. 628 del 2021».
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