AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 novembre 2020, n. 526
Istanza di interpello articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gruppo IVA – Vincolo organizzativo – Art. 70-ter, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.P.A. (in seguito anche “Alfa” o “società istante”) è la società Capogruppo del Gruppo ALFA.
Il Gruppo controllato da Alfa opera principalmente nel settore del finanziamento, attraverso l’erogazione di credito a favore di soggetti pubblici e privati.
Alfa sta valutando, congiuntamente alle società controllate, di esercitare l’opzione per il regime del gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Ai fini dell’attivazione del Gruppo IVA, ai sensi dell’art. 70-bis e seguenti del d.P.R. 633 del 1972, la società Capogruppo Alfa unitamente alle società di seguito elencate intendono dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo, al fine di superare la presunzione legale determinata dalla ricorrenza del vincolo finanziario:
1. Beta S.p.A.
2. Gamma S.p.A.
3. Delta S.p.A.
4. X S.p.A.
5. Le società da queste controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.
Nel Gruppo ALFA, la disciplina dei rapporti tra Alfa e le società soggette a direzione e coordinamento è prevista da un Regolamento che definisce i principi e i meccanismi di direzione e coordinamento della Capogruppo nei confronti delle società da essa controllate e che deve essere recepito dai Consigli di Amministrazione di tali società.
Ai sensi di tale Regolamento, la Capogruppo esercita le funzioni di:
(i) indirizzo strategico, mediante gli organi societari che approvano le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici delle società controllate;
(ii) direzione e coordinamento operativo, mediante vari strumenti quali, ad esempio, l’emanazione di disposizioni normative attuative del Regolamento, l’attività di specifici comitati manageriali di Gruppo, la predisposizione di adeguati flussi informativi, nonché la preventiva consultazione su determinate materie e operazioni e il supporto su specifiche tematiche.
Allo stato attuale, sono escluse dal perimetro della direzione e coordinamento, tra le altre, tutte le società quotate, comprese quelle controllate indirettamente (e le società da queste controllate).
Il paragrafo 2 del Regolamento prevede inoltre che le società controllate da Alfa esercitino a loro volta attività di direzione e coordinamento sulle proprie società controllate non quotate, in modo da assicurare che l’operatività di queste ultime sia conforme, tra l’altro, agli indirizzi formulati dalla Capogruppo, come determinati all’interno del piano industriale consolidato e del budget consolidato del Gruppo ALFA per il relativo periodo di riferimento, nonché alle disposizioni attuative del Regolamento stesso.
Ne deriva che, ai sensi di tale Regolamento interno, la direzione e il coordinamento vengono espletati tramite il coinvolgimento di organismi collegiali, nonché tramite l’adozione di procedure e formalità che per le società che si intende escludere dal perimetro del costituendo Gruppo IVA non sono di fatto sussistenti.
Da ultimo, la società istante fa presente che alcuni amministratori delle società controllate ricoprono anche incarichi amministrativi, di direzione ovvero di consulenza nella controllante o in altre società del Gruppo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante fornisce le seguenti argomentazioni al fine di dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo rispetto alle società che si intendono escludere dal perimetro del costituendo Gruppo IVA.
1) Beta S.p.A.
Beta S.p.A – partecipata per il % da Alfa S.p.A., tramite il controllo diretto esercitato sulla stessa da Y S.p.A., controllata al — da Alfa S.p.A- ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione del patrimonio di uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
La società istante ritiene che non sia ravvisabile alcun vincolo organizzativo tra l’attività del costituendo Gruppo IVA e l’attività esercitata da detta società, ai sensi dell’articolo 70-ter del D.p.R. 633/1972.
A sostegno di tale tesi, la società evidenzia che Beta S.p.A:, pur rientrando nel perimetro di consolidamento di Alfa S.p.A., soggetta a controllo finanziario indiretto ex art. 2359, comma 1 n. 1 c.c., non risulta per ciò stesso inclusa nell’alveo della direzione e coordinamento da parte di Alfa né di Y S.p.A., non essendo soggetta ai regolamenti di gruppo in vigore nel Gruppo ALFA (incluso il Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento).
