INPS – Circolare 08 settembre 2021, n. 131

Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. Esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 e dei lavoratori autonomi agricoli dal versamento della contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, modificato, da ultimo, dall’articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni che dispongono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo 16-bis, modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

INDICE

  1. Premessa
  2. Soggetti beneficiari dell’esonero
  3. Misura dell’esonero e risorse stanziate
  4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
  5. Lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero
  6. Modalità di accesso all’esonero, disposizioni transitorie e controlli

6.1 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione privata

6.1.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

6.2 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

6.3 Datori di lavoro privati che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

  1. Istruzioni contabili
  2. Premessa

L’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha disposto, ai commi 1 e 2, che: “1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. 2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020”.

Per espressa previsione normativa resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi.

Successivamente, l’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto al comma 1: “Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020”.

Il decreto-legge n. 137/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, che ha, inoltre, abrogato il decreto-legge n. 149/2020 a decorrere dalla medesima data, disponendo che rimanessero validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge abrogato. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 21 del decretolegge n. 149/2020 sono state recepite dal comma 1 dell’articolo 16-bis del citato decreto-legge n. 137/2020, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 176/2020.

L’Istituto, con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020, in attesa della conversione dei decreti-legge n. 137/2020 e n. 149/2020, ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione dell’esonero in esame.

L’articolo 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 è stato in seguito modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha esteso l’esonero al periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021 e ha subordinato, espressamente, il riconoscimento della misura agevolativa al rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, segnatamente, delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (NOTA 1).

Il riconoscimento dell’esonero in commento anche ai sensi della sezione 3.12 del citato Quadro Temporaneo ha reso necessaria la ridefinizione della procedura di concessione del beneficio, in precedenza disciplinata con riferimento esclusivamente alla sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo. L’Istituto, tenuto conto della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i messaggi n. 2263 dell’11 giugno 2021 e n. 2418 del 25 giugno 2021 – facenti seguito ai messaggi n. 103 del 13 gennaio 2021 e n. 587 del 10 febbraio 2021 – ha comunicato ai contribuenti potenzialmente destinatari dell’esonero il differimento delle scadenze dei versamenti alla definizione della procedura di esonero, per la quale si rinvia al successivo paragrafo 6.

  1. Soggetti beneficiari dell’esonero

L’esonero straordinario dal versamento della contribuzione è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le imprese produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell’epidemia da Covid-19. L’esonero è riconosciuto con riferimento, sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sia per la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura, segnatamente, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L’esonero non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (NOTA 2).

Al riguardo si rappresenta che le aziende interessate dall’esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 sono quelle la cui attività è identificata dagli stessi codici Ateco indicati nell’Allegato 3 del medesimo decreto-legge n. 137/2020, già riportati nell’Allegato n. 1 al messaggio n. 4272/2020, che si allega anche alla presente circolare (Allegato n. 1).

  1. Misura dell’esonero e risorse stanziate

Per espressa previsione del comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020, l’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL, ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 137/2020 e in forza del richiamo alla definizione di “medesimo esonero” di cui al comma 2 dello stesso articolo 16 e di “medesimo beneficio” disposto dal successivo articolo 16-bis.

Inoltre, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sono escluse le seguenti contribuzioni:

– ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circolare n. 40/2018.

L’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento a ciascun mese in cui l’esonero è fruibile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento. Per i lavoratori autonomi agricoli per i quali la contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta in misura ridotta, l’importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L’esonero spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC.

Agli oneri per i benefici di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, valutati, rispettivamente, dal comma 7 dell’articolo 16 in 273 milioni di euro per l’anno 2020 e 83 milioni di euro per l’anno 2021 e, dal comma 3 dell’articolo 16-bis in 112,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34 del medesimo decreto. Alle predette risorse si aggiungono le risorse valutate in 301 milioni di euro per l’anno 2021 per gli oneri derivanti dall’estensione ai medesimi soggetti dell’esonero in trattazione al mese di gennaio 2021, introdotta dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, per i quali si provvede ai sensi dell’articolo 42 del medesimo decreto.

L’ordine di presentazione delle istanze non dà diritto ad alcuna precedenza nell’erogazione del contributo. Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate all’esonero, pari a 385,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 610,8 milioni di euro per l’anno 2021, l’INPS provvede a ridurre l’esonero autorizzato in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto.

