INAIL – Circolare 28 ottobre 2021, n. 28
Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche.
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53 e 54.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione” e successive modificazioni.
– Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”. Art. 1, comma 128.
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 445.
– Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145″.
– Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9: “Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”.
– Circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1: “Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019. Prime indicazioni”.
Premessa
A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e le relative modalità di applicazione approvate con il decreto ministeriale del 27 febbraio 2019, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
Le novità della revisione tariffaria sono state esplicitate nelle guide illustrative delle tariffe dei premi 2019 pubblicate nel sito istituzionale (NOTA 1) e nelle note di istruzioni trasmesse alle Strutture territoriali dal 2019 a oggi (NOTA 2).
Le modalità di applicazione delle tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle previgenti disposizioni del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, a eccezione dell’introduzione del nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. Tale andamento è valutato con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.
Sulla base dell’esperienza maturata nel tempo e del nuovo nomenclatore delle Tariffe, sono state inoltre predisposte le istruzioni tecniche (NOTA 3) che descrivono, per ciascuna gestione tariffaria, l’ambito applicativo dei dieci grandi gruppi in cui le lavorazioni sono aggregate per comparti produttivi o lavorativi omogenei.
Si illustrano le principali novità introdotte nelle Tariffe 2019 (NOTA 4) rispetto alle previgenti Tariffe 2000 (NOTA 5) e alcune considerazioni di carattere generale sul nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli da 19 a 25 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.
- Tariffe dei premi 2019
Nelle quattro gestioni tariffarie Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 1 (NOTA 6), le attività protette di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, articolati in gruppi, sottogruppi e voci.
L’aggiornamento tariffario in argomento ha portato alla ridefinizione di alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all’aggregazione di altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa, all’eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attuali, all’istituzione di nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, corrispondenti a nuove forme produttive o di erogazione di servizi.
Una novità importante ha interessato la gestione Terziario in cui, secondo la classificazione aziendale ai fini previdenziali e assistenziali prevista dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati i datori di lavoro che svolgono “attività commerciali”.
In tale gestione l’attività di vendita è stata inclusa nelle lavorazioni previste nei grandi gruppi 1, 2, 5, 7 e 8 e nei gruppi 6200, 6300 e 6500 del grande gruppo 6.
L’attività quindi che si compone di una parte commerciale e di una parte produttiva di manutenzione o di riparazione svolta nel medesimo luogo o in un’area dedicata o un locale annesso a quello in cui si svolge la vendita (es. laboratorio, officina, ecc.), è classificata in un unico riferimento tariffario, individuato nelle voci dei citati grandi gruppi o gruppi, cosiddette “di produzione”.
Nella vendita sono ricomprese le operazioni di cassa, le fasi di consegna presso i clienti, le operazioni di rifornimento e di magazzinaggio, nonché la vendita di prodotti anche non oggetto di lavorazioni.
Al di fuori di tali casi in cui il commercio e l’attività produttiva sono svolti congiuntamente con le modalità sopra descritte, se il datore di lavoro esercita un’attività complessa articolata in più lavorazioni la classificazione è effettuata applicando a ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa, come regolamentato dall’articolo 9, comma 4, delle modalità di applicazione delle tariffe (di seguito MAT 2019).
Si evidenzia che l’attività di vendita non è ricompresa nelle lavorazioni dei grandi gruppi 3, 4 e 9 e dei gruppi 6100 e 6400 della gestione terziario.
- Istruzioni tecniche per l’applicazione delle Tariffe 2019
Le istruzioni tecniche (IT) per l’applicazione delle Tariffe presentano una parte generale che descrive i concetti informatori e un quadro analitico (NOTA 7) di ciascun grande gruppo, gruppo, sottogruppo e voce delle quattro gestioni tariffarie.
Nelle IT ogni riferimento tariffario è strutturato in:
– un campo “ambito di applicazione” in cui sono descritte le caratteristiche della lavorazione (ciclo produttivo, modalità organizzative di lavoro, eventuali limitazioni, esclusioni od inclusioni, differenze con altre voci che possono creare dubbi classificativi);
– un campo “box di confronto con le Tariffe 2000” in cui sono evidenziate le modifiche introdotte rispetto alle previgenti Tariffe dei premi di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000;
– per determinate lavorazioni, è presente il campo “box normativo” in cui è riportata la normativa d’interesse;
Infine le IT sono integrate dalle monografie relative alle seguenti attività (NOTA 8) trasversali a diversi grandi gruppi:
- I) costruzione degli infissi
- II) restauro
III) gestione dei rifiuti.
Nel campo “indicazioni provenienti dal riferimento superiore” sono esplicitate eventuali indicazioni come per esempio esclusioni o inclusioni contenute nei grandi gruppi, gruppi o sottogruppi a cui la voce appartiene.
Nelle istruzioni tecniche, infine, è stata utilizzata l’abbreviazione 00 in carattere pedice per indicare una voce, un sottogruppo, un gruppo delle Tariffe 2000 (per esempio, voce 011400).
Si ritiene opportuno riepilogare di seguito le principali novità per ciascun grande gruppo, diffusamente illustrate nelle istruzioni tecniche.
Grande gruppo 1: lavorazioni agricole e alimentari. Allevamenti di animali
Nella gestione Industria è stato introdotto il nuovo gruppo 1300 per la “Piccola pesca marittima esercitata da pescatori autonomi o associati in cooperativa con natanti e imbarcazioni fino a 10 tonnellate di stazza lorda. Pesca in acque interne”, in cui sono ricomprese le eventuali attività di trasporto e commercializzazione di quanto pescato. Tali lavorazioni sono state quindi distinte, da un punto di vista tariffario, dalle lavorazioni di allevamento, mattazione e macellazione che continuano a essere previste, come nelle previgenti Tariffe dei premi, nel gruppo 1200.
Nelle gestioni Industria e Artigianato nella voce 1443 sono stati ricompresi tutti i molini (con trasporto meccanico e con trasporto pneumatico nella macinazione), i pastifici (a lavorazione meccanica non automatica e a lavorazione prevalentemente automatica), la produzione di pasta fresca (all’uovo e non).
La produzione di pasta fresca nella gestione Industria è stata inserita solo nella voce 1443; nella gestione Artigianato, invece, la medesima attività è stata prevista sia nella voce 1443 dei pastifici che nella voce 1444 relativa alla produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria. Solo nella gestione Artigianato è stata introdotta la nuova voce 1446 per l’attività di produzione artigianale di pasta fresca ripiena (tortelli, tortelloni, ravioli, agnolotti, ecc.), pasta fresca non ripiena (per esempio, tagliatelle, quadretti, spaghetti alla chitarra), pasta al torchio (per esempio, passatelli) e pasta farcita (per esempio, lasagne, cannelloni). Condizione essenziale per l’applicabilità della nuova voce è che tutte le fasi di lavorazione della pasta siano svolte esclusivamente a mano, pur se è ammesso l’utilizzo di piccole attrezzature di lavoro quali impastatrici e sfogliatrici.
Nella gestione Terziario, le pasticcerie e le gelaterie sono state previste nell’ambito della ristorazione, sottogruppo 0210, unitamente alla torrefazione del caffè, attività in precedenza riferibili rispettivamente ai sottogruppi 1460 e 1470 delle Tariffe 2000.
Nelle gestioni Industria e Artigianato, la pasticceria è stata ricondotta nella voce 1444; conseguentemente il sottogruppo 1460, in cui nelle Tariffe 2000 era prevista tale attività, è stato circoscritto alla produzione e raffinazione degli zuccheri e prodotti dolciari (lavorazione del cacao e dei suoi semilavorati; alla produzione di caramelle di ogni tipologia; produzione di confetterie e di frutta secca pralinata/caramellata; ecc).
Nella gestione Industria è stata infine ricondotta nella voce 1452 “Produzione di alimenti conservati” la produzione di alimenti speciali (omogeneizzati e, in genere prodotti per l’infanzia; prodotti dietetici) precedentemente prevista nella voce 1472 delle Tariffe 2000.
Nel grande gruppo 1 delle Tariffe Industria e Artigianato è stato inoltre introdotto il nuovo gruppo 1500 “Conservazione, imballaggio e confezionamento (incluso l’imbottigliamento) a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione, lavaggio, sezionamento. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari”, differenziando così le lavorazioni effettuate su prodotti alimentari dalle attività dei magazzini per la custodia, conservazione e confezionamento di merci varie di cui al gruppo 9300.
Sono classificabili al nuovo gruppo 1500 per esempio, le attività a sé stanti di confezionamento e imballaggio di prodotti ortofrutticoli; frutta secca/essiccata/disidratata/candita (per esempio, mandorle, pistacchi, arachidi, uvetta, noci, fichi, datteri, e relativi mix; già essiccati, disidratati, canditi); farine/granelle e relativi mix (per esempio, di mandorle, di nocciole, di pistacchi); cereali essiccati/soffiati (per esempio, fiocchi d’avena, riso soffiato); legumi secchi (già essiccati); zucchero; insalate al taglio e macedonie di frutta.
Grande gruppo 2: chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia
Dal grande gruppo 2 delle gestioni Industria, Artigianato e Terziario è stata eliminata la preparazione di pelli e cuoi e di altri materiali di origine animale ricondotta nel grande gruppo 8.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stato introdotto un riferimento esplicito al particolare ciclo produttivo delle salviette umidificate, con la nuova voce 2117 gestione Industria e nella voce 2112 gestione Artigianato, che prevede la produzione di articoli in tessuto non tessuto (TNT) e simili per la cura della persona, degli ambienti e degli animali arricchiti o umidificati con soluzioni detergenti, cosmetiche. Alle medesime voci è riferibile la produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili, mentre è stata espressamente esclusa la produzione dei soli tessili per i quali si fa rinvio al grande gruppo 8.
Nella gestione terziario, alla voce 2110 Preparazione di prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici sono state espressamente previste le farmacie. La voce ricomprende sia i servizi di preparazione di farmaci galenici, sia l’attività di vendita all’interno della farmacia di prodotti farmaceutici, cosmetici, giocattoli e calzature ecc. La voce ricomprende inoltre le prestazioni di autoanalisi così come previste dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi di auto diagnosi, gestiti direttamente dai clienti). Diversamente, l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra cui la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, ricade nella voce 0311.
Nella gestione Altre attività, è rimasta distinta la classificazione delle farmacie che per la vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (quali cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche) fa riferimento al gruppo 0100, e per le preparazioni galeniche svolte in farmacia al gruppo 2100.
L’attività di pirotecnica è stata spostata dal grande gruppo 0 “attività di intrattenimento e spettacolo” al grande gruppo 2, voce 2133 della gestione Industria e sottogruppo 2130 della gestione Artigianato, in considerazione del rischio connesso alla preparazione dei prodotti.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stata istituita la nuova voce 2166 per l’attività di rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stato istituito il nuovo sottogruppo 2180 dedicato ai cicli di lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma destinati al riciclo, in particolare alla triturazione per la produzione di materie prime secondarie (MPS), compresa la selezione delle materie plastiche e della gomma, per esempio per tipologia, colore, dimensioni, ecc., come prima fase finalizzata alla successiva produzione di MPS. È stata esclusa la selezione dei rifiuti per i quali si fa riferimento al grande gruppo 0.
Nella sola gestione Industria è stata istituita la nuova voce 2192 per produzione di nanomateriali, per esempio grafeni e nanotubi di carbonio.
Gli studi fotografici, sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche sono stati spostati dal grande gruppo 2 al grande gruppo 0 (voce 0513 Industria, 0510 Artigianato, 0517 Terziario e 0510 Altre Attività), considerando che nell’attuale ciclo tecnologico prevale l’uso di tecnologie digitali.
Per la sola gestione Industria nella voce 2162 è stato inserito un esplicito riferimento alla produzione di premiscelati per edilizia liquidi e in pasta (per esempio, intonaci, rasanti, malte, stucchi).
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stata istituita la nuova voce 2199 dedicata alla produzione di manufatti attraverso l’assemblaggio di elementi in materiali polimerici prodotti da terzi quando effettuata senza fasi tipiche della produzione di materie plastiche, (polimerizzazione, estrusione, stampaggio, ecc.).
La voce non comprende tuttavia la costruzione di manufatti prevista in altri riferimenti di tariffa.
Infine, nelle gestioni Industria e Artigianato è stato introdotto il nuovo sottogruppo 2300 per il confezionamento a sé stante di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici.
Grande gruppo 3: lavori edili e di impiantistica civile e industriale
I riferimenti del grande gruppo 3 sono stati riformulati per ridurre la parcellizzazione della classificazione delle lavorazioni del comparto delle costruzioni edili.
Per esempio, al sottogruppo 3110 delle gestioni Industria e Artigianato sono confluiti i lavori di costruzione (sottogruppi 3110 e 3120 delle Tariffe 2000), il completamento e la finitura delle costruzioni (sottogruppo 3140 delle Tariffe 2000) e la demolizione (sottogruppo 3130 delle Tariffe 2000).
Per la gestione Artigianato, nel sottogruppo 3110 è confluita anche la voce 3160 delle Tariffe 2000 riferita a opere e lavori svolti promiscuamente la cui variabilità e temporaneità rendeva impossibile il riferimento esclusivo a due o più sottogruppi.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stato creato uno specifico riferimento tariffario per i lavori di decoibentazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto (sottogruppo 3170) che si applica sia per interventi sugli edifici sia per quelli su impianti anche se eseguiti congiuntamente ad altre lavorazioni.
Nelle gestioni Industria e Artigianato sono esclusi dal gruppo 3600 la demolizione di macchinari e impianti, i lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto, i lavori di installazione di impianti che riguardano le centrali e impianti idroelettrici, l’installazione di macchinari per idrovore, la pulizia di macchinari e attrezzature all’interno di edifici civili, esercizi commerciali, di uffici anche ubicati in stabilimenti industriali, i lavori di pulitura delle superfici degli edifici effettuati con tecniche come la sabbiatura e l’attacco chimico.
Nelle voci che riguardano opere di scavo per linee e reti sono state inserite tecnologie nuove come le tecniche senza scavo ed eliminati riferimenti ormai obsoleti come per esempio, i telegrafi (vedi per esempio il sottogruppo 3230 o il gruppo 3400 della gestione Industria).
Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale sono state ricondotte al gruppo 3600 in tutte le gestioni tariffarie. Al gruppo sono riferibili i lavori di installazione, manutenzione, rimozione (intesa come la disinstallazione) di macchinari e apparecchiature di ogni tipologia, impianti e parti di essi a servizio di stabilimenti industriali, edifici civili e commerciali, luoghi di culto, impianti sportivi e ogni altro sito con qualsiasi destinazione d’uso. Accanto alla pulizia di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali è stata prevista la lavorazione di sanificazione.
Nella gestione Terziario la pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici ecc. sono da riferire alla voce 0424.
Si precisa che i lavori d’installazione di ogni macchinario di cui al gruppo 6300, sono sempre da riferire al gruppo 3600, anche nel caso in cui il macchinario sia installato dalla stessa ditta che lo ha costruito o riparato. Per esempio, sono riconducibili alla voce 6323 la costruzione e riparazione in officina di ascensori e montacarichi, mentre la loro installazione è da riferire al gruppo 3600, anche nel caso in cui sia eseguita dalla stessa ditta che li ha costruiti o riparati.
Nelle gestioni industria e artigianato sono state unificate nel grande gruppo 3 le lavorazioni di geologia applicata e geotecnica di supporto alle opere ingegneristiche, riconducendo i lavori di «trivellazione, sondaggi, carotaggi, prospezioni con macchine operatrici» per costruzioni precedentemente previsti al grande gruppo 7.
Grande gruppo 4: energia e comunicazioni, gas e liquidi combustibili
Nel grande gruppo 4 è stata espressamente ricompresa l’eventuale manutenzione degli impianti eseguita dalle stesse aziende che provvedono all’esercizio degli stessi.
I lavori di manutenzione eseguiti da ditte che non eserciscono gli impianti fanno invece riferimento al grande gruppo 3.