Infatti, le decisioni gestionali della società sono adottate in autonomia da parte dei competenti organi di quest’ultima, spesso coadiuvati da advisor indipendenti selezionati autonomamente.
Beta S.p.A. opera, dunque, in piena autonomia nella conduzione della gestione dei fondi suelencati, nonché nell’adozione di decisioni relative agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nei fondi comuni da essa gestiti.
Fermo restando ciò, Beta S.p.A., da una parte, si coordina con Y S.p.A. e con Alfa al fine di permettere la redazione del piano industriale di gruppo e, dall’altra, riporta periodicamente a Y S.p.A. i propri dati di bilancio e le situazioni infrannuali, al fine di permettere la predisposizione delle situazioni contabili consolidate, così come l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile.
Inoltre, non sussiste alcun collegamento organizzativo-funzionale tra Alfa S.p.A. o Y S.p.A. e Beta S.p.A., non essendo adottati né atti, delibere o comunicazioni, né direttive o istruzioni da parte delle prime che possano far ragionevolmente ritenere che le decisioni di Beta S.p.A. siano conseguenza di una volontà impositiva e imperativa da parte del socio di maggioranza.
Il rapporto tra Y S.p.A. e Beta S.p.A., dunque, è limitato al semplice esercizio di diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dallo status di azionista, quali, a titolo esemplificativo, l’esercizio di voto in assemblea e l’incasso dei dividendi, non risultando accentrati neanche i servizi di tesoreria o altre funzioni di assistenza o coordinamento finanziario.
Sulla base di quanto sopra riportato, è possibile evincere come l’attività esercitata da Beta S.p.A. risulta connotata da tutti quegli indici atti a concludere a favore dell’insussistenza di un’attività di direzione e coordinamento.
Alla luce di quanto esposto, la società istante ritiene che il controllo esercitato da Y S.p.A. non costituisca elemento idoneo a inferire un’attività di direzione e coordinamento su Beta S.p.A., essendo la stessa autonomamente organizzata e gestita e godendo i relativi organi societari di una concreta autonomia gestionale e finanziaria.
2) Gamma S.p.A.
Gamma S.p.A. è una società industriale soggetta a controllo indiretto da parte di Alfa S.p.A., tramite il controllo diretto esercitato sulla stessa da Y S.p.A., controllata al % da Alfa S.p.A.
La società istante ritiene che non sia ravvisabile alcun vincolo organizzativo tra l’attività del costituendo Gruppo IVA e l’attività esercitata da detta società, ai sensi dell’articolo 70-ter del d.P.R. 633 del 1972.
A sostegno di tale tesi, la società evidenzia che Gamma S.p.A. rientra nel perimetro di consolidamento di Alfa S.p.A., soggetta a controllo finanziario indiretto ex art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, senza, tuttavia, essere per ciò inclusa nell’alveo della direzione e coordinamento da parte di Alfa né di Y S.p.A.
In proposito, si precisa, infatti, che Alfa non esercita né direttamente né indirettamente, per il tramite di Y S.p.A., un’attività di direzione e coordinamento sulla medesima e sulle sue società controllate, ma i rapporti tra le stesse si limitano in via prevalente a mere operazioni di natura finanziaria effettuate a normali condizioni di mercato.
Il Gruppo Gamma opera in autonomia nell’adozione delle principali decisioni concernenti l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. L’assetto manageriale del Gruppo Gamma è costituito da esponenti aziendali che sono stati selezionati ad esito di procedure trasparenti e meritocratiche.
Le decisioni gestionali e finanziarie del Gruppo Gamma di natura ordinaria sono adottate in autonomia da parte dei competenti organi di quest’ultimo, spesso coadiuvati da advisor indipendenti selezionati autonomamente.