  1. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero in esame è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, modificato dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021: “L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″ e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”.

I benefici di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020 sono quindi autorizzati nell’ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (NOTA 3). A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021 è stato precisato che gli aiuti inizialmente riferiti alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, possono essere concessi anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione.

In base alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Come indicato in precedenza, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 19 del decretolegge n. 41/2021, i contribuenti possono accedere all’esonero anche ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo relativa agli aiuti concessi alle imprese sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti. L’esonero ai sensi della sezione 3.12 è vincolato alle seguenti condizioni:

  1. a) l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo;
  2. b) l’aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019;
  3. c) per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro Temporaneo o sostegno da altre fonti. L’intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90 per cento dei costi fissi non coperti. A tal fine, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite, durante il periodo ammissibile, sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell’ambito della misura in esame possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l’importo definitivo dell’aiuto è determinato dopo la quantificazione delle perdite sulla base di conti certificati o, con un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio, in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l’importo finale dell’aiuto sono recuperati;
  4. d) l’importo complessivo dell’aiuto non deve superare i 10 milioni di euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale dei 10 milioni di euro per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  5. e) gli aiuti nell’ambito della misura in esame non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
  6. f) l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’Allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Inoltre, rilevato che l’esonero contributivo in esame è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal citato Quadro Temporaneo, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

Nello specifico, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (NOTA 4) (massimale aiuto concedibile 225.000 euro) la registrazione della misura verrà effettuata nel registro Sian, mentre per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (massimale aiuto concedibile 270.000 euro) la registrazione verrà disposta sul registro Sipa.

Infine, per le attività concernenti i restanti settori produttivi (NOTA 5) (massimale aiuto concedibile 1.800.000 euro) la registrazione della misura sarà effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Per le aziende che accedono all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, i controlli della sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso alla predetta sezione saranno effettuati dalle Istituzioni competenti in materia, individuate d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, si evidenzia che il punto 87, lettera b, del predetto Quadro Temporaneo individua tra le condizioni di ammissibilità degli aiuti sotto forma di costi fissi non coperti (sezione 3.12) la circostanza che l’aiuto sia concesso a imprese che abbiano subito nel periodo ammissibile (1° marzo 2020 – 31 dicembre 2021) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019; la nota n. 75 chiarisce altresì che il periodo di riferimento è “un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021”. Pertanto, dal combinato disposto del punto 87, lettera b), del Quadro Temporaneo e della correlata nota esplicativa n. 75, si evince che per i benefici concessi, tanto nel 2020 quanto nel 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato debba essere sempre con le corrispondenti mensilità dell’anno 2019.

In caso non si riscontrino i requisiti per accedere all’esonero ai sensi della sezione 3.12, l’Istituto provvederà a recuperare l’importo dell’esonero fruito al ricevimento della comunicazione da parte delle Istituzioni competenti relativa all’esito negativo dei controlli.

  1. Lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero

L’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dispone: “Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.

Con i messaggi n. 103/2021 e n. 587/2021, l’Istituto ha fornito le indicazioni per la sospensione della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 in attesa di conoscere l’importo da versare con la predetta rata per effetto dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020. Come precisato in premessa, con i messaggi n. 2263/2021 e n. 2418/2021, è stato comunicato il differimento delle scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione relativa ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

L’importo da versare per la quarta rata del 2020 con scadenza originaria il 16 gennaio 2021, e per la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza il 16 luglio 2021, sarà reso noto agli interessati con specifica comunicazione individuale (c.d. news individuale), nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento dell’importo dovuto.

  1. Modalità di accesso all’esonero, disposizioni transitorie e controlli

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, conforme anche alle disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2021, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con apposito messaggio. L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.

La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli.

Si evidenzia che, nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli importi complessivamente destinati alla misura agevolativa (cfr. il paragrafo 3 della presente circolare), l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.

Facendo seguito a quanto anticipato nei precedenti paragrafi, si evidenzia che con i messaggi n. 2263/2021 e n. 2418/2021, in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, è stato comunicato il differimento delle scadenze dei versamenti per tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero stesso che afferisce alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

In particolare, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme che saranno richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, risultano differiti i termini di versamento – in precedenza sospesi al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 – delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020 con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021 con scadenza 16 luglio 2021.

