Agenzia delle Entrate – Risposta n. 528 del 26 ottobre 2022
IVA – Esclusione dal Gruppo IVA di una Società agricola per carenza del vincolo economico – art. 70 ter D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.p.A (in seguito, anche “ALFA S.p.A, “ALFA” o la “Rappresentante”), in qualità di Rappresentante, ha costituito a decorrere dal 1 gennaio xxxx il Gruppo IVA Alfa cui partecipano (oltre ad ALFA S.p.A. stessa) le seguenti società: AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, oltre ad LL, MM., NN, OO, PP, QQ, RR., SS.
In data 20 gennaio 2022, ALFA ha acquisito la partecipazione totalitaria in BETA Società Agricola a Responsabilità limitata (in seguito, anche “BETA”), per il tramite della sua controllata GAMMA S.p.A., società esclusa dal perimetro del Gruppo IVA Alfa per carenza del vincolo economico (cfr. in tal senso risposta ad apposita istanza di interpello, prot. n. xx/2019).
Per effetto di tale acquisizione, pur avvenuta per il tramite di un soggetto escluso dal Gruppo IVA Alfa, la ricorrenza del vincolo finanziario in capo a BETA comporterebbe il suo ingresso nel Gruppo IVA Alfa con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tanto premesso, ai fini del presente interpello, l’istante ritiene opportuno fornire brevemente: (i) una descrizione del Gruppo Assicurativo Alfa e dell’attività svolta da BETA; (ii) una disamina delle disposizioni vigenti in materia di Gruppo IVA; (iii) i motivi per cui ritiene che non sussista alcuna forma di cooperazione economica, e dunque di vincolo economico, fra BETA e ALFA, nonché con le restanti società del Gruppo Assicurativo Alfa.
Con riferimento al primo punto, l’istante rappresenta che ALFA S.p.A. è un’impresa assicurativa operante nei rami Danni e Vita, controllata direttamente da DELTA, con sede in —-), e indirettamente da KAPPA – tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management, con oltre xxx mila dipendenti al servizio di più di xxx milioni di clienti in oltre xx paesi – esercente l’attività di direzione e coordinamento su ALFA. S.p.A.
La società ALFA S.p.A., capogruppo del Gruppo Alfa in Italia, è nata dalla integrazione, avvenuta nel corso dell’esercizio xxxx, tra le società XX, YY e ZZ.
In Italia, secondo mercato assicurativo per il Gruppo dopo la Germania, ALFA opera con oltre xxxx dipendenti al servizio di più di x milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multicanale composta da oltre xx mila tra Agenti, collaboratori sul territorio e Financial Advisor, importanti accordi di bancassurance, e la compagnia diretta Alfa Direct S.p.A.
La Rappresentante del Gruppo ha per oggetto l’esercizio di qualunque ramo di assicurazione ammesso dalle leggi ed esercita, inoltre, la riassicurazione relativa alle predette attività nonché le operazioni connesse alle medesime, inclusi l’esercizio e la gestione di forme pensionistiche e complementari anche a mezzo della costituzione e gestione di fondi pensione anche aperti, ai sensi delle vigenti normative.
Il Gruppo Alfa è leader anche nel settore bancario-finanziario, nell’asset management e nel canale assicurativo diretto (via telefono ed internet). Venendo alle attività delle altre entità del Gruppo IVA Alfa, l’istante evidenzia quanto segue:
- AA è la società che svolge attività di mediazione assicurativa e riassicurativa;
- BB si occupa della vendita diretta di prodotti assicurativi: la compagnia opera attraverso il Call Center e il sito Internet e rappresenta la prima esperienza italiana di e-commerce assicurativo. L’offerta commerciale comprende polizze per auto e altri veicoli, casa e famiglia, infortuni e La società è oggi leader sul mercato italiano per la distribuzione di prodotti assicurativi on line;
- CC è la banca del Gruppo Alfa, focalizzata su un unico mercato: la consulenza finanziaria verso la clientela privata interessata ai servizi di investimento;
- DD è la società nata per l’amministrazione di patrimoni fiduciari. Propone servizi che comprendono l’amministrazione fiduciaria dei beni conferiti e le attività di intestazione fiduciaria sia di contratti di gestione patrimoniale CC sia di altri prodotti gestiti e offerti dal Gruppo Alfa (ad esempio i fondi comuni di investimento);
- EE svolge attività di intermediazione assicurativa presso agenzie di assicurazione su incarico di ALFA S.p.A., conferito mediante contratto di agenzia. A seguito dell’assunzione dell’incarico, è chiamata a provvedere alla gestione dell’agenzia e a promuovere la conclusione di contratti assicurativi;
- FF è la società che cura la promozione, la progettazione, l’organizzazione, l’erogazione e la gestione di prestazioni di servizi nei settori della sanità, della salute, della previdenza complementare, del benessere e della malattia, nonché dell’assistenza sociosanitaria, sociale, ricreativa o dell’assistenza in genere;
- GG presta il servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la gestione di fondi comuni aperti di diritto italiano, fondi mobiliari chiusi e x fondi immobiliari chiusi riservati, oltre che il servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento di patrimoni per la clientela high affluent;