Nello specifico, la società sottolinea che gli organi sociali di Y S.p.A. non intervengono nell’adozione delle principali decisioni concernenti l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Gamma S.p.A., né prendono parte all’approvazione di politiche finanziarie e di accesso al credito, né predispongono i piani di investimento della stessa.
Inoltre, non esaminano preventivamente, né approvano, i piani strategici, industriali, finanziari e/o i budget di Gamma S.p.A. e delle sue controllate, né impartiscono alcun indirizzo o istruzione per la gestione e la pianificazione del business caratteristico e della finanza strategica delle stesse, non svolgendo neanche alcuna funzione di tesoreria accentrata.
Gli organi sociali di Y S.p.A., infatti, si limitano a intrattenere flussi informativi con Gamma S.p.A unicamente allo scopo di acquisire dati e informazioni contabili necessari alla redazione del bilancio consolidato di gruppo e, nel rispetto delle norme applicabili, all’esercizio delle funzioni di controllante, ciò non comportando alcun impatto sull’autonomia della società nella gestione delle fasi del processo produttivo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la società istante ritiene, dunque, che non sia ravvisabile alcun vincolo organizzativo tra l’attività del costituendo Gruppo IVA e l’attività produttiva industriale esercitata da Gamma S.p.A. nonché dalle società da questa partecipate, ai sensi dell’articolo 70-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
3) Delta S.p.A.
Delta S.p.A. è una società controllata per il % da Zeta S.p.A., che a sua volta è controllata al % da Alfa S.p.A.
L’oggetto sociale di Delta S.p.A. è costituito dall’esercizio di attività manifatturiere, sistemiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata.
La società istante ritiene che non sia ravvisabile alcun vincolo organizzativo tra l’attività del costituendo Gruppo IVA e l’attività esercitata da detta società, ai sensi dell’articolo 70-ter del d.P.R. 633 del 1972.
A sostegno di tale tesi, la società rappresenta quanto segue.
Dal —-, Delta S.p.A. è stata ammessa alla quotazione al segmento ……… della Borsa di Milano e ha cessato di essere soggetta all’attività di direzione e coordinamento precedentemente esercitata da K S.p.A.
Anche il Consiglio di Amministrazione di Alfa S.p.A. ha condiviso la decisione in ordine alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla controllata K S.p.A. su Delta S.p.A. a far data dalla – e subordinatamente alla – quotazione di quest’ultima sul Mercato Telematico Azionario.
La società interpellante fa presente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che, ad oggi:
i) Delta S.p.A. opera in piena autonomia nella conduzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori, senza che vi sia alcuna ingerenza esterna;
ii) la predisposizione dei piani strategici, industriali, finanziari e/o budget di Delta S.p.A. o delle sue controllate avviene in modo autonomo da parte di Delta S.p.A., fermo restando che questa continua, da una parte, a coordinarsi con la controllante al fine di permettere a quest’ultima di redigere il piano industriale di gruppo e, dall’altra, a riportare periodicamente alla stessa i dati di bilancio e le situazioni infrannuali al fine di permettere a quest’ultima di predisporre le proprie situazioni contabili consolidate, così come ad assolvere agli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile;
iii) Delta S.p.A. non è più soggetta a regolamenti di gruppo in vigore nel Gruppo ALFA (incluso il Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento);
iv) non sussiste alcun collegamento organizzativo-funzionale tra Zeta S.p.A. e Delta S.p.A.;
v) non sono adottati atti, delibere o comunicazioni da parte della società controllante che possano far ragionevolmente ritenere che le decisioni di Delta S.p.A. siano conseguenza di una volontà impositiva e imperativa della prima;
vi) la controllante non accentra i servizi di tesoreria o altre funzioni di assistenza o coordinamento finanziario;
vii) allo stesso modo, non sono emanate direttive o istruzioni – né sono coordinate le iniziative – concernenti le decisioni in materia finanziaria e creditizia;
viii) il rapporto tra la controllante e Delta S.p.A. è limitato al semplice esercizio di diritti amministrativi e patrimoniali derivanti dallo status di azionista, quali, a titolo esemplificativo, l’esercizio di voto in assemblea e l’incasso dei dividendi;
ix) la controllante non emana direttive in merito al compimento di operazioni straordinarie quali, ad esempio, quotazioni di strumenti finanziari, acquisizioni, dismissioni, concentrazioni, conferimenti, fusioni, scissioni, etc.;
x) la controllante non adotta decisioni determinanti in ordine alle strategie operative di Delta S.p.A. né formula direttive strategiche di gruppo.