Nella gestione terziario, tutte le lavorazioni sono state aggregate in un unico riferimento tariffario, gruppo 4100, a eccezione della parte relativa a inceneritori e termovalorizzatori ora riferibili al grande gruppo 0, voce 0431.
Nella gestione terziario, la raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua precedentemente prevista al gruppo 4410 delle Tariffe 2000 è stata ricondotta alla voce 0433 “Raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua; servizi di depurazione delle acque di scarico”.
Grande gruppo 5: legno e affini
Nella voce 5121 delle gestioni Industria e Artigianato sono confluite le produzioni di ogni tipologia di pannello che nelle Tariffe 2000 erano presenti anche alle voci 5122 e 5124 per la gestione Industria e 5122, 5123 per la gestione Artigianato.
Nel gruppo 5200 è stata introdotta la nuova voce 5215 per la costruzione di mobili imbottiti completamente rivestiti (per esempio, divani, poltrone, letti ecc.), includendovi anche l’assemblaggio dei meccanismi elettromeccanici. La sola produzione delle parti in altro materiale e dei meccanismi va invece riferita alle voci corrispondenti dei GG2, GG6 e GG8.
Grande gruppo 6: metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti e apparecchi
Per il gruppo 6300 relativo alla costruzione, trasformazione e riparazione di macchine è stato confermato che il campo di applicazione è limitato ai soli lavori svolti nell’officina della stessa azienda produttrice.
Le attività svolte presso il cliente di installazione o montaggio, di riparazione o manutenzione, trovano invece corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Al riguardo, in tutte le gestioni, al gruppo 6300 è stato esplicitato che sono esclusi dalla lavorazione l’installazione e il montaggio in opera per i quali si fa rinvio al grande gruppo 3.
Diversa dal montaggio è la semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate che rientra nelle voci del gruppo 6300.
La posa in opera consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate e immediate operazioni quali, per esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l’eventuale collegamento allo scarico e il primo avviamento.
Al riguardo, si sottolinea che la posa in opera effettuata dal venditore (già classificato alle voci 0111/0116 della gestione terziario) rientra nel servizio di consegna ai clienti del bene acquistato ed è operazione espressamente prevista nel gruppo 0100.
È invece compresa nel gruppo 6300 la posa in opera effettuata dall’azienda produttrice classificata a una delle voci del gruppo 6300 o dall’azienda che effettua lavori di riparazione e manutenzione dei macchinari nei propri locali.
Non è configurabile come mera posa in opera la «messa in servizio» di un macchinario che comprende anche operazioni diverse come il collegamento anche ad altre utilities, quali, per esempio, l’impianto di aria compressa o di refrigerazione, o alla linea di alimentazione del materiale da lavorare o a quella di trasporto automatico del prodotto ad altri macchinari o allo stoccaggio, tramite nastri trasportatori, robot ecc.
Tale attività si qualifica, ai fini tariffari, come installazione del macchinario ed è riferibile alla voce 3600.
Allo stesso modo, le aziende specializzate nell’effettuare montaggi in opera e installazioni di macchine, apparecchiature e impianti prodotti o acquistati da terzi rientrano nel grande gruppo 3.
Sono classificabili invece alla voce 9121 le aziende la cui attività si sostanzia nel trasporto e consegna dei macchinari, come in caso di consegna degli elettrodomestici, pur effettuando la posa in opera degli stessi.
Grande gruppo 7: mineraria. Lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi e di rocce. Vetro
Per questo grande gruppo le maggiori modifiche riguardano la gestione Industria.
Dal grande gruppo 7 sono stati eliminati i lavori di «trivellazione, sondaggi, carotaggi, prospezioni con macchine operatrici» per costruzioni, ora riferibili al grande gruppo 3, gruppo 3500, con l’unica eccezione per le ricerche scientifiche e giacimentologiche che restano al grande gruppo 7, sottogruppo 7110.
L’ambito di applicazione del sottogruppo 7130 è stato ampliato per ricomprendere anche le ditte che operano, anche non essendo titolari della concessione, nei siti di coltivazione o di stoccaggio di giacimenti di idrocarburi o salini fornendo i servizi ausiliari allo sfruttamento.
È stata introdotta la nuova voce 7252 per la produzione di premiscelati in polvere per edilizia, distinguendola dalle lavorazioni meccaniche delle rocce di cui alla voce 7251.
Inoltre, sia per la gestione Industria che per la gestione Artigianato, il sottogruppo 7260 è stato aggiornato differenziando, ai fini classificativi, la segagione dei blocchi di cava per la produzione di lastre e altri semilavorati (voce 7261), dalle lavorazioni successive di produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati; lavorazione di lastre; lavorazione artistica di marmi e pietre ornamentali (voce 7262).
Al sottogruppo 7360 sono state esplicitamente previste le lavorazioni di trattamento per il recupero del vetro.
Grande gruppo 8: tessile. Pelli e cuoi
Nel grande gruppo 8 delle gestioni Industria, Artigianato e Terziario è stata ricondotta la lavorazione di pelli e cuoi e di altri materiali di origine animale precedentemente riferita al grande gruppo 2.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stata operata una semplificazione delle voci di produzione di filati e tessuti, focalizzando il sottogruppo 8110 sulla preparazione delle fibre, il sottogruppo 8120 sulla filatura, il sottogruppo 8130 sulla tessitura e riportando nel sottogruppo 8150 l’intero ciclo tessile di lavorazione completa di filatura e tessitura.
Nelle gestioni Industria e Artigianato la confezione tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione o trasformazione di articoli di abbigliamento di cui al sottogruppo 8220 è stata espressamente estesa anche alle calzature e biancheria; tale lavorazione resta sempre caratterizzata dalle due fasi di gestione del magazzino dei prodotti finiti e di controllo qualità degli stessi, anche se non effettuate presso la stessa sede.
Grande gruppo 9: trasporti. carico e scarico, facchinaggio. Magazzinaggio
In tutte le gestioni tariffarie, al grande gruppo 9 è stata introdotta una netta separazione tra le attività di trasporto e le attività di magazzinaggio prevedendo espressamente al gruppo 9100 “Trasporti” l’esclusione della gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare, riferibile al gruppo 9300.
In maniera speculare, dal gruppo 9300 “Attività di magazzini per la custodia e conservazione delle merci” è stato escluso il trasporto di cui al gruppo 9100.
Di conseguenza, se un datore di lavoro esercita sia l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, si configura un’attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.
Si precisa che le operazioni di trasporto svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste per l’approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti, continuano a trovare riferimento classificativo alla lavorazione principale, in continuità con i precedenti e consolidati indirizzi.
Per esempio, il servizio di consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un’impresa di produzione di gelati della gestione Industria classificata alla voce 1444, comprendente anche la vendita al minuto, è da considerarsi operazione complementare alla lavorazione principale.
Si sottolinea che il trasporto per la consegna della merce ai clienti è stato esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo 0100 della gestione Terziario “Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa”.
La classificazione dell’attività principale a una delle voci previste nel sottogruppo 0100 comprende quindi automaticamente anche il servizio di consegna ai clienti (oltre che l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e le operazioni di cassa).
In tutte le gestioni tariffarie, nel sottogruppo 9120 è stata superata la distinzione tra trasporto effettuato con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio e quello effettuato con altri veicoli a motore.
Alla voce 9121 sono classificabili quindi i trasporti di merci su strada effettuati con qualunque veicolo, quali per esempio: motocarri, autovetture, autocarri, motrici con rimorchi o semirimorchi ecc., fatta eccezione della consegna in ambito urbano di merci svolta con l’ausilio di cicli, motocicli e assimilabili (non autoveicoli, autocarri e simili), che trova classificazione alla voce 0721.
È stata superata la distinzione tra magazzini, con e senza attrezzature meccaniche e termiche riconducendo entrambe le lavorazioni, precedentemente previste alle voci 9311 e 9312 delle Tariffe 2000, nel gruppo con tasso 9300.
Si precisa che al gruppo 9300 “attività dei magazzini per la custodia e conservazione delle merci” è riconducibile l’organizzazione e gestione completa del magazzino delle merci, compresi gli accessi ai locali magazzino e l’organizzazione del lavoro, che è distinta dall’attività facchinaggio che consiste nella sola prestazione di manodopera per la movimentazione delle merci.
Non rientrano in tale gruppo i magazzini di prodotti alimentari che eseguono l’attività di conservazione, confezionamento e imballaggio previsti al nuovo gruppo 1500 e i magazzini di confezionamento di prodotti farmaceutici riferibili al nuovo gruppo 2300. Va sottolineato che il confezionamento è considerato parte dell’attività di magazzino ma non comprende altre lavorazioni sui prodotti, quali trasformazioni chimiche, lavorazioni meccaniche o miscelazioni ove queste lavorazioni sono presenti occorre fare riferimento ai rispettivi gruppi classificativi; viceversa sono incluse attività come il lavaggio, la pesatura, l’imballaggio, il travaso, l’imbottigliamento, ecc.
Con riferimento all’attività di carico, scarico, facchinaggio nei porti, è stata istituita nelle gestioni Industria e terziario la nuova voce 9233 “Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito”.
Sono escluse dalla voce 9233 le fasi riguardanti direttamente il carico e lo scarico delle navi a bordo e sottobordo, riferibili alla voce 9210 per carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti e alla voce 9220 carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
L’esercizio dei bacini di carenaggio, precedentemente previsto alla voce 9141 delle Tariffe 2000, è stato ricondotto alla voce 6422.
Il recupero navi e i lavori subacquei in genere, precedentemente previsti alla voce 9142 delle Tariffe 2000, sono stati riferiti al sottogruppo 3260 di nuova istituzione.
Grande gruppo 0: commercio, servizi e attività varie
Nella gestione terziario, nel gruppo 0100 “Commercio” sono stati espressamente ricompresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa.
Come esplicitato al precedente paragrafo A, in tutti i grandi gruppi della gestione terziario, a esclusione dei GG 3, 4, 9 e dei gruppi 6100 e 6400, l’attività di vendita è stata ricondotta nel riferimento tariffario dell’attività produttiva effettuata congiuntamente.
In tutte le gestioni tariffarie, è stata superata la precedente distinzione tra il commercio al dettaglio e il commercio all’ingrosso in favore del nuovo criterio che differenzia il commercio in base alle attrezzature utilizzate (con o senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci).
Nella gestione terziario sono stati individuati nuovi riferimenti specifici per gli esercizi commerciali della grande distribuzione quali gli ipermercati e i supermercati (voce 0113), i grandi magazzini (voce 0114) e altri esercizi caratterizzati da una vasta gamma di prodotti venduti e servizi offerti sugli stessi quali le ferramenta, fai da te, ecc. (voce 0119).
In tutte le gestioni tariffarie, sono state distinte in due differenti riferimenti tariffari le attività di vendita di autoveicoli e vendita di carburanti. Per esempio, nella gestione Industria alla voce 0114 è classificabile la sola attività di vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni, mentre l’attività di vendita di carburanti, che precedentemente era prevista nella stessa voce 0114 delle Tariffe 2000, è stata invece ricondotta alla voce 0118 di nuova istituzione.
Nella gestione terziario è stato istituito il sottogruppo 0120 per l’attività degli informatori scientifici del farmaco e degli agenti e rappresentanti di commercio compresa l’eventuale vendita diretta; nelle altre gestioni tariffarie, la medesima attività è stata riferita alla voce 0723.
In tutte le gestioni tariffarie è stata superata la distinzione tra “bar e altri esercizi con servizio cucina” e “bar senza ristorazione” in favore di un unico riferimento tariffario che ricomprende entrambe le attività.
Per la gestione Terziario tale riferimento unico è costituito dal sottogruppo 0210 che prevede Ristoranti, trattorie, pizzerie, anche da asporto, al taglio e con somministrazione. Birrerie. Bar; torrefazione del caffè; pasticcerie e gelaterie; paninoteche; creperie; enoteche con somministrazione; rosticcerie, friggitorie. Ristorazione in self-service; mense e servizi di fornitura di pasti preparati, tavola calda compreso l’eventuale servizio di bar. Fast food. Servizi di catering. Compreso l’eventuale servizio di consegna a domicilio.
Al riguardo, si evidenzia che in tale sottogruppo 0210 della gestione Terziario sono state ricondotte anche le attività di pasticcerie/gelaterie e di torrefazione del caffè, rispettivamente previste nelle Tariffe 2000 ai sottogruppi 1460 e 1470.
In continuità con la voce 0211 delle Tariffe 2000 e con le relative istruzioni tecniche, mense e servizi di fornitura di pasti preparati in generale non possono essere considerate quali operazioni complementari/sussidiarie (NOTA 9).
Fa eccezione l’attività delle mense svolta dal personale dipendente dagli istituti scolastici che invece è da considerare operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica in quanto concorre alla realizzazione delle finalità delle scuole (NOTA 10).
Nella gestione Terziario, alla voce 0221 sono state ricondotte le attività di “Alberghi, pensioni, residence e motel, Bed & Breakfast, affittacamere, pensioni e strutture ricettive in genere. Villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo e simili. Campeggi e aree attrezzate per camper”, caratterizzate da lavorazioni diverse ma legate all’accoglienza della clientela. In tale voce sono espressamente inclusi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione.
L’attività degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate, precedentemente prevista nello stesso riferimento dei villaggi turistici e campeggi (voce 0213 delle Tariffe 2000), è stata ricondotta invece alla voce 0222 della gestione terziario. In tale voce sono espressamente inclusi gli eventuali servizi annessi svolti simultaneamente di ristorazione, di animazione e sportivi.
Nella gestione Terziario, l’attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, è classificabile alla voce 0224 che comprende anche gli eventuali servizi interni di bar.
Nella gestione Terziario è stata superata la differenziazione ai fini classificativi tra l’erogazione di prestazioni sanitarie e l’erogazione di prestazioni assistenziali, riunendo entrambe in unico riferimento classificativo, voce 0311.
In tutte le gestioni tariffarie, è stata eliminata la distinzione tra piccole e grandi pulizie riconducendo alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività delle Tariffe 2019 sia le attività di pulizia e sanificazione in genere (nelle Tariffe 2000 riferite alla voce 0411), che i servizi di piccola e quotidiana pulizia quali la spazzatura dei pavimenti, la spolveratura degli arredi, la pulizia dei bagni ecc. (nelle Tariffe 2000 riferiti alla voce 0721).
Nella gestione Terziario sono state introdotte la voce 0424 per i servizi servizi effettuati a sé stante di pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere (nelle Tariffe 2000 riferiti al sottogruppo 3620) e la voce 0425 per la pulitura di pareti esterne di edifici (per esempio, con processi di sabbiatura o attacchi chimici).
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che interessa diversi grandi gruppi, nelle gestioni Industria e Artigianato sono stati istituiti il sottogruppo 2180 per la lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma con produzione di granuli, fiocchi, scaglie, ecc., la voce 6293 per la demolizione e preparazione finalizzata al riciclaggio di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e la voce 0423 per l’esercizio di impianti per la selezione e la preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggi in metallo, plastica, legno carta.
Nelle gestioni Industria e Artigianato, per il recupero e trattamento dei rifiuti continuano a trovare applicazione le voci 2111 per il trattamento e il recupero di prodotti chimici, 6292 l’attività di demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche e di rottamazione con riduzione dimensionale, 8110 per la rigenerazione di lana, cotone e altre fibre tessili, 0421 per la nettezza urbana e il trattamento di rifiuti Solidi Urbani (RSU).
Nella gestione Industria, sono stati evidenziati alcuni trattamenti di recupero rifiuti quali la distillazione e raffinazione di oli minerali anche esausti (voce 2145), i trattamenti di recupero del vetro (sottogruppo 7360), le isole ecologiche (voce 0421).
Nella gestione Terziario, la declaratoria della voce 0431 comprende il trattamento dei rifiuti solidi urbani (esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le eventuali fasi di biossidazione e compostaggio) e la selezione di rifiuti (Esercizio di impianti di raccolta e cernita di rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento compreso l’eventuale stoccaggio, escluse le attività di cui al sottogruppo 6290).