- HH si occupa della fornitura di prodotti e servizi informatici ed, in particolare, della fornitura di prodotti e servizi nel settore dell’informatica, del trattamento e dell’elaborazione informatica dei dati, ivi compreso lo studio, la consulenza, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di servizi, programmi e sistemi informatici, anche nel settore della trasmissione e della telecomunicazione dei dati, specifici dei settori delle Consorziate;
- II si occupa della fornitura di prodotti e servizi funzionali alle attività operative, nonché nel settore dell’informatica, del trattamento e dell’elaborazione informatica dei dati;
- LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, aventi per oggetto principale la promozione, per conto di compagnie assicurative, della conclusione di contratti di assicurazione e finanziari, nonché la gestione per conto di queste compagnie, di contratti di assicurazione.
In merito all’attività economica di BETA Società Agricola a Responsabilità Limitata, l’istante riferisce che si tratta di una società agricola interamente ed indirettamente posseduta da ALFA per il tramite di GAMMA S.p.A. Ciò premesso, con la presente istanza di interpello, formulata in base al combinato disposto dell’art. 70-ter, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 212 del 2000, è intenzione di ALFA e di BETA (congiuntamente anche le “Istanti”) dimostrare l’insussistenza del vincolo economico fra BETA da un lato e ALFA e le altre società del Gruppo IVA Alfa più sopra citate dall’altro, e ciò allo scopo di superare la riferita presunzione legale relativa di sussistenza del predetto vincolo (economico), innescata dalla ricorrenza del vincolo finanziario e, per l’effetto, ottenere l’esclusione di BETA dal perimetro del Gruppo IVA Alfa.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante, dopo aver effettuato una disamina del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 70-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla sussistenza dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i partecipanti al Gruppo IVA, anche alla luce dell’interpretazione fornita dai documenti di prassi, rappresenta che ricorrono elementi di fatto per affermare che, nel caso concreto, BETA e ALFA, seppur legate da un vincolo finanziario, sono svincolate da qualsiasi forma di cooperazione economica giuridicamente rilevante, così superando la presunzione legale relativa di esistenza del predetto vincolo economico. Alle medesime conclusioni si deve pervenire, secondo l’istante, in ordine ai rapporti fra BETA e gli altri membri del Gruppo IVA Alfa.
A tal proposito, sulla scorta dell’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, è possibile ritenere che il vincolo economico operi soltanto quando fra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esista almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività economiche complementari l’una rispetto all’altra oppure fra di loro interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi del Gruppo.
In tale contesto, in virtù dell’art. 3, comma 1, dello Statuto, la società controllante ALFA S.p.A ha come oggetto, conformemente al proprio oggetto sociale, “l’esercizio
… di qualunque ramo di assicurazione ammesso dalle leggi” . Inoltre, può svolgere ” la riassicurazione relativa alle predette attività, nonché le operazioni connesse alle medesime, inclusi 1’esercizio e la gestione di forme pensionistiche complementari anche a mezzo della costituzione di fondi pensione anche aperti, ai sensi delle vigenti normative, ed assumere l'”amministrazione di fondazioni” oltre a “prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale e può acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso, il tutto nei limiti di legge“. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto, ALFA “potrà infine compiere ogni operazione connessa o inerente all’oggetto sociale, ivi compresa l’assunzione di interessenze e partecipazioni in Società o Enti avente oggetto analogo, connesso o strumentale al proprio“.
Tanto premesso, l’istante evidenzia:
- che la Rappresentante opera nell’ambito dei servizi assicurativi e di previdenza complementare;
- diversamente, BETA, legata da un vincolo finanziario con ALFA, opera in un settore di attività di genere del tutto diverso rispetto al settore assicurativo, poiché essa ha per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice
In particolare, BETA, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, ha per oggetto “l’attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame, alle attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del C.C. L’attività sarà svolta mediante sia la conduzione in affitto di aziende agricole sia l’acquisto di beni mobili ed immobili agricoli. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società potrà svolgere qualunque attività connessa, complementare o affine con le precedenti e compiere ogni operazione accessoria, ivi comprese quelle di natura finanziaria, ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo garanzie reali e/o personali anche per debiti altrui. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi comunque oggetto connesso al proprio. E’ inibito l’esercizio di attività non agricole.”.