La società istante evidenzia, altresì, che Delta S.p.A. è stata autorizzata, a decorrere dal, al mercato quotato, in assenza di specifica indicazione – presso il registro delle imprese e nella nota integrativa al bilancio – dell’esercizio di direzione e coordinamento sulla propria attività, a riprova che la stessa non era – e non è tuttora – sottoposta a direzione e coordinamento.
In linea con quanto sopra, la società fa presente che Delta S.p.A. e le sue controllate non hanno dato attuazione al Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di Alfa (tramite recepimento nei propri Consigli di Amministrazione) né hanno adeguato le proprie procedure interne alle direttive previste dalla Capogruppo per le società soggette a direzione e coordinamento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ad avviso della società istante, dunque, non vi è alcuna forma di indirizzamento societario che possa determinare la sussistenza del vincolo organizzativo tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A., nonché con le società da quest’ultima partecipate, ai sensi dell’articolo 70-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
4) X S.P.A.
X S.p.A. è una società che opera nel settore dell’ICT, erogando soluzioni e tecnologie per il settore bancario e finanziario nonché piattaforme per i mercati finanziari e servizi per i pagamenti elettronici, soggetta a controllo indiretto da parte di Alfa S.p.A., tramite il controllo diretto e indiretto esercitato sulla stessa da Y S.p.A..
La società istante ritiene che non sia ravvisabile alcun vincolo organizzativo tra l’attività del costituendo Gruppo IVA e l’attività esercitata da detta società, ai sensi dell’art. 70-ter del d.P.R. 633 del 1972.
A sostegno di tale tesi, la società rappresenta quanto segue.
X S.p.A. rientra nel perimetro di consolidamento di Alfa S.p.A., essendo soggetta a controllo finanziario indiretto ex art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, ma senza essere però per ciò inclusa nell’alveo della direzione e coordinamento da parte di Y S.p.A., come specificato nel bilancio consolidato di Alfa S.p.A..
La società istante evidenzia come gli organi sociali di Y S.p.A. e di F Srl, con riferimento alla partecipazione in X S.p.A., non intervengono nell’adozione delle principali decisioni concernenti l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, né prendono parte all’approvazione di politiche finanziarie e di accesso al credito, né predispongono i piani di investimento della stessa.
Inoltre, non esaminano preventivamente, né approvano, i piani strategici, industriali, finanziari e/o i budget della società, né impartiscono alcun indirizzo o istruzione per la gestione e la pianificazione del business caratteristico e della finanza strategica della stessa, non svolgendo neanche alcuna funzione di tesoreria accentrata.
Gli organi sociali di Y S.p.A. e di F Srl, infatti, si limitano a intrattenere flussi informativi con X S.p.A. unicamente allo scopo di acquisire dati e informazioni contabili necessari alla redazione del bilancio consolidato di gruppo e, nel rispetto delle norme applicabili, all’esercizio delle funzioni di controllanti, ciò non comportando alcun impatto sull’autonomia della società nella gestione delle fasi del processo produttivo.