In tutte le gestioni tariffarie pertinenti, l’attività degli studi fotografici, sviluppo e stampe di pellicole fotografiche e cinematografiche, compresa l’eventuale stampa su supporti diversi, è stata spostata dal grande gruppo 2 “Chimica” al grande gruppo 0, sottogruppo 0500, considerando che nell’attuale ciclo della lavorazione prevale l’uso di tecnologie digitali.
Nella gestione terziario e altre attività, sono state introdotte nuove voci (rispettivamente 0614 e 0615) per l’attività di asilo nido e ludoteche per i bambini da zero a tre anni mentre nella sola gestione terziario è stata introdotta la voce 0615 per le scuole di guida (escluse quelle di volo).
In tutte le gestioni tariffarie è stato introdotto uno specifico riferimento per i lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
In particolare, al sottogruppo 0650 delle gestioni Industria e Artigianato e alla voce 0617 delle gestioni Terziario e Altre Attività sono riferibili i lavori socialmente utili o ai fini di utilità sociale svolti da lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, finanziati con risorse del Fondo sociale europeo per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, fondi statali o regionali.
In tutte le gestioni tariffarie è stato introdotto un nuovo riferimento tariffario (sottogruppo 0640 per le gestioni Industria e Artigianato e voce 0616 per le gestioni Terziario e Altre Attività) per l’attività di corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, gestiti da un ente di istruzione e formazione professionale o un soggetto a esso assimilabile che comportano la partecipazione alle lavorazioni assicurate dall’azienda.
Per ente di formazione si intende un organismo che svolge come suo compito principale la formazione professionale e che, oltre a essere promotore del progetto formativo, assume a suo carico l’onere assicurativo per l’erogazione di corsi, l’attivazione di percorsi di orientamento professionale, l’organizzazione di attività di tirocinio, favorendo l’inserimento lavorativo e/o sociale.
Se invece il soggetto assicurante è un’azienda o comunque non un organismo che svolge attività formativa professionale, in linea con le precedenti istruzioni applicative delle Tariffe 2000, il tirocinio è classificato alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale svolta dal tirocinante, sia per le attività pratiche sia per quelle teoriche.
In tutte le gestioni tariffarie, è stata prevista la nuova voce 0726 per l’attività dei centri di elaborazione dati, la realizzazione di software e siti web, comprese l’assistenza software e l’eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi, nonché l’attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità (per i quali occorre riferirsi ai riferimenti specifici).
Le suddette lavorazioni sono state quindi distinte, ai fini tariffari, dall’attività d’ufficio di tipo amministrativo di cui alla voce 0722.
È stato inoltre modificato l’ambito di applicazione della voce 0722 Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici, ricomprendendo nella stessa voce l’attività d’ufficio e gli spostamenti verso altri uffici effettuati con un veicolo personalmente condotto.
L’attività d’ufficio con spostamenti sistematici in cantieri, opifici e simili è invece riferibile alla voce 0723, e non alla voce 0722.
La voce 0723 è applicabile, per esempio, al personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali per esempio quelle effettuate dall’assistente contrario, le attività ispettive, le verifiche progettuali, lo stato di avanzamento lavori, la scelta delle materie prime, la verifica delle lavorazioni commissionate.
Non possono essere ricondotte alla 0723 le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa, come per esempio quella effettuata da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere ecc.
In tutte le gestioni tariffarie è stato esplicitato alla voce 0721 il servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili.
- Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT 2019)
Le modalità di applicazione delle tariffe approvate con decreto ministeriale 27 febbraio 2019 hanno riprodotto le disposizioni delle precedenti modalità approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 (di seguito MAT 2000).
La principale novità ha riguardato l’introduzione dei nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio in relazione all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) dopo i primi due anni di attività.
Sono confermati pertanto gli indirizzi sinora seguiti dall’Istituto diffusi con la circolare 11 febbraio 2002, n. 9 (NOTA 11), a eccezione delle modalità di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico per cui si rinvia al successivo paragrafo E.
Le disposizioni delle MAT 2019 sono state riarticolate in dieci capi in relazione alla materia trattata.
Per esempio, al capo II, rubricato “Inquadramento”, sono stati disciplinati sia i criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie (articoli 4 e 5), in precedenza previsti dagli articoli 2 e 3 delle MAT 2000, che la variazione dell’inquadramento e la rettifica dello stesso (articoli 6, 7 e 8), in precedenza regolamentate dagli articoli 11, 14 e 15 delle MAT 2000, conservando il medesimo testo normativo.
Essendo invariata la disciplina continuano ad applicarsi i paragrafi 2, 5 e 6 della circolare 11 febbraio 2002, n. 9, salvo che per le modalità di rideterminazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico per cui si rinvia al paragrafo E, punti 1 e 2.
Allo stesso modo, al capo III, rubricato “Classificazione”, sono stati disciplinati i criteri di classificazione delle lavorazioni (articolo 9), in precedenza previsti dagli articoli da 4 a 7 delle MAT 2000; nell’ambito del medesimo capo è stata regolamentata la variazione della classificazione delle lavorazioni e la rettifica della stessa (articoli 10, 11 e 12), in precedenza prevista agli articoli 11, 16 e 17 delle MAT 2000.
Essendo invariato il contenuto delle disposizioni, continuano ad applicarsi i paragrafi 3, 5 e 7 della citata circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9, salvo che per le modalità di rideterminazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico per cui si rinvia al paragrafo E, punti 3-5.
- Criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico
Le MAT 2019 hanno introdotto un sistema di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività assolutamente innovativo rispetto alle previgenti disposizioni delle MAT 2000.
La prima importante novità, esplicitata al comma 1 dell’articolo 19, ha riguardato l’osservazione dell’andamento infortunistico della PAT nel suo complesso, ossia di tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese quelle cessate nel triennio di osservazione e quelle che non hanno ancora maturato un biennio di anzianità.
La percentuale di riduzione o di aumento del premio viene conseguentemente applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa attive della PAT nell’anno di riferimento.
Tale criterio ha superato le previgenti disposizioni degli articoli 19 e 20 delle MAT 2000 secondo cui l’andamento infortunistico era osservato in relazione alla singola lavorazione assicurata e l’oscillazione del tasso medio era applicata solo alla corrispondente voce di tariffa.
Per valutare la sinistrosità di una PAT, la disciplina dell’articolo 20, comma 1, delle MAT 2019 prende in considerazione gli eventi lesivi avvenuti e definiti nel periodo di osservazione e le retribuzioni imponibili denunciate per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT nel medesimo periodo.
Il periodo di osservazione è costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM).
La valutazione degli eventi lesivi è stata impostata in relazione alla gravità degli stessi, superando la previgente disciplina basata sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzare il relativo evento.
Tale gravità è misurata da un indice (GLE) che esprime le giornate lavorative perse in caso di inabilità temporanea o le giornate lavorative equivalenti in caso di inabilità permanente.
Acquistano così significato in termini di oscillazione del tasso medio i fenomeni infortunistici gravi come gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, che nelle previgenti disposizioni erano senza conseguenze dal punto di vista assicurativo.
In tale ottica, l’evento mortale con o senza costituzione di rendita a superstiti viene equiparato a un evento con grado di inabilità permanente pari a 100.
Dal calcolo della gravità degli eventi continuano a essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi a carico dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti.
Non devono essere computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico i casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), secondo le disposizioni dell’articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (NOTA 12).
In linea con le logiche del nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
In tal senso l’articolo 20 comma 2, prevede che “sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail. Sono incluse, invece, nel computo le giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail”.
Tale disposizione supera la precedente disciplina dell’articolo 22, comma 3, delle MAT 2000 secondo cui erano esclusi dal computo dell’oscillazione per andamento infortunistico “gli oneri effettivamente recuperati dall’Inail in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato”.
Pertanto, a partire dal tasso applicabile per l’anno 2019 non deve essere effettuato alcun ricalcolo del tasso applicabile in presenza di eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere da quanto effettivamente recuperato.
La rideterminazione dell’oscillazione del tasso deve invece essere operata in seguito ad azione di surroga, qualora sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, con esclusione in toto degli eventi lesivi a prescindere dagli oneri recuperati (vedi paragrafo F).
D 1. Parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico
I nuovi parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico e le relative modalità di determinazione sono elencati all’articolo 2, comma 1, del capo I delle MAT 2019, rubricato “disposizioni generali”.
Per il primo triennio di applicazione delle Tariffe dei premi (2019-2021), i valori degli ISM (Indici di Sinistrosità Medi), del GLEG (Giornate Lavorative Equivalenti per Grado) e del limite minimo di significatività sono stati adottati con la determina presidenziale 3 aprile 2019, n.93, pubblicata sul portale istituzionale dell’Istituto.
Tali valori sono rideterminati o confermati decorso un triennio di applicazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, delle medesime MAT.
D 2. Tasso applicabile
L’Inail comunica ogni anno con modalità telematica gli elementi per il calcolo del tasso applicabile (modello 20 SM), ai sensi dell’articolo 22 delle MAT 2019, per ogni posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il soggetto assicurante e pubblica nel sito istituzionale i valori degli ISM, dei limiti minimi di significatività per ciascuna voce di tariffa delle gestioni tariffarie, delle GLEG e delle retribuzioni medie giornaliere per grande gruppo e anno di riferimento.
Il tasso applicabile della voce di tariffa è quello risultante aggiungendo o sottraendo al tasso medio di tariffa della voce l’aliquota di oscillazione, determinata secondo i criteri di cui agli articoli 19 e 20 delle MAT.
L’oscillazione sarà favorevole con l’applicazione di un’aliquota in bonus per ISAR minore di zero o sfavorevole con un’aliquota in malus per ISAR maggiore di zero, tenuto conto della dimensione aziendale, individuata dal parametro dei lavoratori-anno del triennio della PAT.
Il valore dell’ISAR, indice di sinistrosità aziendale riproporzionato, è dato dal confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni aziendali assicurate, calcolata dall’indice di sinistrosità aziendale (ISA), e la sinistrosità media nazionale delle medesime lavorazioni, calcolata dall’indice di sinistrosità medio ponderato (ISMp) (NOTA 13).
Le aliquote in bonus o in malus, individuate rispettivamente nelle tabelle A e B dell’articolo 20 delle MAT 2019, si applicano se almeno una voce di tariffa della PAT raggiunge la soglia del limite minimo di significatività, calcolata per ogni singola voce di tariffa e gestione tariffaria.
Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa rispetto al relativo limite minimo di significatività, l’aliquota di oscillazione è determinata secondo i parametri individuati ai commi da 8 a 12 dello stesso articolo 20 delle MAT 2019, in funzione del numero dei lavoratori-anno, della presenza di eventi lesivi e del valore (ISAR).
- Rideterminazione del tasso applicabile
Le variazioni del tasso applicabile conseguenti a modifiche degli elementi di calcolo dello stesso, sopravvenute rispetto all’annuale comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM), devono essere comunicate al datore di lavoro con le medesime modalità telematiche di cui all’articolo 22 delle MAT 2019.
Il ricalcolo dell’oscillazione del tasso deve essere effettuato dalla Sede con la funzionalità “Simulazione tassi” per i tassi applicabili fino all’anno 2018 e con la nuova funzionalità “Simulazione tassi 2019” a partire dall’anno-tasso 2019 (NOTA 14).
Nei seguenti paragrafi, si illustrano le casiste in cui deve essere rideterminata l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
E.1 Rideterminazione dell’oscillazione per variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie
La disciplina della variazione dell’inquadramento nella gestione tariffaria, regolamentata dall’articolo 6, comma 5, primo periodo, delle MAT 2019, prevede la determinazione dell’oscillazione del tasso medio sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni.
Si applica il tasso medio corrispondente alle voci di tariffa in cui sono assicurate le lavorazioni della PAT, dalla decorrenza della variazione e fino al completamento del biennio, se:
- a) il nuovo inquadramento è determinato da una effettiva variazione dell’attività esercitata e ha comportato la modifica della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT.
- b) il nuovo inquadramento ha comportato una modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione) e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.
Tale disciplina non si applica nei casi di variazione dell’inquadramento nella gestione tariffaria senza modifica dell’attività in precedenza assicurata, regolamentati dall’articolo 6, comma 5, secondo periodo.
La variazione dell’inquadramento in un’altra gestione tariffaria per la stessa attività assicurata da oltre un biennio determina infatti un’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, calcolata in base alla corretta gestione tariffaria e all’esperienza statistica pregressa nel triennio di osservazione.
La condizione di cui all’articolo 6, comma 5, secondo periodo, si verifica quando:
- c) il nuovo inquadramento tariffario non ha comportato alcuna modifica delle lavorazioni assicurate con la PAT.
- d) il nuovo inquadramento ha comportato solo una modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate con la PAT (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione), e la lavorazione che è rimasta invariata ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione dell’inquadramento.
E.2 Rideterminazione dell’oscillazione per rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie
L’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico deve essere rideterminata in caso di rettifica dell’inquadramento tariffario, d’ufficio o su domanda del datore di lavoro, secondo la disciplina prevista rispettivamente dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 8, comma 5.
L’assenza di modifica della lavorazione assicurata, anche se in precedenza classificata a un’errata gestione tariffaria, comporta la rideterminazione del tasso applicabile in considerazione dell’esperienza statistica pregressa della PAT e della corretta gestione tariffaria nel triennio di osservazione.
Ai fini del calcolo del biennio di anzianità della PAT, si considera la decorrenza dell’attività, non assumendo rilevanza l’intervenuta rettifica dell’inquadramento.
E.3 Rideterminazione dell’oscillazione per variazione della classificazione delle lavorazioni
La variazione della classificazione delle lavorazioni, regolamentata dall’articolo 10, comma 2, primo periodo, delle MAT 2019, comporta l’applicazione del tasso medio della voce di tariffa corrispondente alla nuova lavorazione, dalla decorrenza della variazione fino al completamento del biennio di attività.
Tale condizione si verifica se la variazione ha comportato:
- a) la modifica della classificazione per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT;
- b) la modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione) e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.
A decorrere dalla variazione, il tasso medio di tariffa è applicato a tutte le voci della PAT non essendo per nessuna voce maturato il biennio di attività prescritto per l’oscillazione per andamento infortunistico.
Completato il primo biennio della nuova attività, ossia decorso un biennio dalla data in cui è intervenuta la variazione, l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della PAT deve essere determinata tenendo conto solo degli elementi relativi alla nuova classificazione, senza considerare la precedente esperienza statistica pregressa per andamento infortunistico.
Si tiene conto invece dell’esperienza statistica pregressa ai fini della rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico qualora per almeno una lavorazione non è intervenuta una classificazione diversa da quella applicata in precedenza, come disciplinato dall’articolo 10, comma 2, secondo periodo.
Tale condizione si verifica se la variazione della classificazione delle lavorazioni assicurate è parziale (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione) e la lavorazione che è rimasta invariata ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.
Si precisa che può comportare una rideterminazione del tasso applicabile anche l’inserimento di una nuova voce di tariffa o la cessazione di una o più lavorazioni della PAT in quanto gli eventi infortunistici e i dati retributivi del triennio di osservazione concorrono a determinare le giornate lavorative equivalenti (GLE) e i lavoratori/anno totali della PAT.
E.4 Rideterminazione dell’oscillazione per rettifica della classificazione delle lavorazioni
L’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico in caso di rettifica della classificazione delle lavorazioni tariffarie è disciplinata dall’articolo 11, comma 3 e dall’articolo 12, comma 3.
Essendo rimasta immutata nel tempo la lavorazione effettivamente svolta dall’azienda, l’oscillazione per andamento infortunistico sul tasso medio nazionale relativo alla voce individuata in sede di rettifica deve essere rideterminata tenendo conto dell’esperienza statistica pregressa nel triennio di osservazione.
La novità della nuova disciplina, come già esplicitato, risiede nell’osservazione della PAT, ossia della sinistrosità di tutte le lavorazioni classificate nelle voci di tariffa della PAT.
Il ricalcolo del tasso applicabile deve essere effettuato sia quando il provvedimento di rettifica decorre dalla data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata, sia nelle ipotesi in cui il provvedimento ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro o dell’accertamento d’ufficio.