Ne consegue, secondo l’istante, che le due attività economiche principali svolte, rispettivamente, dalla società controllante ALFA e dalla società controllata BETA si caratterizzano per differenza assoluta di genere, con la conseguenza che non può dirsi realizzata la forma di cooperazione economica di cui alla lettera a) dell’art. 70-ter, comma 2.
Inoltre, l’istante evidenzia che la radicale differenza fra le attività economiche svolte, rispettivamente, dalla società controllante e dalla società controllata fa sì che non possa ravvisarsi nemmeno alcun rapporto di complementarietà o interdipendenza fra le attività dell’una e dell’altra.
Al riguardo, il rapporto di complementarietà si verifica quando la realizzazione dell’attività di un ente dipende dal contributo essenziale offerto dall’attività dell’altro ente, al punto che l’attività del secondo è in grado di condizionare l’attività del primo.
È del tutto evidente, secondo l’istante, che l’attività agricola non può porsi in rapporto di complementarietà con l’attività assicurativa. Nella fattispecie, l’attività assicurativa di ALFA non è complementare con l’attività agricola di BETA, poiché le stesse sono ontologicamente differenti sotto il profilo economico ed in grado di sviluppare, ognuna indipendentemente dall’altra, autonomi risultati economici.
Il rapporto di interdipendenza si realizza quando l’attività di un’impresa è in grado di affiancarsi, nell’offerta alla clientela, all’attività dell’altra impresa, in funzione della creazione di un comune risultato imprenditoriale, con ciò implicando una connessione reciproca tra le attività, anche se solo eventuale. Quanto al caso di specie, l’istante osserva che l’attività agricola non può condizionare, in alcun modo, l’attività assicurativa, né può accadere l’inverso. La predetta attività assicurativa non è interdipendente con l’attività agricola, dal momento che entrambe le attività sono del tutto autonome ed auto-sussistenti. Infine, l’istante evidenzia che l’attività agricola svolta da BETA, per la sua assoluta eterogeneità, non è in grado di recare alcuna utilità al core-business assicurativo proprio di ALFA: non si ravvisano, né per un verso né per l’altro, rapporti che possano significativamente impattare le attività dell’altro membro.
Alle medesime conclusioni giunge l’istante con riguardo ai rapporti economici esistenti fra l’attività principale di BETA e l’attività principale degli altri enti collettivi del Gruppo IVA Alfa. Questi ultimi, infatti, come innanzi indicato, operano nel settore finanziario e bancario, nell’asset management e nel canale assicurativo diretto (consulenza finanziaria; amministrazione di patrimoni fiduciari; gestione collettiva del risparmio e gestione individuale di portafogli), ovvero nell’ambito di settori di attività comunque strumentali e/o strettamente connessi al settore assicurativo (ad esempio, mediazione assicurativa e riassicurativa).
L’istante osserva che l”assoluta estraneità dell’attività svolta da società agricole rispetto alla realizzazione del disegno imprenditoriale proprio di un gruppo IVA, il cui core-business afferiva i settori assicurativo, bancario, finanziario e immobiliare, è stata già avallata dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risposta n. 626/2020). E ciò in virtù dello scollegamento (naturale) che caratterizza un’attività agricola rispetto all’attività assicurativa, bancaria e finanziaria svolta dalle altre società partecipanti a un Gruppo IVA. A fronte di tutto quanto sopra, dunque, l’istante è dell’avviso che non possa dirsi realizzata la forma di cooperazione economica di cui alle lettere b) e c) dell’art. 70-ter, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 tra BETA ed i soggetti appartenenti al Gruppo IVA Alfa.
