INAIL – Circolare 13 maggio 2020, n. 20

Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Importo della prestazione per le annualità 2015-2020. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 62 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Articolo 11-quinquies.

Quadro normativo

– Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Legge finanziaria 2008” con particolare riferimento all’ articolo 1, commi da 241 a 246;

– Decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30: “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

– Legge 23 dicembre 2014, n. 190: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” con riferimento all’articolo 1, comma 116;

– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) con riferimento all’articolo 1, comma 292;

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 settembre 2015 di attuazione dell’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– Legge 27 febbraio 2017 n. 19: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”;

– Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018), con particolare riferimento all’articolo 1, comma 186;

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze 24 aprile 2018 di attuazione del predetto articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

– Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, con particolare riferimento all’art. 11-quinquies;

– Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Art. 42, comma 1 (Disposizioni Inail).

Premessa

La legge finanziaria per il 2008 (NOTA 1) ha istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, il “Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese (NOTA 2).

La stessa legge ha previsto quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo, i lavoratori titolari di rendita diretta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto titolari di rendita a superstiti.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30, ha regolamentato il finanziamento del Fondo e le modalità di erogazione della suddetta prestazione aggiuntiva.

Con l’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) le prestazioni erogate dal suddetto Fondo sono state estese, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”.

Il successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha fissato la misura della prestazione per i malati “non professionali” in euro 5.600,00 nonché le modalità di erogazione della prestazione medesima.

L’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l’erogazione del beneficio assistenziale in argomento a favore dei malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi anche per il triennio 2018-2020.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2018 ha dato attuazione al suddetto articolo 1, comma 186, specificando il quantum del beneficio e, altresì, le modalità di erogazione da parte dell’Istituto.

In particolare, con il suddetto decreto, l’importo della prestazione economica è stato confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella stessa misura di euro 5.600,00 previsto per il triennio 2015-2017.

Da ultimo l’art. 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto un miglioramento del valore del beneficio per l’anno 2020 attraverso l’erogazione di una prestazione assistenziale di importo fisso che passa da euro 5.600,00 precedentemente previsti a euro 10.000,00.

La predetta diposizione, inoltre, consente ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum nel periodo 2015-2019, pari a euro 5.600,00, di ottenere, a domanda, l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000,00.

Con la presente circolare, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 3), si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.

Soggetti aventi diritto

Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.

La suddetta prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30 (NOTA 4). Per quanto concerne, invece, l’ipotesi in cui il soggetto risulterà titolare della prestazione aggiuntiva di cui al predetto decreto, in quanto superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, la prestazione in esame deve essere corrisposta, al ricorrere dei presupposti di legge, tenuto conto del diverso fondamento giuridico posto a base delle due prestazioni.

Esposizione familiare o ambientale all’amianto

I periodi di esposizione, avvenuta sul territorio italiano, devono essere compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia (NOTA 5).

A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica è considerata utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

Con riferimento all’ “esposizione familiare”, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.

Riguardo all’ “esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria e diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.

Prestazione anno 2020

Accesso al beneficio da parte dei malati

Per l’anno 2020, l’importo della prestazione economica è stato fissato dall’art. 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 nella misura di euro 10.000,00.

Detta prestazione riguarda tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve far pervenire alla Sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o tramite Pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (All. 1 Mod. 190).

L’istanza va presentata entro 120 giorni dalla data di accertamento della contrazione della malattia (termine ordinatorio).

Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

L’istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione – familiare o ambientale – all’amianto con l’insorgenza della patologia.

La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.

Accesso al beneficio da parte degli eredi

Sempre con riferimento agli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’art. 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2 prevede l’erogazione del beneficio assistenziale in argomento per il 2020 anche a favore degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, ripartito tra gli stessi, su domanda da proporre all’Inail.

Per accedere alla prestazione, l’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata, ai sensi del citato comma 2, da uno solo degli eredi alla Sede Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o Pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (All. 2 Mod. 190 E) entro 120 giorni decorrenti dal 1° marzo 2020, a pena di decadenza (NOTA 6).

Se il decesso interviene dopo la predetta data, la domanda deve essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del decesso stesso (NOTA 7).

L’istanza deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega autenticata ed essere corredata dalla scheda di morte Istat.

Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale, i periodi di residenza in Italia del de cuius e indica gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale del de cuius medesimo.

All’istanza deve, inoltre, essere allegata la documentazione sanitaria attestante che il soggetto deceduto sia stato affetto da mesotelioma con l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.

La documentazione sanitaria anche in tal caso deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.

Integrazione della prestazione per gli anni 2015-2019

Il comma 3 del citato art. 11-quinquies prevede la possibilità per i malati di mesotelioma non professionale o per i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale una tantum nella misura di euro 5.600,00 di chiedere l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di euro 10.000,00.

L’istanza di integrazione deve essere presentata alla Sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o tramite Pec, entro 120 giorni dalla data del 1° marzo 2020 (NOTA 8), a pena di decadenza, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare (All. 3 Mod. 190 I).

Lo stesso termine di decadenza si applica anche alle istanze di integrazione relative alle prestazioni una tantum di euro 5.600,00 di cui i soggetti (malati o loro eredi) hanno beneficiato nel periodo successivo al 31 dicembre 2019.

La predetta integrazione, in caso di decesso del malato di mesotelioma non professionale prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 11-quinquies, può essere chiesta dagli eredi sempre con gli stessi termini e modalità sopra descritti.

Qualora l’istanza di integrazione non riguardi malati di mesotelioma non professionale ma eredi che hanno beneficiato della prestazione di euro 5.600,00 nel periodo 2015-2019 o eredi di soggetti beneficiari della medesima prestazione che sono nel frattempo deceduti, la stessa deve essere presentata solo da uno di essi.

Erogazione del beneficio

L’Inail eroga la prestazione assistenziale per l’anno 2020 o l’integrazione della prestazione per il periodo 2015-2019, in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa.

Qualora l’istanza o la documentazione probante la patologia di che trattasi risulta invece incompleta, l’Istituto invita l’avente diritto, ovvero il malato di mesotelioma o i suoi eredi, a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni.

Il procedimento per la corresponsione del beneficio in esame resta sospeso per il suddetto periodo.

Disposizioni transitorie per le istanze in corso di istruttoria

Le istanze di accesso alla prestazione in corso di istruttoria alla data di emanazione della presente circolare sono considerate valide ai fini della erogazione del nuovo importo pari a euro 10.000,00 della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, mentre eventuali istanze prodotte successivamente alla data di emanazione della presente circolare, devono essere regolarizzate, sempre entro i predetti termini decadenziali.

Finanziamento

La spesa per la prestazione per il 2020 e per le integrazioni riguardanti il periodo 2015-2019 trova copertura nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’art. 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2015 (NOTA 9), nonché dal limite di spesa complessivo pari a 9,5 milioni di euro, previsto dall’art. 1, comma 187, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, integrato dall’art. 11-quinquies, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Sospensioni per emergenza epidemiologica COVID-19.

L’art. 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione dell’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, ha disposto la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020. La citata disposizione prevede che il decorso dei termini riprenda a decorrere dalla fine del predetto periodo di sospensione (NOTA 10).

Pertanto, gli adempimenti e i termini previsti nella presente circolare sono da intendersi sospesi per il predetto periodo.

Iniziative comunicazionali e informative

Al fine di informare tutti i soggetti che possono beneficiare della prestazione e in particolare dell’integrazione della prestazione economica prevista dal citato comma 3 dell’art. 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’Inail assume specifiche iniziative di comunicazione e informative, con particolare riferimento ai malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale una tantum.

Note:

1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

2) L’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha sospeso per un triennio a carico delle imprese l’addizionale sui premi per il finanziamento del fondo vittime per l’amianto.

3) Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3670 dell’8 aprile 2020 e n. 4663 del 6 maggio 2020.

4) Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5) Circolari Inail 6 novembre 2015, n. 76 e 21 settembre 2018, n. 36.

6) La legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi dell’art. 1, comma 2, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ordinario 10 alla Gazz. Uff., 29 febbraio 2020, n. 51)

7) Art. 11-quinquies, comma 2.

8) Data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2020, n. 8, art. 11-quinquies comma 3.

9) Pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10) Sono altresì sospesi per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione.

Allegato 1

Testo dell’Allegato

Allegato 2

Testo dell’Allegato

Allegato 3

Testo dell’Allegato