E.5 Rideterminazione dell’oscillazione per rettifica della classificazione delle lavorazioni per errori nella migrazione
La medesima rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio di cui al precedente paragrafo E 4 deve essere effettuata nelle ipotesi di rettifica della classificazione delle lavorazioni conseguente a errori nella migrazione dei classificativi operata a seguito dell’entrata in vigore delle Tariffe 2019.
Tali ipotesi ricadono dell’ambito di applicazione della disciplina degli articoli 11 e 12 delle MAT (NOTA 15).
E.6 Rideterminazione dell’oscillazione per errori nel computo degli eventi infortunistici definiti
La rideterminazione del tasso applicabile deve essere effettuata anche nelle ipotesi di rettifica di un errore nella definizione degli eventi infortunistici registrati nel triennio di osservazione.
Tale ipotesi ricorre, per esempio, in presenza di erronea imputazione di un infortunio a una PAT in luogo di un’altra PAT, di erronea imputazione alla polizza dipendenti di un infortunio occorso a un artigiano, di un infortunio in itinere oppure l’erronea imputazione di un infortunio-malattia causato da coronavirus (SARS- CoV-2).
E.7 Rideterminazione dell’oscillazione in seguito ad azione di surroga
Al momento del riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale, l’Inail provvede al caricamento degli eventi lesivi sul bilancio infortunistico della lavorazione assicurata nella PAT (posizione assicurativa territoriale), in termini di giornate lavorative equivalenti.
L’evento definito incide nei primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM). Per esempio, un evento occorso e definito nell’anno 2018 incide nell’osservazione dell’andamento infortunistico per il tasso applicabile dell’anno 2020 (periodo di osservazione 2016-2018), dell’anno 2021 (periodo di osservazione 2017-2019), dell’anno 2022 (periodo di osservazione 2018-2020).
Qualora, successivamente alla comunicazione del tasso applicabile (20SM), per l’evento definito nel triennio di osservazione risulta accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito ad azione di surroga, l’Istituto deve rideterminare il tasso applicabile escludendo dal calcolo dell’oscillazione del tasso le giornate lavorative equivalenti relative all’evento.
È il caso per esempio di eventi infortunistici da circolazione stradale, da trasporto di persone, da proprietà di edifici crollati in tutto o in parte, o in caso di aggressioni o rapine in cui l’identità del terzo responsabile rimane ignota, pur essendo certa la sua responsabilità.
Sono equiparati alle surroghe gli eventi lesivi per i quali sia stata accertata una quota parte di responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro e una quota parte di responsabilità del datore di lavoro (cd ipotesi miste di surroga e regresso).
Anche in tali casi quindi deve essere effettuato il ricalcolo del tasso applicabile, escludendo l’evento in toto, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail.
Diversamente, non deve essere effettuato alcun ricalcolo del tasso applicabile in presenza di eventi lesivi per i quali in seguito ad azione di regresso sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, anche in caso di eventuale recupero degli oneri.
Si precisa che il ricalcolo dell’oscillazione del tasso applicabile per le annualità fino all’anno-tasso 2018 dovrà essere effettuato ai sensi dell’articolo 22, comma 3, delle modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, escludendo gli oneri effettivamente recuperati in seguito ad azione di rivalsa (surroga e regresso), fino a concorrenza di quanto caricato.
La rideterminazione del tasso applicabile deve essere effettuata anche nelle ipotesi di un’erronea esclusione di un evento dal computo delle giornate lavorative equivalenti della PAT, come per esempio se è ancora in corso l’accertamento della responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito a un’azione di surroga.
- Rideterminazione dell’oscillazione in caso di unificazione di PAT con la stessa sede dei lavori
La rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico deve essere effettuata anche in caso di unificazione di più PAT che hanno la stessa sede dei lavori e la stessa gestione tariffaria in una PAT già esistente o di nuova istituzione.
Poiché il nuovo tasso applicabile potrebbe risultare sia più favorevole sia più sfavorevole al datore di lavoro, il provvedimento di variazione deve decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta inoltrata dalla ditta o alla data di comunicazione del provvedimento adottato d’ufficio.
Le PAT unificate dovranno essere conseguentemente cessate al 31 dicembre dell’anno antecedente la data di decorrenza del provvedimento di variazione.
Previo utilizzo dell’apposita funzione di “Aggancio” prevista in procedura GRA, gli eventi infortunistici e le retribuzioni imponibili delle PAT cessate “unificate” saranno presi in considerazione per il calcolo dell’oscillazione del tasso della PAT “unificante”.
Si ricorda l’importanza di istituire nuove PAT solo per nuove sedi di lavoro posto che per effetto dei nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso l’erronea apertura di una PAT comporta un erroneo calcolo dell’oscillazione.
A prescindere dalla modulistica utilizzata dal datore di lavoro, quindi, la denuncia di una nuova lavorazione effettuata presso la sede dei lavori di una PAT già esistente deve comportare l’attivazione della corrispondente voce di tariffa nell’ambito della medesima PAT.
- Riduzione del tasso medio per prevenzione
La disciplina della riduzione del tasso medio per prevenzione regolamentata dall’articolo 23 delle MAT 2019 ha assorbito le disposizioni precedentemente previste negli articoli 19, 20 e 24 delle MAT 2000.
La sostanziale novità risiede nella riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività che è subordinata all’attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (NOTA 16), in conformità alla riduzione dopo il primo biennio di attività.
È stato uniformato il termine di presentazione della domanda di riduzione al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, superando il previgente termine previsto dall’articolo 20 delle MAT 2000 secondo cui nei primi due anni di attività la domanda poteva essere presentata in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio.
In concreto, a prescindere dall’anzianità dell’attività (nel primo biennio o oltre), il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:
– osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all’azienda nel suo complesso (non alle sole PAT oggetto della domanda);
– attuazione di interventi migliorativi individuati dall’Istituto nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da idonea documentazione appositamente predefinita dall’Istituto e prodotta dalla ditta unitamente alla domanda;
– regolarità contributiva verificata secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per l’anno di riferimento della domanda e ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda, superando le previgenti disposizioni dell’articolo 20 delle MAT 2000 secondo cui la misura della riduzione applicata restava in vigore fino al completamento del primo biennio di attività.
In coerenza con l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico disciplinata dagli articoli 19 e 20 delle MAT 2019, anche la riduzione per prevenzione è applicata nella stessa misura alle voci di tariffa della PAT.
La misura della riduzione nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT è determinata nella misura fissa dell’otto per cento, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, delle MAT 2019.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, nella misura prevista dall’articolo 23, comma 6.
L’anzianità del biennio di attività è determinata secondo i medesimi criteri dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
In particolare, è considerata con anzianità maggiore del biennio, la PAT che ha almeno una voce di tariffa con 364 giorni di assicurazione, nei primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM) ed è attiva nell’anno-tasso di riferimento.
È sufficiente, dunque, che almeno una voce soddisfi tale condizione affinché a tutte le voci della PAT, comprese quelle con anzianità minore del biennio, sia applicata la stessa aliquota di riduzione in ragione dei lavoratori-anno della PAT.
- Sede Inail competente alla gestione del rapporto assicurativo
Nelle disposizioni del capo IV, rubricato “adempimenti del datore di lavoro”, articolo 13, comma 4, è stato formalizzato il principio dell’individuazione della competenza della Sede Inail in relazione all’ubicazione della sede legale dell’azienda.
Tale criterio è in linea con le modalità di indirizzamento automatico delle denunce e delle istanze già operative nei servizi online dell’Istituto della Sede Inail, tenuto conto anche dell’obbligo di utilizzo esclusivo del canale telematico nei rapporti tra le imprese e l’Istituto (NOTA 17).
Il nuovo criterio di competenza non modifica le attuali modalità organizzative di lavoro, restando ferma la possibilità per ciascuna Sede Inail di operare in procedura GRA a prescindere dalla competenza territoriale, come in caso di liquidazione di verbali ispettivi aventi a oggetto una PAT con sede dei lavori diversa dalla sede legale della ditta.
- Modalità telematica per la presentazione delle denunce e per la comunicazione dei provvedimenti
Le MAT 2019 hanno inoltre formalizzato l’uso esclusivo delle modalità telematiche nei rapporti tra le imprese e l’Istituto sia per la presentazione delle denunce obbligatorie e delle istanze da parte del datore di lavoro, che per la comunicazione dei provvedimenti emessi dall’Istituto, già obbligatorio in seguito all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011.
- Cessazione delle PAT ponderate
A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono state cessate le PAT ponderate, originariamente istituite secondo le modalità di applicazione della tariffa approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, articoli 8, 9, 10, comma 2, e 11.
In tali PAT alle lavorazioni assicurate era stato applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle presumibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse.
Il capo X, rubricato disposizioni transitorie, ha uniformato tali casistiche ai criteri di classificazione delle attività complesse di cui all’articolo 9, comma 4, delle MAT applicando il tasso medio della voce di tariffa corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato per effetto dell’oscillazione per andamento infortunistico.
Si raccomanda la puntuale osservanza dei criteri illustrati nelle istruzioni tecniche al fine di garantire un’appropriata classificazione delle attività svolte dall’azienda, assicurandone l’omogeneità sul territorio nazionale, e una corretta valutazione economica del rischio.
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Note:
(1) www.inail.it sezione assicurazione/premio-assicurativo/tariffe-dei-premi- “Guide” e “FAQ”.
(2) Note Direzione centrale rapporto assicurativo 19 aprile 2019, protocollo 6502; 12 luglio 2019, protocollo 10661; nota 10 settembre 2019, protocollo 13134.
(3) Allegato 1.
(4) Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
(5) Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
(6) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 1 “Ambito di applicazione delle gestioni”
- A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato “testo unico”, nell’ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
- a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas e acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
- b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni;
- c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali e artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.88.
- A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all’articolo 1 del testo unico.
(7) Allegati 1 e 2.
(8) Allegati 3, 4, 5.
(9) Le istruzioni tecniche delle Tariffe dei premi decreto ministeriale 12 dicembre 2000 per la voce 0211 (gestioni Industria e Artigianato) prevedevano “nella nuova voce 0211 sono state inserite le attività di fornitura di alloggio, pasti e bevande svolte nelle foresterie, mense e spacci aziendali con servizio di cucine ecc. l’introduzione dell’esplicito riferimento tariffario comporta che tali attività non possano essere mai considerate quali operazioni complementari e/o sussidiarie”.
(10) Nota della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe del 15 giugno 2012, protocollo 3790 Scuole o Istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Addetti alla sorveglianza e operatori scolastici. Indirizzo classificativo.
(11) Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9: Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione.
(12) Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, articolo 42 Disposizioni Inail, comma 2: Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
(13) L’articolo 2, comma 1, delle MAT esplicita alla lettera l) il calcolo dell’Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA), dato dal rapporto tra il numero di GLE, calcolato sul complesso degli eventi lesivi della PAT, avvenuti e definiti nel periodo di osservazione per l’oscillazione, e i lavoratori-anno del triennio della PAT.
Alla lettera m) è illustrato il calcolo dell’Indice di Sinistrosità Medio ponderato (ISMp) che costituisce il termine di confronto per ISA ed è la media ponderata degli ISM di ciascuna voce di tariffa della PAT. La ponderazione è eseguita con i pesi dati dai lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT.
Alla lettera n) è esposto il calcolo dell’Indice sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR), dato dalla differenza tra l’indice di sinistrosità aziendale (ISA) e l’indice di sinistrosità media ponderato (ISMp), rapportata al valore dello stesso ISMp.
(14) Nota DCRA 14 settembre 2020, protocollo 10705, “Rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Rilascio applicazione Simulazione tassi 2019 aggiornata”.
(15) Nota 14 ottobre 2020, protocollo 11963 “Rettifica della classificazione delle lavorazioni in caso di erroneo aggiornamento della classificazione a seguito dell’entrata in vigore delle Tariffe dei premi 2019”.
(16) Nota 12 luglio 2019, protocollo 10662″ Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico Nuova funzionalità Simulazione tassi 2019″.
(17) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Allegato 1
ISTRUZIONI TECNICHE DELLE TARIFFE DEI PREMI
Premessa
Gli attuali nomenclatori mantengono lo stesso impianto generale e un’analoga articolazione dei precedenti, pur contenendo diverse innovazioni.
Rispetto alle Tariffe 2000 sono stati apportati gli adeguamenti dettati dall’evoluzione tecnologico – organizzativa dei processi lavorativi, dall’esperienza maturata nell’applicazione della precedente Tariffa.
È stata altresì recepita l’esigenza di organizzare in modo più semplificato la rappresentazione di alcuni cicli lavorativi che, per effetto della “settorializzazione”, hanno subito importanti modifiche rispetto al passato.
Per quanto riguarda la gestione Terziario si è tenuto conto della specifica articolazione dei cicli lavorativi del mondo del commercio e dei servizi.
Infine sono state riscritte le declaratorie di grandi gruppi, gruppi, sottogruppi e voci nelle diverse gestioni al fine di renderle maggiormente rispondenti alle tipicità di ogni settore.
Nella classificazione a tariffa deve quindi essere posta particolare attenzione nel rispettare i disposti dei riferimenti superiori, così come previsto dall’articolo 3 comma 3 delle MAT.
Struttura delle istruzioni tecniche
Le istruzioni tecniche sono suddivise in due parti:
– nella parte I sono illustrate le caratteristiche generali della Tariffa ed esplicitati i concetti generali di lavorazione principale, complementare, sussidiaria, nonché descritta la riconduzione a tariffa di alcuni particolari settori lavorativi.
– nella parte II sono esaminati gli elementi di interesse per la classificazione delle lavorazioni ai singoli gruppi, sottogruppi e voci della Tariffa stessa.
La parte I è uguale per le quattro Tariffe, tenuto conto che l’illustrazione tecnica riguarda concetti generali comuni alle quattro gestioni, mentre la seconda parte è differenziata in relazione alle specificità della singola gestione.
PARTE I
CARATTERISTICHE GENERALI DELLE TARIFFE
Sul piano strutturale le Tariffe rappresentano un elenco di lavorazioni articolato, di norma, in grandi gruppi, gruppi, sottogruppi e voci.
I grandi gruppi vengono indicati con numeri di una sola cifra che si susseguono nel seguente ordine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; i gruppi sono rappresentati da numeri di quattro cifre terminanti con una coppia di zeri (per esempio 1100, 4300, 7100, ecc.); i sottogruppi sono anch’essi rappresentati da un numero a quattro cifre, ma terminanti con un solo zero (per esempio 1110, 4410, 7150, ecc.).
Le voci sono a loro volta rappresentate da numeri a quattro cifre senza zeri finali (per esempio 1111, 6213, 7261, ecc.), delle quali la prima rappresenta il grande gruppo, le prime due il gruppo e le prime tre il sottogruppo di appartenenza.
Ogni grande gruppo raccoglie un insieme di lavorazioni che appartengono a comparti produttivi omogenei.
I tassi si riferiscono di norma alle voci o, eccezionalmente, ai gruppi o ai sottogruppi, quando questi ultimi non siano ulteriormente articolati.
Le lavorazioni descritte nei gruppi si devono considerare circoscritte, però, al comparto produttivo definito dal grande gruppo di appartenenza e ciò vale anche per i sottogruppi relativamente ai gruppi e per le voci relativamente ai sottogruppi.
Eventuali limitazioni, esclusioni o inclusioni contenute nella dizione vanno estese nel caso di grandi gruppi ai gruppi, ai sottogruppi e alle voci; nel caso di gruppi ai sottogruppi e alle voci; nel caso di sottogruppi alle voci.
Le definizioni relative alle dizioni dei grandi gruppi e gruppi (comprese eventuali esclusioni e inclusioni) devono essere considerate valide anche per le voci appartenenti ai singoli gruppi e sottogruppi.
L’Inail procede alla classificazione delle lavorazioni applicando la Tariffa relativa alla gestione tariffaria nella quale il datore di lavoro è inquadrato ai sensi dell’articolo 4 delle MAT.