In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.

Si evidenzia, inoltre, che in attesa della definizione dell’istanza di esonero, il differimento dei versamenti comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende.

Una volta definita l’istanza di esonero con esito positivo, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità rateale ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

Anche dopo l’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’esonero, segnatamente, la verifica della regolarità contributiva e la verifica del codice Ateco che legittima l’accesso all’esonero dichiarato nell’istanza.

Si evidenzia che per le aziende e i lavoratori autonomi in agricoltura che versano la contribuzione agricola unificata l’importo autorizzato sarà ulteriormente ridotto in presenza di situazioni che riducono l’importo tariffato.

In caso di esito negativo dei controlli suindicati, nonché della carenza dei requisiti per accedere all’esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, ovvero in caso di fruizione dell’esonero in misura eccedente a quella spettante (cfr. il paragrafo 4 della presente circolare), l’Istituto provvederà a richiedere il versamento della contribuzione omessa maggiorata delle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 dalle rispettive date di scadenza originaria di versamento.

6.1 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione privata

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”, previa comunicazione dell’accoglimento della istanza e dell’importo autorizzato anche a seguito della sua riduzione proporzionale per insufficienza delle risorse.

Il codice “8J” assume il più ampio significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020”.

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Aziende”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio, ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate.

6.1.1 Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L548”, avente il significato di “esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020 – mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021.

Nel caso in cui le aziende interessate abbiano già assolto l’obbligo contributivo con la presentazione di denunce insolute o parzialmente insolute provvederanno all’invio di un flusso regolarizzativo per ogni mese interessato della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione “L550”, avente il significato di “esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020”, presente all’interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/<CausaleACredito indicando l’importo indicato nell’istanza.

La procedura provvederà alla ricostruzione di una “proposta Vig” a credito dell’azienda, credito che verrà imputato dall’operatore a copertura dei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

6.2 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle per le quali sarà stato attribuito centralmente il codice di autorizzazione di cui al paragrafo 6.1, avranno cura di compilare la ListaPosPA, valorizzando secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato, nella prima denuncia utile, comunque entro quella del mese di competenza ottobre 2021, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “13” avente il significato di “Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020″;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

6.3 Datori di lavoro privati che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8K”, che assume il significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020”, previa comunicazione dell’accoglimento dell’istanza e dell’importo autorizzato anche a seguito della riduzione proporzionale per insufficienza delle risorse.

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Aziende agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione, qualora a seguito degli ulteriori controlli, si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio, ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate.

Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate dall’esonero, è possibile richiederne la compensazione con le consuete istanze disponibili nei “Cassetti Previdenziali”.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto- n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, modificato dall’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37189 – per rilevare lo sgravio di oneri contributivi a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 – art. 16 e 16 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176; Art. 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n.69.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 6. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, ai codici “L548”, avente il significato di “esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 – mensilità di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021” e “L550”, avente il significato di “esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020” in caso di flusso regolarizzativo.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata e per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Note:

(1) Si fa riferimento alla Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 nella versione consolidata a seguito delle modifiche intervenute con Comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

(2) Per una completa disamina dei datori di lavoro privati, cfr. la circolare n. 133/2020 e le circolari ivi richiamate.

(3) La misura di aiuto, autorizzata fino al 31 dicembre 2020 con Decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, è stata successivamente prorogata al 30 giugno 2021 dalla Decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020, e ulteriormente differita al 31 dicembre 2021 dalla Decisione C(2021) 3364 final del 6 maggio 2021.

(4) Si precisa che le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – identificate dal codice ATECO 01.21.00, rientrano nell’ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.

(5) Tra le quali vanno ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali.

Allegato 1

Codici ateco

Articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

– 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

– 02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali

– 03.xx.xx Pesca e acquacoltura

– 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

– 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

– 11.05.00 Produzione di birra

– 46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina

– 46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante

– 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante

– 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

– 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

– 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

– 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.

– 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazioneI
Codice contoGAW37189
Denominazione completaSgravio di oneri contributivi a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 – articoli 16 e 16 bis del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 19 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n.69
Denominazione abbreviata SGRV.ON.CTR.AGR.PESCA ACQ.-A16-16BIS DL 137/2020
Validità e MovimentabilitàMese 09 Anno 2021 /M. P