Sulla base delle argomentazioni svolte e dei documenti allegati all’istanza, l’istante conclude che fra le attività di ALFA e di BETA, seppur legate da un controllo totalitario, non vi sono forme di cooperazione economica, così come declinate dall’art. 70-ter, comma 2, del D.P.R n. 633 del 1972 e che la medesima conclusione vale anche per i rapporti, come documentati, fra BETA e le altre entità del Gruppo IVA Alfa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si fa presente che la risposta all’interpello in esame viene fornita sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati dalle Istanti che, ai fini del presente parere, vengono assunti acriticamente, nel presupposto della loro veridicità ed esaustività e si ricorda che resta in ogni caso impregiudicato il potere dell’amministrazione finanziaria in relazione alla verifica fattuale dello scenario descritto in interpello, in quanto, per effetto di eventuali altri atti, fatti o rapporti giuridici tra i soggetti interessati non rappresentati dalle istanti, né conoscibili attraverso l’istituto dell’interpello, la situazione concretamente verificatasi potrebbe essere differente da quella rappresentata, con riflessi, quindi, sulla presente risposta.
Ai sensi dell’art. 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Gruppo IVA si costituisce a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’art. 70-ter del medesimo decreto.
La coesistenza dei tre vincoli, intesi quali indici di cooperazione economica, disegna il perimetro del Gruppo IVA, nel rispetto dei requisiti soggettivi sanciti dall’art. 70-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
La disposizione sopra richiamata, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo, al comma 4 del citato art. 70-ter, che dall’esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo.
La presunzione di cui al comma 4 può essere superata fornendo prova contraria, ai sensi del successivo comma 5 della medesima disposizione, mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo IVA ai sensi dell’art. 70-septies del d.P.R. n. 633 del 1972 e dal partecipante (o dai partecipanti) in relazione al quale (o ai quali) il Gruppo voglia dimostrare l’insussistenza del vincolo presunto.
Con l’istanza in esame, le società istanti si prefiggono, dunque, di dimostrare l’insussistenza del vincolo economico tra BETA da un lato, e ALFA e le altre società del Gruppo IVA Alfa, dall’altro.
Per quanto riguarda il predetto vincolo economico, ai sensi dell’art. 70-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, quest’ultimo si considera sussistente tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato qualora sia riscontrabile lo svolgimento, da parte dei menzionati soggetti passivi:
- di un’attività principale dello stesso genere;
- di attività complementari o interdipendenti;
- di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. Ai fini dell’individuazione delle situazioni che integrano il vincolo economico, assume rilievo la ratio che ha ispirato l’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, richiamata nelle linee guida della Commissione europea del 2009.
L’intento del legislatore, in particolare, è quello di consentire agli Stati membri, a fini di semplificazione amministrativa o di lotta contro le pratiche abusive, di non considerare soggetti passivi distinti quei soggetti la cui “indipendenza” è unicamente una modalità giuridica.
Per quanto concerne la verifica del vincolo economico, si ritiene che i legami esistenti tra soggetti passivi d’imposta, indispensabili ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, debbano essere tali da consentire di individuare nel perseguimento di uno scopo comune l’obiettivo dell’attività esercitata da ciascuno dei soggetti che intendono partecipare al Gruppo.
A tale scopo, si rende, pertanto, necessaria un’analisi volta a verificare il rapporto esistente tra le attività svolte da ciascuna delle società appartenenti al Gruppo.
Esaminando le varie fattispecie richiamate dal comma 2 dell’articolo 70-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, possono, in primo luogo, considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti passivi che svolgono un’attività principale dello stesso genere. In considerazione della qualificazione – operata dal legislatore – dell’attività come “principale” (e non già “prevalente”), si è del parere che per “principale” debba intendersi l’attività caratteristica dell’operatore economico e cioè quella (o quelle) indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo per i soggetti passivi d’imposta che rivestono forma societaria.
In particolare, per attività principali “dello stesso genere” devono intendersi quelle appartenenti, ad esempio, alla medesima tipologia di attività commerciale o professionale. Per esemplificare, si è dell’avviso che l’esercizio da parte di soggetti passivi – legati da un rapporto di controllo – di attività dello stesso tipo (ad esempio, servizi di audit, pur svolti in settori differenti), configuri a tutti gli effetti una forma di cooperazione economica che rientra nella previsione di cui all’articolo 70-ter, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 633.
Parimenti, possono considerarsi legati da un vincolo economico, in base alla previsione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 70-ter, i soggetti che svolgono attività complementari o interdipendenti.
Al riguardo, la complementarietà postula un rapporto di necessaria strumentalità tra più attività economiche, la cui funzionalità e il cui valore economico si manifestano solo in combinazione.
L’interdipendenza, invece, implica una connessione tra più attività economiche reciproca, ma eventuale. È il caso, ad esempio, della cooperazione economica tra le parti dei cosiddetti contratti di distribuzione, tra i quali particolare rilievo rivestono la concessione di vendita ed il franchising di distribuzione (affiliazione commerciale), caratterizzati da un certo grado di integrazione economica tra produttori e rivenditori e dall’ingerenza dei primi nell’attività dei secondi.