Le Tariffe sono lo strumento che traduce sul piano applicativo i princìpi della tecnica assicurativa, così come essi promanano dalle disposizioni legislative vigenti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per mezzo delle Tariffe, gli oneri relativi a ciascuna gestione tariffaria vengono distribuiti seguendo due distinte direttrici:
– distinzione delle lavorazioni per mezzo di una classificazione decimale in grandi gruppi, gruppi, sottogruppi e voci che evidenzia le caratteristiche specifiche del rischio relativo alle lavorazioni stesse;
– distinzione delle aziende che attendono alle stesse lavorazioni, con l’applicazione di un’oscillazione in relazione al confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni aziendali assicurate e la sinistrosità media nazionale delle medesime lavorazioni.
- Concetto di lavorazione
L’analisi delle “lavorazioni”, ossia dei cicli operativi necessari per giungere alla realizzazione del prodotto o di determinate opere o servizi (vedi art. 9 delle MAT “Classificazione delle lavorazioni”) è alla base dei concetti informatori delle Tariffe.
Tale analisi consente di soddisfare esigenze di vario tipo:
– di ordine tecnico, perché inquadra in rapida sintesi l’effettiva entità dei rischi delle lavorazioni attraverso un approfondito esame dei cicli tecnologici a esse afferenti;
– di ordine statistico, perché permette di individuare il rischio effettivo di ciascuna lavorazione e quindi di rilevare, con la determinazione dell’andamento del rischio stesso, il fenomeno infortunistico e l’entità dei relativi oneri;
– di ordine puramente tariffario, perché agevola al massimo le operazioni di classificazione delle varie attività, consentendo una univocità di classificazione per qualsiasi lavorazione possa presentarsi nella realtà lavorativa;
– di ordine classificativo delle attività, in quanto l’analisi predetta permette la messa a fuoco del “rischio di lavorazione”, e pertanto la possibilità di riguardare ogni complesso industriale, sia esso a ciclo unitario o a cicli differenziati, con i medesimi concetti classificativi, assicurando la necessaria omogeneità sul territorio nazionale.
- Lavorazione principale, operazioni complementari e sussidiarie
La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un’attività operativa; per lavorazione principale si intende, in sostanza, il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in essa descritto.
Rientrano nella classificazione di cui alla lavorazione principale tutte le operazioni esplicitamente citate nella declaratoria del riferimento tariffario anche tenendo conto di quanto riportato nei relativi riferimenti superiori. Cosi, per esempio, per il ciclo del commercio di cui alla voce 0111 della gestione Terziario vanno classificate al medesimo riferimento classificativo le operazioni di confezionamento, di rifornimento, di magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa in quanto riportate nella declaratoria del gruppo 0100. Allo stesso modo, alcune operazioni devono essere escluse dall’applicazione di un riferimento tariffario poiché così dispone il nomenclatore; è questo il caso, per esempio, dell’attività dei magazzini di cui al gruppo 9300 per i quali è esclusa la possibilità di ricomprendere le attività di trasporto.
Seguono la stessa logica le operazioni che, anche se non esplicitate, sono fisiologicamente parte del ciclo lavorativo. È il caso per esempio dei controlli qualità interni delle aziende manifatturiere o la finitura di un mobile (non effettuata a sé stante) o ancora l’imballaggio di un prodotto (non a sé stante).
È operazione complementare quella che costituisce, come insito nella stessa dizione, un complemento della lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall’azienda ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa.
Il requisito dell’indispensabilità è fondamentale affinché un’operazione possa definirsi complementare. Per esempio, sono necessari e devono sussistere durante lo svolgimento della lavorazione, la manutenzione degli impianti di trasformazione o della distribuzione dell’energia elettrica, l’efficienza delle attrezzature adeguatamente manutenute, il corretto funzionamento e l’adeguatezza dei dispositivi di sicurezza. In linea di massima, invece, non costituiscono operazioni complementari la costruzione di un generatore o la costruzione delle attrezzature di produzione. Quindi, per esempio l’affilatura degli utensili è un’operazione complementare alla lavorazione del legno perché consente la continuità del ciclo produttivo, mentre non lo è la costruzione degli utensili stessi che richiede tempi, modalità e tecnologie diverse.
È invece operazione sussidiaria quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe, quindi, indispensabile.
Le operazioni sussidiarie realizzano un supporto alla lavorazione principale e in linea di massima rientrano fra tali operazioni la guardiania, il servizio di primo soccorso, il servizio antincendio, la pulizia, il trattamento delle acque reflue.
Le operazioni complementari e sussidiarie, nonostante siano caratterizzate da un proprio rischio specifico, concorrono alla realizzazione della lavorazione principale, e pertanto vanno ricondotte alla classificazione della stessa.
Il rapporto intercorrente tra lavorazione principale e operazione complementare e/o sussidiaria è stato puntualizzato nell’articolo 9, comma 1 delle MAT; in particolare, si è precisato che le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo purché risultino verificate le seguenti condizioni:
– le operazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo stesso datore di lavoro (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, stessa partita IVA o codice fiscale, ecc.) che esercita la lavorazione principale;
– le operazioni complementari e sussidiarie devono risultare in connessione operativa con l’attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, e inoltre circoscritta e finalizzata esclusivamente nell’ambito delle attività aziendali; ai fini classificativi le attività aziendali vanno intese in quest’accezione e non nel più generico e vasto ambito delle finalità economiche.
Le operazioni complementari e sussidiarie, con le limitazioni sopra riportate, possono essere effettuate anche in luoghi diversi.
Allo scopo di prevenire dubbi sulla natura delle operazioni complementari e sussidiarie, e in particolare sul concetto di connessione operativa, si precisa che queste si devono intendere in connessione operativa con la lavorazione principale se realizzano beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.
Pertanto, se i beni prodotti o i servizi realizzati con le operazioni complementari e sussidiarie fossero di particolare rilevanza (quand’anche giustificata, per esempio, dalla necessità di realizzare impianti di dimensioni economicamente ottimali), esse vanno considerate alla stregua di lavorazioni principali e classificate alle specifiche voci di Tariffa. Per esempio, qualora un’azienda realizzi, in maniera non occasionale né residuale, servizi in misura maggiore di quella strettamente necessaria si configurano le condizioni di cui all’articolo 9, comma 4, delle MAT (attività complessa) secondo il quale un’azienda deve essere classificata a più voci, ognuna per la rispettiva lavorazione svolta (vedi paragrafo 1.6).
- Carattere unitario delle voci di Tariffa
Le lavorazioni previste in ciascuna voce della Tariffa sono costituite dall’insieme delle attività, produttive od operative, considerate come complesso unitario, volte a realizzare le finalità – il prodotto, l’opera, il servizio – descritte nella dizione della voce medesima.
A seconda delle esigenze imposte dalla caratterizzazione e dalla terminologia tecnica, nonché soprattutto dal rispetto delle realtà produttive o operative, le dizioni tariffarie si presentano formalmente diverse: a volte si cita il prodotto o l’opera (bevande, esplosivi, carta, opere edili, ecc.); a volte si fa riferimento al tipo di azienda (molini, pastifici, tipografie, ecc.); in altre voci si esprime l’operazione o lavorazione propriamente detta (trebbiatura, distillazione e raffinazione, affinazione e trasformazione del ferro, trafilatura, ecc.).
Nonostante la differenza formale, per tutte le voci valgono i seguenti principi:
– quando non è fatta esplicita menzione delle operazioni, la citazione del prodotto, dell’opera o del servizio sta a indicare l’insieme unitario delle operazioni necessarie per realizzare, in relazione al contesto produttivo, la finalità, il prodotto, l’opera, il servizio menzionati nella voce, sempre tenendo conto di quanto indicato nel relativo sottogruppo, gruppo o grande gruppo;
– quando è citato il tipo di azienda, ciò equivale a significare che nella voce sono previste tutte le operazioni che, sempre in un insieme unitario, vengono svolte per realizzare produzioni, opere o servizi strettamente e solamente afferenti al tipo di azienda considerato (pastifici = produzione delle paste; molini = macinazione del grano; tipografia = attività di composizione e stampa; opere edili = costruzione di opere edili; cave di argilla = coltivazione di cave di argilla; ecc.);
– quando nella dizione sono menzionate anche attività non strettamente compatibili con la specifica gestione, deve intendersi valido solo il riferimento a quelle similari compatibili con la gestione stessa.
Le operazioni complementari e/o sussidiarie concorrono con le lavorazioni principali alla unitarietà delle lavorazioni previste nelle singole voci, naturalmente sempre che esse non possiedano caratteristiche di lavorazione principale.
In proposito l’articolo 9 comma 5 delle MAT stabilisce che, allorquando la costruzione di una singola parte componente di un prodotto venga effettuata a sé stante come lavorazione principale, si debba fare riferimento alla voce di Tariffa che prevede tale costruzione e non alla voce relativa al prodotto di cui la singola parte è componente, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.
Tale principio, in linea di massima, vale anche per le singole fasi dell’erogazione di servizi eseguite a sé stanti, a meno che non sia altrimenti disposto nella Tariffa stessa.
- Classificazione di attività non prevista in Tariffa
Nel caso di un’attività non formalmente prevista dalle lavorazioni di cui alla Tariffa dei premi, per la sua classificazione si applicherà il criterio sancito dall’articolo 9, comma 6, delle MAT. La voce o le voci di Tariffa da applicare in concreto saranno individuate procedendo per analisi tecnica e cioè con un esame analitico delle diverse operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, allo scopo di individuare lavorazioni simili a quella dell’attività da classificare.
L’analisi tecnica si effettua rilevando similitudini, analogie e corrispondenze fra l’attività da classificare e quelle previste in Tariffa, in relazione a elementi tecnici tra i quali:
– processo produttivo;
– modalità operativa;
– mansioni e competenze;
– macchinari, attrezzature, utensili e mezzi impiegati;
– materiali oggetto della lavorazione.
- Classificazione di un’attività non prevista in una gestione
Qualora una data attività non trovi la corrispondente voce nella gestione di appartenenza dell’azienda, la classificazione a tariffa può effettuarsi anche attraverso l’analisi di lavorazioni analoghe presenti in altre gestioni, di modo che la classificazione potrà essere effettuata utilizzando le indicazioni contenute nelle voci delle lavorazioni omologhe di altre gestioni. Per esempio la produzione di truciolo di legno è espressamente prevista alla voce 5123 del Grande Gruppo 5 nelle gestioni Industria e Artigianato ma non è esplicitata nella gestione Terziario: in tal caso, anche per quest’ultima gestione, potrà farsi riferimento al Gruppo 5100.
- Classificazione a più di una voce.
Tenendo conto e in linea con quanto stabilito dall’articolo 9 commi 4 e 5 delle MAT in tema di classificazione a più di una voce di Tariffa, si precisa che la classificazione a più voci riguarda essenzialmente due casi:
– l’azienda svolge due o più attività che in Tariffa si configurano come lavorazioni distinte e separate, per esempio realizzando due linee di prodotti o servizi differenti che trovano ognuna il proprio riferimento in Tariffa;
– l’azienda realizza un solo prodotto, o servizio, ottenuto attraverso più fasi operative, svolte in sequenza, riferibili a differenti voci di Tariffa e tra le quali non sussistono i requisiti di complementarietà o sussidiarietà.
- Aggiornamento parziale delle Tariffe
L’articolo 30 delle MAT introduce un’importante novità finalizzata a tenere conto delle innovazioni tecnologiche e dei processi operativi non noti al momento della redazione del nomenclatore. Qualora tali innovazioni siano tali da non consentire in alcun modo la classificazione a tariffa, neanche mediante l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, l’Inail può istituire una nuova voce di tariffa conformemente ai dettami del succitato articolo 30.
- Concetti di posa in opera, montaggio in opera, installazione.
Spesso in Tariffa ricorrono le espressioni posa in opera, montaggio in opera e installazione, utilizzate per definire o completare il quadro delle modalità esecutive di una lavorazione.
Al riguardo, attingendo dalla letteratura tecnica e dalla terminologia commerciale, vengono qui di seguito indicate, per ciascuna delle espressioni sopracitate, alcune delle principali caratteristiche operative, le quali non potranno costituire, peraltro, una definizione univoca ma rilevano esclusivamente ai fini dell’applicazione del DM 27/2/2019.
Per posa in opera si intende quella lavorazione costituita da alcune semplici operazioni che consentono al bene consegnato di funzionare o di adempiere alla propria funzione. Esse consistono essenzialmente nel posizionamento del bene, nella sua messa in bolla, nel fissaggio, a parete o a pavimento, per esempio con tasselli o bulloni, nell’eventuale collegamento agli impianti già predisposti di acqua, gas, elettrico, ecc., nel primo avviamento. Questa fase è concomitante alla consegna del bene stesso e spesso viene effettuata dallo stesso personale che trasporta il bene.
Un cancello metallico, per esempio, viene posto in opera tramite l’ancoraggio delle colonne al suolo o a strutture edili già esistenti.
Una lavatrice di uso domestico, per esempio, è posta in opera in quanto per il suo funzionamento richiede la messa in bolla, il collegamento alla rete elettrica, al rubinetto dell’acqua, allo scarico e la prova di funzionamento.
Per montaggio in opera si intende quella lavorazione che si concretizza nell’unione funzionale delle varie parti di una apparecchiatura, macchina, strumento o struttura nella località o nell’ambito dell’impianto ove è destinata a funzionare. Si sottolinea che questo è un lavoro di assemblaggio e completamento di una struttura, di una apparecchiatura, di una macchina, ma non di un impianto come si dirà meglio più avanti.
Questa dizione viene anche usata dai tecnici per macchine o strutture di grosse dimensioni, per le quali il trasporto avviene necessariamente per parti. Per le macchine, dopo la fine della costruzione e il normale collaudo d’uso effettuato nei locali della fabbrica costruttrice, si opera la preventiva separazione e il successivo riassemblaggio sul luogo di operazione; per le strutture, si realizzano gli elementi componenti in officina che, trasportati singolarmente, verranno infine montati in cantiere.
Esempi tipici di questa lavorazione sono il montaggio in opera di grandi macchinari, di capannoni metallici, di grandi tettoie, di ponti e, in genere, di tutte quelle strutture le cui notevoli dimensioni non ne consentono il trasporto per intero, ma i cui elementi vengono prodotti in officina, trasportati sul posto e assemblati attraverso operazioni di montaggio in opera.
Per installazione si intende quel complesso di lavorazioni che consentono non solo di fissare solidamente le varie parti che compongono un impianto o il macchinario nella sua sede funzionale (comprende quindi la posa in opera), ma anche, e soprattutto, tutte quelle operazioni di carattere meccanico, elettrico, idraulico, ecc. che sono le operazioni più importanti e determinanti, necessarie a interconnettere e collegare funzionalmente le varie parti dell’impianto o del macchinario al resto di un impianto, in modo che ne risulti un complesso unitario e operante. L’installazione prevede necessariamente collegamenti funzionali con altri macchinari o con altre parti di impianto e anche la necessità di una configurazione dei parametri di funzionamento finalizzata a rendere operativa la macchina nello specifico e particolare ambito alla quale è destinata. Questa fase richiede spesso l’esecuzione di diverse prove non solo di funzionamento, ma anche di produzione. L’installazione è realizzata da personale specializzato.
Richiedono, per esempio, lavorazioni di installazione, gli impianti o anche la sola centrale di climatizzazione, le linee di produzione costituite dall’insieme di più macchine, l’inserimento in una linea di produzione di un nuovo macchinario che necessita il collegamento e il raccordo funzionale e operativo col resto dell’impianto, o una caldaia per il riscaldamento autonomo di un’abitazione in quanto necessita del collegamento al resto degli impianti di distribuzione del fluido.
- Il procedimento di classificazione tariffaria
Il procedimento di classificazione tariffaria consiste nel riferire l’attività svolta dall’azienda a una o più voci di tariffa.
Occorre dapprima individuare il ciclo di operazioni necessarie alla realizzazione della lavorazione principale; quindi verificare se le altre operazioni svolte siano ricomprese nella principale oppure siano complementari o sussidiarie, oppure se siano suscettibili di autonomo riferimento classificativo, dando luogo a un’attività complessa.