A conferma della circostanza che le principali decisioni relative alla gestione dell’impresa sono adottate autonomamente dagli organi di X S.p.A, la società fa presente quanto segue;
(ii) sussiste la competenza in capo al Consiglio di Amministrazione di X S.p.A in merito all’esame e all’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari e dei budget della società stessa, nonché in materia di esame ed approvazione delle relative politiche finanziarie e di accesso al credito e di valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
(iii) la società controllata opera in autonomia nella conduzione dei rapporti con la clientela e con i fornitori;
(iv) la funzione di tesoreria non è esercitata in modo accentrato da parte della controllante (cd. cash pooling);
(v) la controllante (Y S.p.A., anche per il tramite di F Srl) esercita i soli diritti amministrativi e patrimoniali inerenti allo status di azionista;
(vi) è appurata la presenza di amministratori indipendenti all’interno del consiglio di amministrazione della società;
(vii) le fasi critiche del processo produttivo (comprese quelle commerciali, burocratiche e dei rapporti con il mondo bancario e finanziario) sono gestite in piena autonomia da parte della società.
In linea con quanto sopra, le società del Gruppo X S.p.A non hanno dato attuazione al Regolamento sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di Alfa (tramite recepimento nei propri Consigli di Amministrazione) né hanno adeguato le loro procedure interne direttive imposte dalla Capogruppo per le società soggette a direzione e coordinamento.
Ciò posto, la società istante ritiene che non sia ravvisabile alcun vincolo organizzativo tra l’attività del costituendo Gruppo IVA e l’attività esercitata da X S.p.A. nonché dalle società da questa partecipate, ai sensi dell’art. 70-ter del d.P.R. 633 del 1972.
Per completezza di trattazione, la società fa presente, infine, che alcuni amministratori delle società controllate ricoprono anche incarichi amministrativi, di direzione ovvero di consulenza nella controllante o in altre società del Gruppo. Tuttavia, la coincidenza di più incarichi amministrativi ovvero di direzione in capo alla stessa persona non implica un’attività di eterodirezione, in quanto, secondo la società istante, come evidenziato, non è accompagnata dall’esercizio delle prerogative, delle attività e dei processi tipici della direzione e del coordinamento.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Ai sensi dell’art. 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 (in seguito anche “decreto IVA”) il Gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’art. 70-ter del medesimo decreto IVA.
La disposizione, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo, al comma 4 del citato art. 70-ter, che dall’esistenza dello stesso si presume anche quella del vincolo economico e del vincolo organizzativo.
La presunzione di cui al comma 4 della citata disposizione può essere superata fornendo prova contraria, ai sensi del successivo comma 5, mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo ai sensi dell’art. 70-septies del decreto IVA e dal membro o dai membri in relazione al quale o ai quali il Gruppo voglia dimostrare l’insussistenza del vincolo presunto.
E’ il caso di evidenziare che il parere fornito in riscontro all’istanza di interpello, peraltro, non costituisce una legittimazione del Gruppo IVA stesso nella composizione rappresentata nell’istanza, in quanto concentra la propria analisi sui soggetti passivi d’imposta indicati nell’istanza, senza valutare criticità che possano riguardare altre società eventualmente interessate a far parte del costituendo Gruppo IVA ALFA.
La risposta viene, inoltre, fornita sulla base degli elementi illustrati nell’istanza, che vengono assunti acriticamente ai fini del presente parere, nonché sulla base della documentazione allegata all’istanza in esame e di quella prodotta spontaneamente dalla società istante (cfr. Relazione finanziaria annuale 2019 del Gruppo ALFA).
Posto che, in base all’art. 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il Gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’art. 70-ter, la finalità dell’istanza in esame è quella di valutare l’esclusione dal perimetro soggettivo del Gruppo IVA ALFA, per difetto del vincolo organizzativo, delle seguenti società (e delle società da queste controllate):
1) Beta S.p.A.;
2) Gamma S.p.A.;
3) Delta S.p.A. S.p.A.;
4) X S.p.A..