Infine, secondo la previsione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 70- ter del d.P.R. n. 633 del 1972, possono considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti la cui attività avvantaggia, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. Al riguardo, si ritiene che tale previsione assuma carattere residuale e comprenda forme di vincolo economico tra soggetti passivi d’imposta diverse rispetto a quelle declinate dalle precedenti lettere a) e b).
Per quanto concerne, in particolare, il significato da attribuire al concetto di “avvantaggiare”, si è dell’avviso che il termine richiami il ruolo sussidiario di un’attività rispetto ad un’altra.
Pur essendovi tratti che parrebbero comuni alle lettere b) e c), le due modalità di esplicazione di un vincolo economico tra soggetti passivi d’imposta divergono, perché l’ipotesi sub b) richiede una specificità dell’attività in senso lato servente o, comunque, intermedia rispetto a quella finale, mentre il vantaggio di cui alla lettera c) riveste un carattere generico.
A titolo esemplificativo, si considera sussistente un vincolo economico tra i membri di un Gruppo ai sensi della lettera c), nell’ipotesi in cui uno di essi fornisca direttamente beni o servizi ad un altro, anche ove lo svolgimento dell’attività caratteristica del secondo non richieda il necessario impiego dei beni o servizi offerti dal primo (ad esempio, servizi amministrativi). Il vincolo economico richiede, in altre parole, che l’attività di un membro del Gruppo offra un beneficio sostanziale all’attività svolta da un altro membro.
Tanto premesso in generale, per quanto riguarda la verifica nel caso in esame del vincolo economico, declinato nei termini anzidetti, tra la società BETA la società ALFA e gli altri partecipanti al Gruppo IVA Alfa, alla luce di quanto rappresentato dall’interpellante, si fa presente quanto segue.
La società BETA è interamente ed indirettamente posseduta da ALFA per il tramite di GAMMA S.p.A., società esclusa dal perimetro del Gruppo IVA Alfa per carenza del vincolo economico, riscontrata dalla scrivente in sede di risposta all’istanza di interpello presentata da GAMMA S.p.A
Con riferimento all’attività svolta da BETA, dall’art. 4 dello Statuto della società si evince che la stessa ha per oggetto “l’attività diretta alla coltivazione di fondi agricoli, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame, alle attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del C.C. L’attività sarà svolta mediante sia la conduzione in affitto di aziende agricole sia l’acquisto di beni mobili ed immobili agricoli. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la società potrà svolgere qualunque attività connessa, complementare o affine con le precedenti e compiere ogni operazione accessoria, ivi comprese quelle di natura finanziaria, ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo garanzie reali e/o personali anche per debiti altrui. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi comunque oggetto connesso al proprio. E’ inibito l’esercizio di attività non agricola”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sulla base della documentazione prodotta a corredo dell’istanza in trattazione e nel presupposto, assunto acriticamente, che non sussistano rapporti giuridici tra BETA e le società del Gruppo IVA Alfa suscettibili di impattare sulle rispettive attività in termini di cooperazione economica, si può ritenere dimostrata l’insussistenza del vincolo economico tra la Società Agricola BETA e ALFA S.p.A. controllante, operante nel settore assicurativo, nonché tra la Società Agricola BETA e le altre società del Gruppo operanti nel settore assicurativo, finanziario e bancario, in quanto non intercorre tra le stesse alcuna forma di cooperazione economica di cui all’articolo 70-ter, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, nei termini sopra indicati.
In particolare, stante la tipologia di attività esercitata da BETA, tale attività appare scollegata rispetto a quelle esercitate da ALFA e dagli altri partecipanti al Gruppo IVA Alfa.
In altri termini, l’attività agricola svolta da BETA non appare preordinata alla realizzazione del disegno imprenditoriale unitario proprio del Gruppo IVA, il cui core business è focalizzato nel settore assicurativo e finanziario, e tantomeno detta attività agricola è suscettibile di esercitare un impatto significativo, ad esempio in termini di riduzione di costi a carico degli altri membri del Gruppo.
Non assume rilevanza in senso contrario la possibilità prevista dallo Statuto di BETA di porre in essere operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, in quanto e a condizione che queste ultime restino pur sempre accessorie e strettamente funzionali al raggiungimento dell’oggetto sociale della stessa società, costituito – nei termini anzidetti – da attività del tutto estranee al settore assicurativo in cui opera il Gruppo IVA Alfa.
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