La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 19 ottobre 2023, intervenendo in tema di bancarotta documentale, ha affermato che “… Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto).
Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). …”
La vicenda ha riguardato l’ex amministratore della società fallita accusato di di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Il Tribunale condannava l’amministratore per i reati ascritti. Avverso la decisione dei giudici di prime cure veniva proposto appello. La Corte Territoriale riformava parzialmente la sentenza impugnata. I giudici di appello escludevano l’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale mentre riconosceva colpevole , il ricorrente, per il reato di bancarotta fraudolente documentale sulla sola mancanza delle scritture contabili. L’imputato avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputato annullando la sentenza impugnata.
Sul punto il Supremo consesso ribadisce che “… in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell’amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (cfr. Sez. 5, n. 5574D del 25/09/2017, Rv. 271839). …”
I giudici di legittimità ricordano che “… ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione (cfr. Sez. 5, n. 12949 del 05/03/2020, Rv. 279072, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006, Rv. 234242). …”