Il termine del 17 giugno 2019 (la scadenza del 16 giugno viene spostata in quanto il termine cade di domenica) è prossimo per cui occorre calcolare e predisporre il tutto per il versamento dell’acconto IMU e TASI 2019.
I Comuni devono predisporre le relative Delibere per le nuove aliquote da applicare al calcolo dell’IMU e della TASI 2019,
Il contribuente per il calcolo dell’acconto IMU e TASI può scegliere di:
- pagare l’acconto con le aliquote 2018 ed il saldo in base a quelle 2019,
- applicare già in fase di acconto l’eventuale nuova delibera 2019.
Le Delibere e le aliquote sono consultabili sui portali delle amministrazioni locali e sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Novità IMU
L’IMU viene istituito con il D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011. L’IMU è un imposta dovuta su tutte le tipologie di immobili e anche l’abitazione principale e le relative pertinenze.
La legge di stabilità del precedente anno l’IMU per le abitazioni di lusso adibite a prima casa va applicata l’aliquota agevolata al 4 per mille ed una detrazione per abitazione principale pari ad euro 200.
Scadenza 2019 dell’acconto e del saldo
- Scadenza IMU e TASI 2019 acconto: prima rata entro il 17 giugno: Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.
- Scadenza unica IMU e TASI 2019: entro il 17 giugno 2019.
- Scadenza IMU e TASI 2019 Saldo: entro il 16 dicembre: Saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto versato a giugno.
Coefficienti per il calcolo della base imponibile IMU e TASI 2019
Ai sensi dell’ art.13, Comma 4, DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è stato statuito che la base imponibile per il calcolo dell’IMU e della TASI, per i fabbricati iscritti in catasto, sia determinata applicando alla rendita catastale, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) ed alle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- 80 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).
- 80 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- 65 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).
- 55 per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
Calcolo della base imponibile per le aree edificabili
In base alla Circolare n° 3 del MEF del 18 maggio 2012 rientrano nella categoria tutte le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Ai sensi della legge 1092/52 è possibile ricorrere all’istituto della “salvaguardia” per quei terreni rientranti nei piani regolatori non ancora approvato. In base a tale istituto è possibile applicare una riduzione del relativo valore.
Calcolo base imponibile
La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio ed il predetto valore deve essere determinato in base:
- alla zona territoriale di ubicazione;
- all’indice di edificabilità;
- alla destinazione d’uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La predetta metodologia si applica anche ai terreni interessati da azioni di costruzioni, ristrutturazioni e/o recupero di fabbricati fino a quando non siano completati.
Riduzione del 50% Base imponibile IMU per le seguenti unità immobiliari:
- Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
TASI
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)
la Tasi, che è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari.
- è dovuta, per gli immobili in affitto, dal proprietario (nella misura indicata dal Comune) se l’affittuario ha anche la residenza nella casa in questione;
- qualora l’inquilino non abbia la residenza è lui a dover versare una quota che va dal 10% al 30% a seconda di quanto deliberato dal Comune. Per gli immobili a canone concordato, c’è uno sconto del 25%. Il versamento viene effettuato solo con F24 (anche tramite home banking) e bollettino postale centralizzato.
Modalità di versamento dell’IMU 2019
L’IMU per l’anno 2019 può essere versata utilizzando le seguenti modalità:
- a mezzo la compilazione del bollettino postale indicando : per l’IMU il numero di c/c “1008857615”, per la TASI il c/c “1017381649” valido per tutti i Comuni..
- mediante il modello F24 disponibile cartaceo presso banche ed uffici postali mentre online sul sito dell’Agenzia è scaricabile gratis nella versione del modello F24 Semplificato.
I codici tributo IMU 2019 da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono:
- IMU abitazione principale e relative pertinenze, comune: 3912;
- IMU fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913;
- IMU terreni – comune 3914;
- IMU aree fabbricabili – comune 3916;
- IMU altri fabbricati – comune 3918;
- IMU – imposta municipale propria – interessi da accertamento, 3923;
- IMU – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – comune 3924;
- IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato 3925;
- IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune 3930.
I codici tributo ai fini TASI (tassa sui servizi indivisibili):
codice tributo | immobile |
3958 | abitazione principale e pertinenze |
3959 | fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 | aree fabbricabili |
3961 | altri fabbricati |
IMU 2019 ravvedimento operoso per i pagamenti oltre la scadenza
Per i versamenti eseguiti oltre la scadenza del temine oppure nei casi di omissione del versamento dovuto per l’IMU 2019 il contribuente con il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso può evitare l’applicazione della sanzione tributaria del 30% dell’imposta.
L’istituto del ravvedimento operoso affinché possa esplicare i suoi effetti occorre che siano versate le sanzioni in misura ridotta e gli interessi unitamente all’imposta dovuta come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012.
Ravvedimento operoso IMU 2019 modalità operative:
- Sprint: se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza: per i contribuenti che effettuano il versamento dell’imposta entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, evitano la sanzione ordinaria del 30%, se versano la sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Il contribuente in questo caso dovrà versare tramite modello F24 il Tributo + sanzione ridotta + interessi di mora allo 0,8%.
- Breve: per i contribuenti che effettuano il versamento dal 15° giorno e fino al 30° giorno successivo alla scadenza. In questo caso, la sanzione è ridotta a 1,5%. Il contribuente in questo caso dovrà versare tramite modello F24 il Tributo + sanzione ridotta pari a 1,5% + interessi di mora.
- Intermedio: sanzione pari a 1,67% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza IMU 2019 di acconto e saldo.
- Ravvedimento lungo sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), se il pagamento avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore.
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