Per esempio, nel caso di un supermercato con dipendenti che si occupano della pulizia, si potrebbero configurare due riferimenti classificativi che però sono riconducibili a una sola voce di tariffa. Infatti, individuata la lavorazione principale nella voce 0113 (gestione Terziario), l’operazione relativa alla pulizia non costituirà motivo di riferimento classificativo autonomo in quanto sussidiaria.
Nell’individuare le voci da assegnare, occorre verificare che i cicli produttivi siano congruenti con le declaratorie delle rispettive voci, dei sottogruppi, dei gruppi e dei grandi gruppi cui le voci stesse appartengono e cioè che non vi siano specificazioni che indicano diversamente.
Per individuare la lavorazione principale può essere utile considerare se l’azienda svolge attività commerciale (e cioè, in generale, non opera trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti), manifatturiera (quindi effettua operazioni di trasformazione) o sia afferente al settore dei servizi. È chiaro che una stessa azienda può svolgere anche più attività e quindi, per esempio, può in parte produrre un manufatto e in parte commercializzare manufatti non realizzati al proprio interno.
Per le aziende che forniscono più servizi è necessario verificare se alcuni di essi rientrino, esplicitamente o meno, in altri che l’azienda pure svolge (come per esempio la ristorazione che è compresa nella lavorazione relativa ai villaggi turistici).
Per quanto riguarda le attività manifatturiere, al fine di individuare correttamente il ciclo produttivo, può essere necessario conoscere quali sono le materie prime utilizzate, i macchinari e gli impianti utilizzati, le lavorazioni svolte.
Si faccia infine attenzione a non assimilare gli scarti delle lavorazioni a prodotti finiti suscettibili di autonoma classificazione; gli scarti, infatti, in linea di massima, non alterano la classificazione a tariffa, anche nel caso in cui dovessero avere valore economico e venissero quindi imballati e venduti come, per esempio, gli sfridi nelle lavorazioni metalmeccaniche o gli scarti delle attività di macellazione. Tuttavia, nel caso in cui venissero realizzate ulteriori e autonome lavorazioni su detti scarti, queste potrebbero essere suscettibili di essere classificate in modo autonomo.
Per esempio, nelle gestioni Industria e Artigianato, una falegnameria di cui alla voce 5214, che ha come scarto della lavorazione il truciolo, nel caso in cui lo venda tal quale, resterà classificata alla stessa voce 5214; nel caso in cui sottoponga il truciolo a ulteriori lavorazioni per ottenere pannelli, sarà classificata anche alla voce 5121. Si precisa infine che la produzione autonoma di truciolo, anche a partire da pezzami di legno di scarto, trova riferimento alla voce di tariffa 5123.
Allegato 2
Testo dell’allegato
Allegato 3
Classificazione a Tariffa delle produzioni e della vendita di INFISSI E SERRAMENTI
PREMESSA
La costruzione di porte, finestre, persiane, scuri e simili trova in tariffa diversi riferimenti classificativi a seconda dei materiali utilizzati. Il progresso tecnologico ha portato alla realizzazione di prodotti anche utilizzando differenti materiali contemporaneamente, sia per motivi estetici che di contenimento delle dispersioni termiche, che di protezione dagli agenti atmosferici.
Di seguito prenderemo in esame le più diffuse tipologie di infissi, partendo dal materiale, o dai materiali, con i quali vengono realizzati, per indicare la corretta classificazione a tariffa da seguire per la loro costruzione e per la rispettiva posa in opera. Le voci indicate sono quelle della Gestione Industria, che possono essere agevolmente estese alle altre Gestioni, con l’avvertimento che nella sola Gestione Terziario, relativa essenzialmente ad attività commerciali e di servizi, la vendita di serramenti in tutti i materiali, trova esplicita previsione alla voce 6215, purché ne venga effettuata la posa in opera. La mera vendita di infissi trova altresì corretta classificazione alle voci 0116 o 0111 a seconda che sia svolta o meno con l’ausilio di attrezzature motorizzate per la movimentazione delle merci.
Si precisa infine che la sola posa in opera di prodotti realizzati da terzi deve essere riferita alla voce 3110 per le Gestioni Industria ed Artigianato, 3100 per le Gestioni Terziario ed Altre Attività.
PVC
La costruzione di questo tipo di infissi avviene a partire da un profilato, ottenuto generalmente per estrusione, dal quale vengono tagliati a misura con angoli a 45° i componenti, che sono quindi uniti per incollaggio o a caldo al fine di ottenere la struttura dell’anta o del telaio. Vengono quindi praticati fori e scassi per il montaggio delle cerniere e dei meccanismi di apertura e di serraggio e, infine, viene montato il vetro (che può essere singolo o, più diffusamente del tipo doppio detto “vetrocamera”). Il prodotto è completato con l’inserimento delle guarnizioni di tenuta in gomma.
La costruzione di questi prodotti rientra nella voce 2197 laddove prevede la lavorazione e trasformazione… di materiali termoplastici… e produzione di articoli finiti…con qualunque tecnologia di trasformazione. Anche la produzione dei profilati rientra nella voce, mentre non vi rientra in nessun caso la posa in opera, per la quale si dovrà fare riferimento alla voce 3110.
LEGNO
I prodotti in questo materiale trovano esplicita previsione nella voce di tariffa 5213 costruzione di infissi e affini. La produzione degli elementi in legno, opportunamente sagomati, è contestuale alla costruzione dell’infisso. Questa voce comprende anche la posa in opera di quanto realizzato. Se invece la posa in opera è effettuata da terzi, il riferimento è alla voce 3110.
FERRO
Rientra nella voce 6211 o 6212 la costruzione di infissi e serramenti anche corazzati ottenuti a partire da laminati e trafilati, in quanto esplicitamente previsti nella voce 6211 e, per rimando, alla voce 6212, a seconda che ne sia compresa o meno la posa in opera, che è prevista nella 6211 ma non nella 6212. Il processo produttivo prevede il taglio, la piegatura, la sagomatura dei laminati e la successiva giunzione per saldatura; gli scassi, i fori e gli inviti per l’applicazione di cardini e cerniere, dei meccanismi di apertura e chiusura, di serrature e si conclude con l’inserimento del vetro. Da questa voce sono esclusi gli infissi metallici di cui alla 6215 in quanto realizzati in lega leggera (alluminio). La produzione dei laminati in ferro è prevista alla voce 6111.
LEGA LEGGERA
Sono questi, prodotti di ampia diffusione, realizzati in lega di alluminio, la cui costruzione trova esplicita previsione nella voce 6215 di tariffa. Il processo produttivo, in grandi linee, avviene partendo da profilati, ottenuti generalmente per estrusione, i quali vengono tagliati a misura e giuntati a mezzo di speciali
squadrette metalliche; quindi vengono applicati i cardini, vengono effettuati gli scassi per l’applicazione dei meccanismi di apertura e chiusura e, infine, applicati i vetri e le guarnizioni di tenuta. La stessa voce prevede esplicitamente la posa in opera dei manufatti realizzati, purché effettuata dalla medesima azienda che ha realizzato il prodotto.
La produzione dei profilati in lega di alluminio utilizzati per costruire infissi e serramenti, è ottenuta generalmente per estrusione e trova riferimento alla voce 6122.
LEGA LEGGERA e PVC
Questi infissi sono realizzati a partire da profilati che presentano una parte in lega leggera accoppiata ad una parte in PVC. Tali prodotti rispondono in tal modo all’esigenza di ottenere un migliore isolamento termico, rispetto a prodotti consimili realizzati in sola lega leggera, ed una migliore resistenza agli agenti atmosferici rispetto a quelli realizzati in solo PVC. Il prodotto trova esplicita previsione alla voce di tariffa 6215 ed è quindi a questa voce che il processo produttivo deve essere riferito. Questa voce comprende l’eventuale posa in opera di quanto realizzato.
La produzione dei profilati deve essere classificata alla voce 6122 per la parte in lega leggera ed alla 2197 per la parte in PVC.
LEGA LEGGERA e LEGNO
Sono questi prodotti generalmente di pregio, i quali coniugano l’efficienza della struttura in lega con la valenza estetica (oltre che isolante) del rivestimento interno in legno. Il processo produttivo è analogo a quello già illustrato per gli infissi in lega leggera in quanto la struttura portante e funzionale è in lega leggera ed il profilo in legno è costituito da un rivestimento posto sul lato interno dell’infisso con funzioni principalmente estetiche. La costruzione di tali prodotti trova esplicita previsione tariffaria alla voce 6215 che ne comprende anche l’eventuale posa in opera.
La produzione dei profilati è da riferire alla voce 6122 per la parte in lega leggera ed alla 5213 per la parte in legno.
LEGNO e PVC
Gli infissi realizzati con questi materiali sono essenzialmente di due tipi: uno con la parte strutturale e portante in legno e la parte in plastica posta all’esterno con funzioni protettive, l’altro con la parte strutturale in PVC e la parte in legno posta all’interno con funzioni essenzialmente estetiche. La parte strutturale dell’infisso è quella nella quale è inserito il vetro ed alla quale sono fissate le cerniere ed i meccanismi di apertura e chiusura. La parte strutturale è quella soggetta a maggiori lavorazioni ed è quella che caratterizza il ciclo produttivo: se questa è in legno, le operazioni di taglio, fresatura, incastro e giunzioni sono svolte coi macchinari e le lavorazioni tipiche degli infissi in legno; se la parte strutturale è in PVC le operazioni di taglio, giunzione, fresatura e fissaggio degli accessori sono quelle tipiche degli infissi in PVC. La classificazione a tariffa di queste produzioni deve essere quindi fatta alla luce del processo produttivo e cioè se la parte strutturale è in legno la classificazione sarà alla voce 5213, se la parte strutturale è in PVC la classificazione sarà alla voce 2197. Nel primo caso la voce 5213 comprende l’eventuale posa in opera, nel secondo caso no e quindi tale operazione dovrà essere riferita alla voce 3110.
La costruzione dei profilati sarà a due voci: 5213 per la parte in legno e 2197 per la parte in plastica.
Allegato 4
Classificazione delle attività di restauro artistico
Le attività di restauro sono esplicitamente previste nei vigenti nomenclatori tariffari ai grandi gruppi 3, 5 e 8 con una declinazione differenziata a seconda delle gestioni:
– Restauro delle superfici degli edifici: 3110 I, 3110 A;
– Restauro di antiquariato di mobili, infissi e affini: 5214 I, 5214 A, 5200 T;
– Restauro di strumenti musicali in legno: 5223 I, 5223 A, 5200 T;
– Restauro di articoli tessili: 8100 T.
Tuttavia, le attività di restauro artistico afferiscono ad un ambito più ampio dei riferimenti sopra riportati e, non trovando diretta esplicitazione, per la loro riconduzione a tariffa, è necessario effettuare l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali ai sensi dell’art.9 c.6 delle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe dei premi (MAT).
Ciò nonostante, per agevolare tale procedimento, resta comunque possibile distinguere, indipendentemente dal materiale oggetto di restauro, tra la parte di attività svolta nell’ambito di un cantiere edile, anche utilizzando strutture o ponteggi di terzi, che andrà classificata alla voce 3110 (I, A) – 3100 (T, AA) e la parte di attività svolta in laboratorio di restauro, posto al di fuori del cantiere edile, per la quale dovrà essere adottato il riferimento classificativo idoneo a rappresentare le operazioni fondamentali della lavorazione effettuata.
Quindi, nonostante non possa considerarsi esaustivo, il prospetto che segue propone la classificazione da adottare per le più comuni attività di restauro:
Industria | Artigianato | Terziario | Altre Attività | |
---|---|---|---|---|
Restauro artistico effettuato in cantiere edile di elementi architettonici e decorativi o manufatti in qualsiasi materiale | 3110 | 3110 | 3100 | 3100 |
Restauro artistico effettuato in laboratorio o in assenza di una cantiere edile di elementi decorativi o manufatti in: | Industria | Artigianato | Terziario | Altre Attività |
– materiale lapideo (statue, lapidi, ecc.) | 7262 | 7262 | 7100 | 7100 |
– materiale ligneo, in tela, in pergamena restaurato con modalità assimilabili al restauro ligneo | 5214 | 5214 | 5200 | 5100 |
– materiale tessile e pellame (tessuti, abiti, arazzi, pellicce) restaurato con modalità tipiche della confezione | 8210 | 8210 | 8100 | 8100 |
– materiale in pellame restaurato con operazioni di impregnazione specifiche per il trattamento e la conservazione della pelle e del cuoio | 8310 | 8310 | 8100 | 2200 |
– materiale cellulosico o in pergamena restaurato con modalità assimilabili alla legatoria | 2231 | 2230 | 2200 | 2200 |
Da ultimo è opportuno sottolineare che:
– le classificazioni individuate nelle tabelle sopra riportate non devono ritenersi esclusive potendosi attribuire, ai sensi dell’art.9 c.4 delle MAT, anche simultaneamente, ognuna per la parte di attività svolta;
– altri riferimenti aggiuntivi possono essere individuati, in applicazione dell’art.9 c.6 delle MAT, a seconda della tipologia di lavorazione effettuata;
– il mero accesso ai luoghi di installazione delle opere o dei manufatti da restaurare (ad esempio per sopralluoghi conoscitivi o prelievo di campioni) non rileva ai sensi delle tariffe dovendosi considerare riferibile alle lavorazioni svolte nei laboratori di restauro;
– i laboratori di analisi o prova, utilizzati a supporto delle proprie attività, sono da considerare riferibili alle attività effettuate, siano esse realizzate in cantiere o in laboratorio di restauro.
Allegato 5
Classificazione a Tariffa della raccolta, trattamento e recupero di rifiuti
Premessa
La tariffa 2019 ha circostanziato con maggior dettaglio la classificazione delle molte e diverse attività che fanno parte del ciclo di gestione dei rifiuti, proseguendo il percorso iniziato con la tariffa 2000 nel presentare ed esplicitare nelle dizioni delle diverse voci le operazioni che fanno parte del ciclo, per addivenire una più omogenea classificazione delle lavorazioni. Questo percorso si è reso necessario a seguito della crescente espansione di questo comparto, e della diversificazione e specializzazione delle aziende che ne fanno parte.
In questo documento vengono trattati i seguenti temi:
- contenuto delle voci principali della gestione dei rifiuti
- definizione degli ambiti di raccolta e trasporto
Allegati
- descrizione informativa dei termini presenti nelle voci generali
- schede riepilogative per tipologia di rifiuto
1) Le voci principali della gestione dei rifiuti
Voce 0421 (I, A)
È la voce principale a cui fare riferimento per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. In questa voce confluiscono i servizi di nettezza urbana, erogati di norma dalle aziende di igiene ambientale che si occupano di spazzamento, raccolta di Rifiuti Solidi Urbani (RSU), e raccolta di altre tipologie di rifiuti, così come le aziende che effettuano sugli RSU le operazioni di trattamento meccanico-biologico (TMB), di inertizzazione, compresa la selezione di frazioni da destinare ad ulteriori trattamenti di recupero. Se svolte da aziende di igiene ambientale, rientrano in questa voce anche la raccolta di altre tipologie di rifiuti, così come gli impianti di selezione eserciti dalle aziende stesse.
Nella voce è anche esplicitato l’esercizio di isole ecologiche, da cui i rifiuti raccolti vengono successivamente smistati ad altre destinazioni.
Sempre nella 0421 ricadono le discariche, gli inceneritori ed i termovalorizzatori, anche di rifiuti non RSU, ancorché facenti parte di contesti produttivi o operativi diversi.
Le lavorazioni svolte sulle frazioni già selezionate, anche se realizzate da aziende di igiene ambientale, trovano invece riferimento ad altre voci, ad esempio:
– Taglio o triturazione di manufatti prevalentemente in metallo, alla voce 6292 (ad esclusione dei RAEE Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche);
– produzione di truciolo da oggetti prevalentemente in legno, alla voce 5123;
triturazione di oggetti prevalentemente in materie plastiche o gomma, al sottogruppo 2180;
– trattamenti di recupero di oggetti prevalentemente in vetro, al sottogruppo 7360.
Il trattamento di rifiuti non immediatamente riferibili ad una specifica tipologia andrà valutato tramite analisi tecnica.
