INAIL – Circolare 28 ottobre 2021, n. 29
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2021.
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 180.
– Legge 28 febbraio 1986, n. 41: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”, con riferimento all’art. 20, comma 6.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, con riferimento all’art. 1, comma 287.
– Delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 20 luglio 2021, n. 205: “Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2021”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 1731, concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2021, adottato sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 20 luglio 2021, n. 205.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° settembre 2021, n. 173 ha fissato, con decorrenza 1° luglio 2021, in euro 263,37, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità.
L’importo è uguale a quello in vigore dal 1° luglio del 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).
In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Decreto 01 settembre 2021, n. 173
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