L’art. 70-ter, comma 3, del decreto IVA, considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. La disposizione sviluppa l’indice di sussistenza del vincolo organizzativo tra soggetti che la Commissione europea, nelle sue linee guida, individua nella presenza di una struttura di gestione almeno parzialmente condivisa, ricorrendo al concetto di coordinamento, e rinviando alle norme di diritto interno contenute nel capo IX del titolo V del codice civile rubricato “Direzione e coordinamento di società”.
Come precisato nella circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, in termini generali, si ritiene che il coordinamento consista nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d’imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.
Il vincolo organizzativo tra soggetti implica, pertanto, una limitazione della capacità decisionale di ciascuno di essi e la loro sottoposizione agli indirizzi ed al controllo di una struttura unica preposta alla determinazione degli obiettivi di gruppo.
L’art. 70-ter del decreto IVA va analizzato in correlazione alla presunzione di cui all’art. 2497-sexies del codice civile ai sensi del quale “si presume, salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359”.
In particolare, l’art. 2497-sexies consente di inferire dal controllo, nell’accezione di cui all’art. 2359 c.c., e dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato delle società, la sussistenza dell’attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, l’applicazione della disciplina del capo IX del libro V.
Ciò premesso, si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione al riscontro del vincolo organizzativo rispetto a ciascuna delle società che si intende escludere dal perimetro del Gruppo IVA di Alfa
1) Beta S.p.A.
Beta S.p.A. è una società di gestione del risparmio soggetta a controllo finanziario indiretto da parte di Alfa S.p.A. ex art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile (in particolare, tramite il controllo diretto esercitato da Y S.p.A., partecipata al — per cento da Alfa).
Sebbene sia da tenere in debita considerazione che, nel caso in esame, la partecipazione della società di cui trattasi al bilancio consolidato a cura di Alfa S.p.A., giusta la previsione di cui all’art. 2497-sexies del codice civile, sia un elemento sufficiente, in linea di principio, a fondare la presunzione di sussistenza in capo a Alfa S.p.A. della direzione e del coordinamento della società, si ritiene che la documentazione prodotta sia idonea a superare detta presunzione.
In particolare, in base a quanto previsto nella Relazione finanziaria annuale 2018 e nella Relazione finanziaria annuale 2019 del Gruppo ALFA, la società Beta S.p.A. è espressamente compresa tra le società non soggette a direzione e coordinamento da parte del Gruppo ALFA.
Tenendo conto di tale previsione non sembra, dunque, riscontrabile una limitazione della capacità decisionale di Beta S.p.A., imputabile a Alfa S.p.A. (sia pure per il tramite della sua controllata Y S.p.A.), tale da integrare il vincolo organizzativo tra l’attività del costituendo Gruppo IVA e l’attività esercitata dalla Beta, ai sensi dell’art. 70-ter del d.P.R. n 633 del 1972.
2) Gamma S.p.A.
Gamma S.p.A. è una società industriale soggetta a controllo finanziario indiretto da parte di Alfa S.p.A. ex art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile. Con riferimento alla società di cui trattasi, si ritiene che i documenti prodotti a corredo dell’istanza e le argomentazioni esposte siano idonei ad escludere la sussistenza del vincolo organizzativo di cui all’art. 70-ter del decreto IVA.
In particolare, come si evince dalla Relazione finanziaria annuale 2019, Gamma S.p.A., pur rientrando nel perimetro di consolidamento di Alfa S.p.A, è espressamente esclusa dall’attività di direzione e coordinamento del Gruppo ALFA.
3) Delta S.p.A.
Delta S.p.A. S.p.A. è una società industriale soggetta a controllo finanziario indiretto da parte di Alfa S.p.A. ex art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile.
Dal —- Delta S.p.A. è stata ammessa alla quotazione al segmento ……….. della Borsa di Milano.
Per quanto riguarda il riscontro del vincolo organizzativo tra il Gruppo ALFA e la società di cui trattasi, sebbene anche in tal caso la partecipazione di Delta S.p.A. al bilancio consolidato a cura di Alfa S.p.A., giusta la previsione di cui all’art. 2497- sexies del codice civile, sia, prima facie, un elemento sufficiente a fondare la presunzione di sussistenza in capo ad Alfa S.p.A. della direzione e del coordinamento di Delta S.p.A., si ritiene che la documentazione prodotta dall’istante sia idonea a superare detta presunzione.