Voce 0423 (I, A)
In questa voce ricadono le aziende specializzate che effettuano la selezione di imballaggi in metallo, legno, materie plastiche, carta, provenienti sia da rifiuti urbani che non. L’attività di selezione è quella che caratterizza queste aziende. La selezione e il recupero del vetro sono escluse da questa voce, perché riferite direttamente al sottogruppo 7360.
La voce 0423, che prevede la selezione di imballaggi, può comprendere anche fasi di raccolta, o di trattamento successive alla selezione (ad es. triturazione, vagliatura, pressatura).
Le aziende comprese nella voce 0423 possono eventualmente disporre al loro interno di aree di stoccaggio temporaneo di rifiuti di altre tipologie (ad es. pneumatici, ingombranti, rifiuti pericolosi, rifiuti in metallo di altre tipologie, ecc.) che però non subiscono trattamenti all’interno dell’azienda stessa.
La raccolta e stoccaggio temporaneo di altri rifiuti (citata nella voce 0423) esclude comunque la raccolta degli RSU indifferenziati, che sono citati in maniera specifica nella voce 0421.
Nel caso in cui un’azienda che svolga queste attività effettui anche trattamenti su rifiuti diversi dagli imballaggi dovrà essere classificata a più voci; ad esempio un’azienda ricadente nella voce 0423 che effettui anche la rottamazione di “mobili in metallo” avrà anche la voce 6292, o per la triturazione di “oggetti in plastica dura” (non imballaggi) la voce 2180.
I rifiuti nella Gestione Terziario
Voce 0431 (T)
Come per la 0421 I-A, questa voce comprende le attività di nettezza urbana svolta da aziende di igiene ambientale, la raccolta di RSU, l’esercizio di isole ecologiche, di impianti di trattamento e inertizzazione di RSU, le discariche, gli inceneritori e i termovalorizzatori.
Questa voce comprende anche gli impianti di cernita di rifiuti, non limitatamente agli RSU o ad altre specifiche tipologie, comprendendo anche lo stoccaggio temporaneo di rifiuti che non subiscono cernita. Sono comprese anche le ulteriori eventuali lavorazioni di triturazione. Restano escluse le lavorazioni su rottami metallici e RAEE (esclusi R5: fonti luminose), che sono sempre da riferire al stg. 6290; si può riferire a questa voce la sola selezione svolta a sé stante senza ulteriori lavorazioni.
Le lavorazioni realizzate sulle diverse frazioni, una volta che siano state separate, sono da riferire alle voci specifiche, ad esempio:
– legno al grande gruppo 5;
– gomma o materie plastiche alle voci 2195 o 2197;
– vetro al gruppo 7100.
I rifiuti nella Gestione Altre Attività
Voce 0420 (AA)
Questo sottogruppo comprende tutte le attività relative alla raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, tra cui i servizi di nettezza urbana, la raccolta di RSU, l’esercizio di isole ecologiche, di impianti di trattamento e inertizzazione di RSU, le discariche, gli inceneritori e i termovalorizzatori.
Questa voce comprende anche i servizi di selezione di rifiuti, non limitatamente agli RSU o ad altre specifiche tipologie.
Sono compresi anche i servizi di sterilizzazione, disinfezione e derattizzazione.
2) Raccolta di rifiuti/ trasporto di rifiuti
I termini raccolta e trasporto di rifiuti, seppure talvolta usati come sinonimi per indicare il trasferimento dei rifiuti dai punti di produzione o conferimento o stoccaggio temporaneo a punti di successivo stoccaggio o di lavorazione o di deposito definitivo, indicano in realtà diverse tipologie di attività lavorativa, che comportano l’applicazione di riferimenti tariffari diversi.
Fatto quindi salvo quanto esplicitamente previsto in tariffa nella voce 0421 per le aziende di igiene ambientale che svolgono servizi di nettezza urbana, tra cui la raccolta come descritta nel caso 1) del prossimo paragrafo, nell’eventualità che un’azienda effettui la sola rimozione dei rifiuti, l’analisi delle modalità operative e dei mezzi utilizzati permette di distinguere a quale dei casi successivamente riportati l’attività risulti assimilabile.
Caso 1) Raccolta di rifiuti
Ai fini dell’applicazione della tariffa, con il termine raccolta di rifiuti si intende esclusivamente la raccolta di Rifiuti Solidi Urbani, effettuata dalle aziende di igiene ambientale che svolgono servizi di nettezza urbana, con modalità itineranti, ad esempio l’attività di svuotamento di cassonetti o cestini su strada, o la raccolta porta a porta, ivi compresa la raccolta dei rifiuti ingombranti presso privati.
Questa attività rientra nella voce 0421 I, A; 0431 T; sottogruppo 0420 AA.
La raccolta di rifiuti prevista in tali riferimenti tariffari comporta in genere l’utilizzo di mezzi specifici e specifiche modalità operative.
La nettezza urbana consiste nella pulizia delle strade pubbliche, effettuata sia con strumenti manuali, sia tramite spazzatrici meccanizzate con aspiratori, sia utilizzando spazzatrici ad acqua (a volte definite agevolatori o scope ad acqua) o soffianti: queste operazioni vengono supportate dalla presenza di mezzi di trasporto specializzato per il sollevamento e lo svuotamento dei cesti di varie dimensioni utilizzati dagli operatori, che permettono il successivo svuotamento dei rifiuti raccolti in mezzi di dimensioni superiori.
Sempre nell’ambito della nettezza urbana troviamo le operazioni di raccolta di rifiuti dai cassonetti, sia per rifiuti indifferenziati che differenziati, che prevedono l’utilizzo di mezzi appositi (autocompattatori, lavacassonetti, gru con leverismi per le campane, ecc.). Altri mezzi della tipologia delle spazzatrici e dei compattatori vengono utilizzati nella pulizia di aree pubbliche ad usi particolari (mercati, manifestazioni, ecc.).
La raccolta dei rifiuti effettuata con modalità operative e mezzi come sopra descritti, in quanto tipici della nettezza urbana, è riconducibile alla voce 0421 I, A; 0431 T; sottogruppo 0420 AA, anche per le aziende di igiene ambientale che non operano nella nettezza urbana, bensì in ambiti privati, ad esempio per la pulizia di parcheggi o strade interne, lo svuotamento di cestini in aree aperte al pubblico ad esempio nelle aree commerciali, ecc.; ad esclusione di quanto previsto per la pulizia degli impianti industriali in genere, da riferire al gruppo 3600 (I, A, AA) o 0424 (T).
Sempre per gli ambiti privati, se il trasporto di rifiuti differenziati o meno all’origine viene effettuato con i mezzi tipici delle generiche attività di trasporto (camion forniti o meno di sistemi di sollevamento, autoarticolati, cassoni scarrabili, ecc.) esso è riconducibile alla voce del trasporto 9121 I, A, T, AA.
Caso 2) Approvvigionamento di rifiuti da parte di aziende che ne effettuano il trattamento
Nel caso un’azienda effettui la lavorazione del materiale di rifiuto, il trasporto effettuato dall’azienda stessa dai punti di produzione o deposito temporaneo del rifiuto alla sede dell’azienda viene considerato un approvvigionamento di materiale da lavorare, e quindi rientra nella voce della lavorazione svolta dall’azienda (es. l’azienda ritira oli esausti presso vari fornitori o punti di raccolta, poi effettua su tali oli dei trattamenti che li preparano ad un successivo riutilizzo; l’azienda ritira rifiuti in materiali metallici presso le isole ecologiche e ne effettua la lavorazione con riduzione dimensionale). Questo vale anche nel caso in cui l’azienda effettui la rimozione della specifica categoria di rifiuti dalla strada (ad es. accumulatori di auto raccolti da aziende che ne recuperano i materiali, rifiuti in metallo raccolti da rottamatori).
Se l’azienda produce beni a partire dal materiale raccolto, svolgendo tutte le lavorazioni intermedie di recupero (ad es. una vetreria che si approvvigioni di rottami di vetro presso le isole ecologiche, o una fabbrica di pannelli in legno che si approvvigiona di legname di scarto di varie tipologie presso le aziende edili), la voce da applicare è quella del prodotto finito.
Caso 3) Smaltimento di rifiuti da parte del produttore
Nel caso di lavorazioni che producano rifiuti, se l’azienda produttrice effettua anche il trasporto del proprio rifiuto presso aziende che effettuano trattamenti di recupero o presso siti di stoccaggio temporaneo o stoccaggio definitivo, questo trasporto va classificato alla stessa voce della lavorazione effettuata dall’azienda. In alcuni casi (es. edilizia, rimozione di materiali contenenti amianto) il trasporto in discarica è esplicitamente previsto nella voce.
Caso 4) Trasporto di rifiuti non RSU
Avendo definito che il trasporto di RSU rientra nella voce 0421, il trasporto di qualsiasi altra tipologia di rifiuto proveniente da attività diverse, sia differenziato che non differenziato, si configura come mero trasporto per tutti i casi esclusi dai punti precedenti, ed è quindi da riferire alla voce dei trasporti 9121 I, A, T, AA.
Questo anche nel caso in cui tale raccolta venga svolta con modalità itineranti, (es. un’azienda che raccoglie gli accumulatori in piombo presso varie officine meccaniche, un’azienda che ha distribuito dei raccoglitori di batterie usate presso centri commerciali o rivenditori e li svuota periodicamente o su chiamata, un’azienda che ha disposto
contenitori di raccolta per oli alimentari esausti presso mercati rionali e li sostituisce periodicamente).
L’attività, per essere considerata di mero trasporto, deve consistere nel prelievo dei rifiuti dai punti di produzione o di stoccaggio temporaneo e nel loro trasferimento fino ad una diversa area di stoccaggio temporaneo o definitivo, dove siano scaricati, senza che l’azienda che effettua il trasporto su di essi effettui trattamenti di alcun tipo.
Caso 5) Trasporto e deposito
Nel caso in cui il trasportatore, di cui al caso precedente, disponga anche di un’area in cui effettuare lo stoccaggio temporaneo di quanto raccolto, ad esempio per raggiungere quantità adeguate al trasferimento dei materiali presso aziende che effettuano i trattamenti successivi o per trasferirlo allo smaltimento definitivo, la gestione di tale area costituisce un magazzino e quindi rientra nel gruppo 9300 I, A, T, AA. Non devono essere effettuati trattamenti sul materiale stoccato.
L’attività del magazzino può comprendere anche la fase di imballaggio dei materiali raccolti, per facilitarne lo spostamento.
Allegato 5A
Classificazione a Tariffa della raccolta, trattamento e recupero di rifiuti
Allegato A
Descrizione delle attività presenti nelle voci generali
Servizi di nettezza urbana
Per nettezza urbana si intendono tutti quei servizi idonei a garantire il decoro e l’igiene urbana e delle strade, quindi i servizi di spazzamento e lavaggio di strade e marciapiedi, sia manuale che meccanizzato, la rimozione di foglie con soffianti, lo svuotamento dei cestini lungo le strade, lo svuotamento dei cassonetti dei RSU e della raccolta differenziata, la raccolta porta a porta ove effettuata, la raccolta dei rifiuti depositati impropriamente sulla strada, il taglio dell’erba o il diserbo chimico da marciapiedi e bordi delle strade urbane, ecc.. Anche la rimozione dalle strade urbane della neve o di precipitazioni particolari come la cenere vulcanica rientra nei servizi di nettezza urbana, così come la rimozione del fango causato da pioggia o altri fenomeni. Le aziende che gestiscono la nettezza urbana hanno in genere sia un parco mezzi adeguato, personale che svolga le diverse attività, aree di deposito del materiale raccolto sia per uno stoccaggio temporaneo che a scopi di smistamento; possono essere anche presenti servizi e officine di manutenzione dei mezzi di trasporto, delle macchine e degli strumenti utilizzati, che rientrano nella voce principale.
Rientrano nella stessa voce anche altri servizi forniti dalle stesse aziende in relazione ai rifiuti e all’igiene urbana, in particolare il servizio di raccolta a domicilio di ingombranti, il trasporto di rifiuti raccolti agli impianti di trattamento, il disintasamento delle caditoie, la rimozione di deiezioni animali.
La pulizia delle aree verdi urbane (raccolta di immondizia, svuotamento dei cestini, ecc.) rientra nei servizi di nettezza urbana. Non fa parte della nettezza urbana la manutenzione del verde.
Isole ecologiche
Le isole ecologiche (altrimenti dette centri di raccolta) sono aree dove vengono conferiti i rifiuti, con limiti per quantità e tipologie. Nelle isole ecologiche usualmente gli operatori non partecipano alla movimentazione e smistamento dei rifiuti, ma sono incaricati di verificare la conformità dei conferimenti, informare chi conferisce i rifiuti e controllare i flussi dei materiali sia in entrata che in uscita. I materiali ricevuti ricadono in genere nelle categorie dei rifiuti ingombranti (mobili, infissi, ecc.), speciali pericolosi e non pericolosi (batterie, oli esausti, vernici, guaine, ecc.), RAEE, inerti di edilizia (rivestimenti, mattoni, sanitari in porcellana, cemento, ecc.), legno e sfalci.
I rifiuti vengono ritirati periodicamente e conferiti presso aziende che preparano per il riciclaggio gli specifici materiali, o che li utilizzano direttamente (rottamatori di metalli, aziende che riciclano il legno, aziende che trattano gli oli esausti, cartiere, ecc.).
Impianti di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani
Gli impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani comprendono gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e gli impianti di compostaggio e biostabilizzazione della frazione umida dei RSU; rientrano nel ciclo anche gli impianti di selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata che facciano parte di un’azienda che gestisce il ciclo completo di raccolta dei rifiuti urbani. Gli impianti TMB effettuano, contestualmente al processo, il recupero di metalli ferrosi, alluminio, Combustibile Solido Secondario (CSS) e la frazione utile al compostaggio; il residuo del trattamento viene conferito in discarica.
L’impianto TMB può essere o meno all’interno di un complesso che effettua lo smaltimento finale (discarica o inceneritore/termovalorizzatore).
Inceneritori e termovalorizzatori
I rifiuti che vengono sottoposti a incenerimento sono RSU indifferenziati, Combustibile Solido Secondario (CSS) proveniente dal trattamento di RSU, rifiuti sanitari (comprese le carcasse di animali), rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
L’inceneritore, quando è inserito all’interno di una diversa attività produttiva, per l’incenerimento dei rifiuti prodotti dalla stessa, segue il riferimento classificativo dell’attività principale.
I termovalorizzatori, che associano al processo di incenerimento la produzione di energia, anche quando inseriti in altre attività produttive o di servizi che smaltiscano i propri rifiuti, sono comunque da riferire alla voce 0421 I, A; 0431 T; 0420 AA.
Questa voce non comprende la cremazione di salme e dei corpi di piccoli animali d’affezione, riferita invece alla voce 0320 I, A, AA (pompe funebri e servizi mortuari); 0840 T (pompe funebri e attività connesse).
Discariche
Le discariche sono aree dove avviene il deposito definitivo (smaltimento finale) dei rifiuti. Esistono discariche differenziate per tipologia di rifiuto, ma tutte sono da riferire alla voce 0421 I, A; 0431 T; 0420 AA. Le aree di stoccaggio temporaneo di rifiuti, ovunque siano ubicate, non sono discariche.
Allegato 5B
Classificazione a Tariffa della raccolta, trattamento e recupero di rifiuti
Allegato B
Attività di trattamento e recupero per tipologia di rifiuto
Per ogni tipologia di rifiuto considerato vengono indicati i riferimenti tariffari (NOTA 1) relativi alle lavorazioni finalizzate al recupero di materia e/o energia, con indicazioni eventuali per diverse tipologie di trattamento. Le attività di raccolta, trasporto o deposito temporaneo seguono le indicazioni fornite nel documento principale.
