INPS – Circolare n. 28 del 2 febbraio 2024
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, in vigore dal 1° dicembre 2023
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni applicative dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° dicembre 2023.
INDICE
Premessa
1. Esame delle disposizioni
1.1 Definizioni (art. 1 dell’Accordo)
1.2 Campo di applicazione e inesportabilità (artt. 2, 3 e 4 dell’Accordo)
2. Presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche (art. 5 dell’Accordo)
3. Pagamento delle prestazioni (art. 10 dell’Accordo)
4. Recupero di pagamenti indebiti (art. 8 dell’Accordo)
5. Disposizioni relative agli esami medici (art. 6 dell’Accordo)
6. Assistenza amministrativa, protezione dei dati personali e cooperazione tra le Parti (artt. 7 e 9 dell’Accordo)
7. Ricorsi amministrativi
Premessa
L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, è entrato in vigore il 1° dicembre 2023 (Allegato n. 1).
L’Accordo, in particolare, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, disciplina la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Istituto e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione moldava competente.
1. Esame delle disposizioni
1.1 Definizioni (art. 1 dell’Accordo)
L’articolo 1, nello stabilire le definizioni adottate dai due Paesi ai fini dell’applicazione dell’Accordo, definisce, tra gli altri, i concetti di “residenza” e “dimora”, cui viene attribuito un significato diverso nelle due legislazioni nazionali, con particolare riferimento al concetto di residenza, intesa, per la Repubblica di Moldova, come temporaneo soggiorno in base alla legislazione moldava (cfr. l’art. 1, comma 7, lettera b).
Il medesimo articolo, al comma 3, lettera a), precisa che per la Repubblica di Moldova:
– competente in materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni e gestione dei relativi pagamenti è la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS);
– competente in materia di determinazione dell’invalidità e della capacità lavorativa è il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM).
1.2 Campo di applicazione e inesportabilità (artt. 2, 3 e 4 dell’Accordo)
Il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, la pensione di vecchiaia, ai superstiti e le prestazioni d’invalidità causate anche da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Invece, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica:
a) alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL).
L’Accordo, dunque, regola i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL.
La normativa italiana già prevede l’esportabilità di tali prestazioni, ma l’Accordo consente l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione nazionale della Repubblica di Moldova.
Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo non si applica, invece, all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.
Pertanto, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili nella Repubblica di Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l’Accordo bensì la normativa italiana di riferimento.
Inoltre, tenuto conto che l’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, continua a trovare applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale dispone che, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione (cfr. le circolari n. 45 del 28 febbraio 2003 e n. 35 del 14 marzo 2012, paragrafo 8).
Il campo di applicazione soggettivo dell’Accordo, infine, comprende le persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute in base alla legislazione nazionale di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.
2. Presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche (art. 5 dell’Accordo)
Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all’INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, nel caso di soggetti residenti nella Repubblica di Moldova, o dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia. Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato l’attuale criterio, che prevede la gestione delle domande da parte della Struttura territoriale cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto.
Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all’Istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS, che provvederanno a trasmetterle senza indugio alla CNAS, unitamente ai documenti allegati.
Con successivo messaggio, all’esito della condivisione con le Autorità moldave, saranno fornite le indicazioni relative alla modalità di presentazione delle domande di pensione e l’indicazione della relativa modulistica, anche in considerazione della mancata previsione nell’Accordo di un’Intesa amministrativa di attuazione, come consuetudine per le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
3. Pagamento delle prestazioni (art. 10 dell’Accordo)
Le Istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.
4. Recupero di pagamenti indebiti (art. 8 dell’Accordo)
L’Istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione indebita, può chiedere all’Istituzione competente dell’altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario. L’Istituzione competente dell’altra Parte tratterrà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà l’ammontare trattenuto all’Istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.
5. Disposizioni relative agli esami medici (art. 6 dell’Accordo)
L’articolo 6 dell’Accordo stabilisce il principio della collaborazione amministrativa nel caso in cui siano necessari esami medici ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale di una o di entrambe le Parti. In particolare, tale articolo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, la perizia viene effettuata dall’Istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’Istituzione competente dell’altro Stato. Solo se l’esame medico viene effettuato anche nell’interesse dell’Istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa Istituzione ne sostiene le spese e si limita a trasmettere la perizia medica all’Istituzione dell’altra Parte Contraente.
Trattasi di principi, conformi alle disposizioni dell’Istituto applicative della normativa internazionale in materia di accertamenti sanitari (cfr. la circolare n. 6772 Sn – n. 2060 CENPI/178 del 21 settembre 1976 e la circolare n. 87 del 2 luglio 2010, paragrafo 7), di cui potrebbero beneficiare soggetti che domandino o già percepiscano prestazioni pensionistiche di invalidità.
6. Assistenza amministrativa, protezione dei dati personali e cooperazione tra le Parti (artt. 7 e 9 dell’Accordo)
Le Istituzioni competenti delle Parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni e ad assicurarsi reciproca assistenza e collaborazione gratuita, salvo quanto precisato al precedente paragrafo 5 in materia di esami medici. I certificati e i documenti rilasciati dalle Istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle Istituzioni competenti dell’altra Parte.
Ai fini della corretta gestione delle prestazioni erogate, le Istituzioni competenti potranno stipulare specifici accordi tecnico-procedurali al fine di attivare scambi strutturati di dati, sempre nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali contenute nell’Allegato A dell’Accordo.
7. Ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche moldave pervenuti alle Strutture territoriali competenti di cui al paragrafo 2, dovranno essere tempestivamente trasferiti all’Istituzione moldava competente.
I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche italiane presentati da residenti nella Repubblica di Moldova, sulla base di quanto stabilito con il messaggio n. 4887 del 2 dicembre 2016 per i cittadini residenti in Paesi UE, SEE e Svizzera, nonché in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia, possono essere presentati utilizzando anche un canale diverso da quello telematico RiOL, per il tramite dell’Istituzione moldava CNAS (ad esempio, invio del ricorso cartaceo tramite canale postale, posta elettronica semplice o certificata ecc.). In quest’ultimo caso, la data di presentazione sarà quella di presentazione del ricorso presso l’Istituzione estera. Si rinvia al citato messaggio per le istruzioni necessarie alla gestione dei ricorsi amministrativi pervenuti tramite canali diversi da RiOL e trasmessi da cittadini residenti all’estero per il tramite di Istituzioni estere.
Allegato
(Legge 11 luglio 2023, n. 94)