In particolare, nella Relazione finanziaria annuale 2018, nonché nella Relazione finanziaria annuale 2019 del Gruppo ALFA, Delta S.p.A. è espressamente compresa tra le società non soggette a direzione e coordinamento da parte del Gruppo. Inoltre, a conferma dell’interruzione della riconduzione delle scelte di gestione strategica di K S.p.A. in capo ad Alfa S.p.A. e, dunque, dell’autonomia gestionale della società, depone quanto previsto nel Prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul mercato azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie pubblicato da Delta S.p.A..
In particolare, in base a tale Prospetto, il Consiglio di amministrazione di K S.p.A., in data, ha deliberato di cessare l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento svolta dalla stessa su Delta S.p.A. a far data dalla – e subordinatamente alla – quotazione della stessa sul Mercato Telematico Azionario. Anche il Consiglio di Amministrazione di Alfa S.p.A. (riunitosi in data) ha condiviso la decisione in ordine alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento esercitata da K S.p.A. su Delta S.p.A.
La società istante evidenzia, altresì, che Delta S.p.A. è stata autorizzata, a decorrere dal al mercato quotato, in assenza di specifica indicazione – presso il registro delle imprese e nella nota integrativa al bilancio – dell’esercizio di direzione e coordinamento sulla propria attività, a riprova che la stessa non era – e non è tuttora – sottoposta a direzione e coordinamento.
Si ritiene, pertanto, che i documenti prodotti dalla società istante a corredo dell’istanza in trattazione siano idonei a provare che l’attività di indirizzo e coordinamento di Alfa non involga anche il sotto gruppo di Delta S.p.A. e, conseguentemente, ad escludere la sussistenza del vincolo organizzativo di cui all’art. 70-ter del decreto IVA.
4) X S.p.A.
X S.p.A. è una società che opera nel settore dell’ICT soggetta a controllo indiretto da parte di Alfa .
Per quanto riguarda il vincolo organizzativo, si ritiene che gli elementi rappresentati dalla società istante, nonché i documenti prodotti, siano idonei a dimostrare che non sussista un’attività di indirizzo e coordinamento di Alfa nei confronti della società di cui trattasi (per il tramite di Y S.p.A.).
Analogamente alle valutazioni innanzi espresse in relazione alle altre società di cui trattasi, anche in tal caso assume, in particolare, rilevanza dirimente la circostanza che – in base alla Relazione finanziaria annuale 2019 – X S.p.A. sia compresa tra le società non soggette all’attività di direzione e coordinamento da parte del Gruppo ALFA.
Risulta, quindi, sufficientemente provata l’insussistenza del vincolo organizzativo, ex art. 70-ter, comma 3, del decreto IVA, tra Alfa S.p.A. e X S.p.A.Pertanto, per quanto riguarda la composizione del costituendo Gruppo IVA, coerentemente con le considerazioni sopra esposte, si ritiene che in relazione alle società Beta S.p.A., Gamma S.p.A., Delta S.p.A. e X S.p.A. risultino sufficientemente provati i presupposti per escludere legittimamente dette società e le società dalle stesse controllate dal perimetro soggettivo del Gruppo IVA ALFA.
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- Gruppo IVA - Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del Gruppo IVA - Verifica del vincolo economico ed organizzativo - AGENZIA DELLE ENTRATE - Principio di diritto 27 luglio 2020, n. 9
- Gruppo IVA - Vincolo economico - Art. 70-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta 28 dicembre 2020, n. 626 dell'Agenzia delle Entrate
- IVA - Esclusione dal Gruppo IVA di una Società agricola per carenza del vincolo economico - art. 70 ter D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Risposta n. 528 del 26 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
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