Tipologie:
- rifiuti in vetro
- rifiuti in metallo
- rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
- veicoli fuori uso (VFU)
- materie plastiche generiche/plastica dura
- pneumatici fuori uso (PFU)
- gomma
- materassi e imbottiture in materiale sintetico
- legno e affini
- sughero
- carta
- prodotti chimici (generale)
- oli esausti (minerali)
- oli e grassi esausti (vegetali o animali)
- toner e cartucce
- rifiuti ospedalieri/sanitari
- rifiuti radioattivi
- inerti da demolizioni edili
- rifiuti contenenti amianto
Rifiuti in vetro: selezione, trattamento e recupero
Il vetro può provenire da raccolta differenziata urbana o da raccolta da attività produttive, commerciali, ecc.. Tutti i trattamenti del vetro in impianti specializzati fanno capo al sottogruppo 7360 I, A (7100 T, AA), dalla selezione iniziale al rientro nel ciclo con l’invio alle vetrerie.
Rientrano in questo riferimento anche le attività di recupero dei RAEE R5 in vetro (lampadine, tubi al neon, ecc.).
Se il vetro, provenendo da raccolta differenziata multimateriale, risultasse mescolato ad imballaggi in metallo e/o plastica e/o altri, l’attività di selezione del vetro rispetto agli altri materiali rientra comunque nella voce 0423 I, A (0431 T, 0420 AA), in quanto derivato dalla selezione degli imballaggi delle tipologie previste nella voce stessa.
I trattamenti di recupero del vetro effettuati nelle vetrerie rientrano nei riferimenti specifici per le varie produzioni in vetro all’interno del gruppo 7300 I, A (7100 T, AA).
Rifiuti in metallo: selezione, trattamento e recupero
I rifiuti in materiale metallico possono provenire dalla raccolta differenziata urbana o da raccolta da attività produttive, commerciali ecc., o da attività di demolizione di manufatti in metallo di varia natura.
Le lavorazioni sui rottami metallici in genere (taglio, pressatura, triturazione ed eventuale selezione) rientrano nella voce 6292 I, A (6290 T, 6100 AA).
È esclusa la demolizione di materiali metallici provenienti da RAEE, che rientrano nella specifica voce relativa al recupero e trattamento dei RAEE (voce 6293 I, A).
Sono esclusi gli imballaggi in metallo, ferrosi e non ferrosi, provenienti da raccolta differenziata, per i quali bisogna fare riferimento alla voce 0423 I, A (0431 T, 0420 AA), specifica per gli impianti di selezione, che può comprendere anche le operazioni di triturazione e pressatura se effettuate a valle della selezione.
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (RAEE)
I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche sono definiti sulla base di cinque raggruppamenti, che riguardano gli impianti frigoriferi, di climatizzazione e condizionamento (R1), i grandi elettrodomestici (R2), TV e monitor (R3), i piccoli elettrodomestici, apparecchi telefonici, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc. (R4), le sorgenti luminose (R5).
La raccolta differenziata può essere fatta presso le isole ecologiche, i produttori e i rivenditori di materiale elettrico e elettronico, o presso centri specializzati che li ricevono da aziende e privati.
Il trattamento dei RAEE, ad esclusione delle fonti luminose prevalentemente in vetro, è da riferire alla voce 6293 I, A (6290 T, 6100 AA). Il trattamento prevede fasi di rottura, triturazione, cernita sia manuale che automatizzata delle diverse tipologie di materiali o componenti presenti. Dalla lavorazione dei RAEE si ottengono materie prime secondarie e/o parti che possono essere trattate ulteriormente (es. batterie, schede elettroniche).
Le fonti luminose, pur costituendo un unico raggruppamento come RAEE, se prevalentemente in vetro sono escluse dall’ambito delle lavorazioni metalliche, e la loro lavorazione va riferita al sottogruppo 7360 I, A (7100 T, AA).
Veicoli fuori uso
I rifiuti provenienti dall’attività di demolizione di veicoli fuori uso (VFU) sono sottoposti a trattamento, in appositi impianti, di riduzione dimensionale, selezione e pressatura, finalizzato al recupero o al reimpiego delle diverse componenti merceologiche (es: plastica, metalli, vetro, materiali imbottiti, pneumatici, oli minerali, carburante). Tali impianti ricadono nella voce 6292 I, A (6290 T, 6100 AA).
È compresa nella stessa voce anche l’attività di trasporto di VFU se effettuata dall’azienda che provvederà alla demolizione.
Rifiuti in materie plastiche generiche/plastica dura
I rifiuti da imballaggio in materie plastiche possono provenire da raccolta differenziata urbana o da raccolta da attività produttive, commerciali, ecc..
I rifiuti in materie plastiche che non siano imballaggi, non fanno parte della raccolta urbana che si realizza tramite cassonetti, ma sono conferiti dai cittadini alle isole ecologiche, o possono provenire dalla raccolta urbana dei rifiuti ingombranti o da raccolta da attività produttive, commerciali ecc.. La separazione dei rifiuti in materie plastiche rispetto ad altre tipologie di rifiuti può avvenire presso l’azienda che effettua la raccolta dei rifiuti stessi, e quindi rientrare nelle previsioni del GG 0, o può essere conseguente di operazioni di triturazione/demolizione di altre tipologie di rifiuti (veicoli fuori uso, mobili e infissi, RAEE, ecc.) che permettono di separare una frazione costituita dalle materie plastiche.
Il trattamento dei rifiuti in materie plastiche, provenienti da selezione o da demolizione di altri rifiuti, si realizza in genere con processi di triturazione, che può venire preceduta o seguita da fasi di lavaggio, vagliatura, selezione sul materiale stesso. Il riferimento per queste lavorazioni è al sottogruppo 2180 I, A (2197 T; 2100 AA).
Pneumatici fuori uso (PFU)
I pneumatici fuori uso possono essere il prodotto di lavorazioni da officina meccanica, gommista, o provenire dallo smontaggio di veicoli fuori uso. In genere vengono ritirati presso i produttori da aziende specializzate: non si possono quindi applicare le voci del grande gruppo 0.
Lo smaltimento degli pneumatici fuori uso avviene tramite processi di triturazione, che portano alla separazione di gomma, metallo, e altri materiali. La voce di riferimento per questa lavorazione è al sottogruppo 2180 I, A (2195 T, 2100 AA). Lavorazioni ulteriori sui materiali ottenuti, anche se effettuate dalla stessa azienda, vanno alle specifiche voci.
Gomma
Gli oggetti in gomma che entrano nel processo di riciclo sono in genere o nella categoria degli ingombranti, o provengono da attività produttive. È possibile che oggetti in gomma siano conferiti insieme agli oggetti in materie plastiche presso le isole ecologiche.
Il trattamento di rifiuti in gomma è simile a quello dei rifiuti in materie plastiche. L’attività è da riferire al sottogruppo 2180 I, A (2195 T, 2100 AA).
I trattamenti di recupero della gomma effettuati da aziende che producono oggetti utilizzando la gomma riciclata, rientrano nei riferimenti specifici per le produzioni finali.
Materassi e imbottiture in materiali sintetici
La raccolta di materassi e imbottiture rientra nella raccolta di ingombranti se fa parte del ciclo completo di un’azienda di igiene ambientale, e quindi da riferire al grande gruppo 0, o può trattarsi di raccolta di materiali selezionati presso i
produttori/rivenditori, ad es. i materassi ritirati per l’acquisto di nuovi, o le imbottiture provenienti dalla demolizione di autoveicoli.
La triturazione di materassi e imbottiture in materie sintetiche e lattice è da riferire al sottogruppo 2180 I, A (2195 T, 2100 AA). Questa attività porta alla separazione di materiali diversi (fibre tessili e stoffe, metalli, fibre o fiocchi in materie plastiche, ecc.) che possono essere avviati a trattamenti successivi da riferire alle specifiche voci.
Legno e affini
Il legno può provenire sia da imballaggi, sia da mobili, infissi o altri manufatti in legno.
Il legno da riciclare può seguire o un percorso di recupero della funzione, tramite aziende spesso artigianali che effettuano la riparazione e il riuso degli oggetti stessi (es i pallet trasformati in elementi di arredo, la riparazione e ricostruzione di mobili), o altrimenti può seguire un percorso di recupero come materia prima secondaria per la produzione di trucioli, pellet, pannelli o carta.
Nel caso del riuso la lavorazione si può riferire alle diverse voci relative ai prodotti realizzati (mobili, elementi di arredo, infissi, giochi, oggetti artistici, ecc.).
Nel caso invece di un recupero del legno come materia prima secondaria, possono presentarsi diverse possibilità riferibili a voci diverse del grande gruppo 5, a seconda delle diverse lavorazioni e dei prodotti realizzati (ad es, truciolo o farina di legno, pasta di legno, pannelli, spezzature o pellet).
Sughero
Il sughero può essere riciclato, ottenendo dalla lavorazione del rifiuto selezionato altri prodotti in agglomerato di sughero. Questo materiale non è generalmente oggetto di raccolta differenziata urbana, ma viene raccolto presso centri specializzati (gli oggetti in sughero devono essere differenziati sulla base del legante presente).
Il riutilizzo avviene attraverso triturazione e successiva agglomerazione. La sola triturazione si può comunque riferire al sottogruppo 5320 I, A. La produzione di manufatti tramite agglomerazione dipende dal legante utilizzato e dal tipo di lavorazioni effettuate.
Nelle gestioni Terziario e Altre Attività mancano i riferimenti specifici, per la triturazione è possibile il riferimento ai gruppi 5200 T e 5100 AA.
Carta
La carta e il cartone costituiscono una vasta categoria merceologica, la cui provenienza nell’ambito dei rifiuti si riconduce principalmente a tre tipologie: imballaggi, pubblicazioni, carta da uso ufficio. Sulla carta può essere effettuata una selezione successiva alla raccolta, riconducibile alle previsioni del grande gruppo 0; dato che la raccolta differenziata della carta, pur mirata agli imballaggi, porta alla raccolta di anche carta anche delle altre tipologie, la selezione su questo materiale si riferisce tutto alla voce 0423 I, A (0431 T, 0420 AA).
La selezione può essere effettuata anche presso gli utilizzatori, e ne segue il riferimento tariffario. I maggiori utilizzatori sono le cartiere, presenti nei riferimenti 2212 I, 2220 A (2200 T, AA).
La carta da raccolta differenziata può anche essere utilizzata come componente in altri processi produttivi.
Prodotti chimici (generale)
I trattamenti di recupero dei prodotti chimici, quando non si tratta di tipologie di sostanze o di processi citati in voci specifiche, rientrano nella voce generale 2111 I, A (2110 T, 2100 AA).
Oli esausti (minerali)
La raccolta degli oli minerali esausti viene effettuata da aziende specifiche, che lo ricevono dai produttori o lo prelevano da punti di raccolta.
Il trattamento, a sé stante, degli oli minerali esausti, attraverso processi di distillazione, trova riferimento alla voce 2145 I, 2111 A (2110 T, 2100 AA).
Nel caso l’azienda che effettua il trattamento / la rigenerazione utilizzi l’olio ottenuto per realizzare ulteriori produzioni, la voce da applicare è quella della produzione finale.
Oli e grassi esausti (vegetali e animali)
Le aziende che effettuano il trattamento, a sé stante, degli oli e grassi di origine vegetale e animale possono in generale trovare riferimento al sottogruppo 2150 I, 2111 A, sottogruppo 2110 T, gruppo 2100 AA.
Nel caso l’azienda utilizzi l’olio rigenerato/trattato per ulteriori produzioni, la voce da applicare è quella della produzione specifica.
Toner e cartucce
Toner e cartucce sono raccolti presso punti di deposito, spesso gestiti da aziende che si occupano anche dello svuotamento, sostituzione degli stessi, o presso negozi che forniscono il servizio di raccolta.
I toner sono rifiuti speciali, e possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda della tipologia. Le cartucce di toner possono venire riciclate per ottenere un recupero di materia e energia, attraverso un processo di triturazione e separazione gravimetrica, che permette di ottenere plastica, metalli e altri materiali. Trattandosi principalmente di oggetti in materie plastiche, il processo fa riferimento al sottogruppo 2180 I, A; voce 2197 T; gruppo 2100 AA.
Rifiuti ospedalieri/sanitari
I rifiuti sanitari possono comprendere rifiuti indifferenziati, rifiuti differenziati, e rifiuti speciali sanitari. I rifiuti possono essere o meno a rischio infettivo, e nel primo caso devono subire processi di sterilizzazione o essere destinati all’incenerimento. I rifiuti non a rischio infettivo sono considerati normali rifiuti e non necessitano di trattamenti particolari.
I rifiuti possono essere smaltiti da aziende specializzate secondo le loro diverse tipologie, che ne effettuino il solo trasporto o che ne effettuino anche la sterilizzazione o il trattamento, oppure essere presi in carico dall’azienda di igiene ambientale locale.
Le operazioni di sterilizzazione o incenerimento svolte all’interno della struttura sanitaria rientrano nella voce dell’attività stessa.
Se insieme all’incenerimento viene effettuato contestualmente un recupero di energia, essa ha autonomia classificativa, e quindi la gestione dell’impianto è da riferire alla voce 0421 I, A (0431 T, 0420 AA).
La sterilizzazione svolta da un’azienda specializzata è prevista alla voce 0422 I, A (0432 T, 0420 AA).
Una categoria particolare di rifiuti che può essere prodotta da un’azienda sanitaria è costituita dai rifiuti radioattivi, a rischio infettivo o meno (vedi sotto).
Rifiuti radioattivi
I rifiuti radioattivi possono provenire sia da attività industriali che da attività sanitarie, di diagnostica o di ricerca. Questa tipologia di rifiuti viene identificata non sulla base del materiale che costituisce il rifiuto, ma sulla base della tipologia del radionuclide presente. Stante la particolare natura di questo rifiuto, la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio, temporaneo o definitivo, sono normati in modo speciale e possono essere effettuati solo da aziende specializzate. Il riferimento in questo caso, per tutte le attività correlate ai rifiuti radioattivi, è ai Gruppi 4500 I, 4200AA. Non sono previste attività sui rifiuti radioattivi da parte di aziende artigiane o del settore terziario, ma in caso di aziende inquadrate nella gestione Artigianato il riferimento sarebbe al gruppo 4100.
Inerti da demolizioni edili
I rifiuti da demolizioni edili sono rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi.
I rifiuti da demolizioni edili inerti, come calcinacci, mattoni, sanitari (senza le parti metalliche o plastiche), tegole, ecc., devono essere avviati a stoccaggio definitivo in aree speciali (discariche di rifiuti inerti) o possono essere riutilizzati in impianti di trattamento specifici, per molteplici usi.
Nel caso lo smaltimento venga effettuato dalla stessa azienda che effettua i lavori di costruzione/demolizione, il trasporto e lo smaltimento sono compresi nella voce della lavorazione. Nel caso sia un’azienda terza ad effettuare il trasporto dal sito di produzione al sito di stoccaggio temporaneo o definitivo, va applicata la voce del trasporto.
I materiali inerti da edilizia possono essere triturati per venire riutilizzati in preparazioni per l’edilizia: le attività di triturazione, cernita, vagliatura ricadono nella voce 7251 I, sottogruppo 7250 A, gruppo 7100 T, AA.
Nel caso gli inerti vengano utilizzati, direttamente o previa triturazione, per altre produzioni o lavorazioni si applicano le voci specifiche (riempimenti, sottofondi stradali, conglomerati, aggregati, ecc.).
Rifiuti contenenti amianto
Nel caso dei rifiuti di materiali contenenti amianto, il riferimento è al sottogruppo 3170 I, A, che prevede sia la rimozione con contestuale messa in sicurezza (sia che il rifiuto derivi da attività di decoibentazione sia che derivi da raccolta di materiale abbandonato su strada) che il trasporto in discarica. Per le gestioni Terziario e Altre Attività il riferimento è alla voce 3100 T, AA. Rientra nella voce del trasporto (9121 I, A, T, AA) il solo trasporto del materiale già messo in sicurezza, svolto da un’azienda che non ha
effettuato né la rimozione che la necessaria messa in sicurezza, ma ha preso in carico il materiale successivamente ad esse.
—
(1) Si indicano sia i riferimenti relativi alle gestioni Industria e Artigianato, sia anche i riferimenti alle gestioni Terziario e Altre attività, per quanto queste ultime non dovrebbero riguardare attività manifatturiere e risultino nella maggior parte dei casi generiche.
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