INPS – Messaggio 02 maggio 2013, n. 7184
Lavoratori agricoli con contratto a tempo parziale. Istruzioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici.
1. Premessa normativa
Con il presente messaggio si riepilogano le disposizioni che si sono succedute nel tempo circa la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori citati in oggetto.
L’art. 7 del d.l. 12/09/1983, n. 463, convertito con legge 11/11/1983, n. 638, nel prevedere, al comma 9, che “ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia…degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983,…il requisito minimo di contribuzione è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa”, ha altresì previsto, al comma 10, che “le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva”.
L’articolo 5, comma 11, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, dispone che “Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, cioè alla data del 6 gennaio 1985.
Con circ. n. 246 del 24/12/1986 sono state date disposizioni per il calcolo dell’anzianità contributiva utile al diritto, dell’anzianità contributiva utile alla misura e per la determinazione della retribuzione media pensionabile.
A partire dal 1998, in virtù della delega prevista dall’art.13, c.7, della legge 24 giugno 1997, n.196 (i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale), la disciplina del lavoro part-time è stato estesa al settore agricolo (circ. 233 del 6/11/1998).
2. Tipologie di part time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale o verticale.
Per denunciare il rapporto di lavoro part-time sono stati previsti sul DMAG due appositi campi, nei quali:
-con il codice 3 oppure 5 viene dichiarato il tipo di part-time effettuato, rispettivamente orizzontale oppure verticale:
-a seconda del codice part-time, oltre al numero delle giornate di lavoro, vengono specificate il numero di ore (in caso di part-time orizzontale) oppure il numero di giornate effettuate (in caso di part-time verticale).
3.Calcolo periodi di lavoro part time
In corrispondenza dei periodi di lavoro a tempo parziale, l’anzianità contributiva deve essere riconosciuta proporzionalmente all’orario effettivamente svolto. Il numero delle giornate così ottenuto si trasforma in settimane moltiplicandolo per il coefficiente di 0,19259 (52/270).
Di conseguenza, il numero delle giornate da utilizzare (ai fini del diritto e della misura nel part-time verticale e ai soli fini della misura nel part-time orizzontale) viene determinato moltiplicando il numero di giornate lavorate per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra il totale delle ore effettuate e il totale delle corrispondenti ore a tempo pieno.
La retribuzione media pensionabile deve essere determinata, in relazione ai periodi di lavoro a tempo parziale, dividendo la somma delle retribuzioni complessivamente percepite per i periodi di lavoro a tempo parziale per il numero delle giornate riconoscibili in base al sopra riferito computo proporzionale (rapporto tra le ore effettivamente lavorate e l’orario a tempo pieno).
Poiché negli archivi centrali risulta carente, per le varie qualifiche professionali, il dato riferito all’orario full-time, si ritiene di adottare per tutti i casi un orario settimanale full-time pari a 39 ore, corrispondenti ad un orario giornaliero di 6 ore e 30 minuti.
Si precisa che i periodi di part-time verticale per gli operai agricoli a tempo determinato devono essere calcolati come periodi di lavoro a tempo pieno e rapportati alle 270 giornate annuali. Per un lavoro stagionale a giornate, infatti, il part-time verticale non sembra avere, ai fini pensionistici, alcuna valenza sostanziale.
4. Riferimento delle eccedenze agli anni successivi
Per i lavoratori agricoli a tempo parziale, l’anzianità contributiva (ai fini del diritto e della misura nel part time verticale e ai soli fini della misura nel part time orizzontale) deve essere annualmente riconosciuta distinguendo due differenti quote:
1) una prima quota, da computarsi proporzionando il numero massimo di giornate accreditabili (270) alla misura percentuale di prestazione lavorativa prevista dal contratto a tempo parziale;
2) una seconda quota, relativa alle giornate in eccedenza da riferire agli anni successivi, da computarsi proporzionando, nella misura percentuale prevista dal contratto part time, le ulteriori giornate che annualmente possono dar luogo ad attività lavorativa.
Esempio. OTI con contratto part time verticale al 64%, il quale ha lavorato nell’anno di riferimento per 200 giornate:
1° quota: 270*64%=173 giornate
2° quota: 42*64%=27 giornate
Di conseguenza, nell’anno di riferimento, all’OTI in questione il trattamento pensionistico verrà calcolato sulla base di un’anzianità contributiva di 173 giornate, mentre potrà essere riferita agli anni successivi l’eccedenza di 27 giornate.
Le eventuali giornate in eccedenza provenienti da anni precedenti a quello di riferimento dovranno essere sommate alla prima quota come sopra calcolata (all’OTI dell’esempio saranno sommate alle 173 giornate).
Ovviamente, l’eccedenza derivante da periodi di attività lavorativa svolta con contratto a tempo pieno, pur se riferita ad anni successivi nei quali l’agricolo ha svolto attività part time, non darà luogo ad alcuna contrazione della suddetta quota.
5. Lavoro a tempo pieno e a tempo parziale nello stesso anno solare
Qualora il lavoratore agricolo dipendente, nell’anno di riferimento, abbia lavorato per un periodo a tempo pieno e per il restante periodo a part time e non possa evincersi altrimenti l’esatto periodo di attività svolta a tempo parziale, si procederà ad una valutazione della media ponderata sull’intero anno dell’attività complessiva svolta.
Si precisa, al riguardo, che la problematica sopra riportata può riscontrarsi per gli OTD, per i quali non è previsto un flusso di dati con dettaglio mensile, mentre per gli OTI è sempre possibile individuare, mese per mese, la tipologia di rapporto di lavoro instaurata.
Esempio : OTD che ha lavorato per 234 giornate, avendo svolto attività con contratto full time dal 1° Gennaio al 30 Giugno dell’anno di riferimento e con contratto part time orizzontale al 50% dal 1° Luglio al 31 Dicembre. L’anzianità contributiva ai fini della misura del trattamento pensionistico va calcolata come se il soggetto in questione avesse svolto per l’intero anno un part time al 75% (234/312=0,75).
La percentuale di lavoro svolto nell’anno è in tal caso ricavabile sommando le ore lavorate in part time orizzontale a quelle attribuite nel periodo a tempo pieno e dividendo il risultato per il numero di ore previste in caso di svolgimento di attività lavorativa per l’intero anno a tempo pieno.
6. Gestioni autonome
In presenza di trattamenti a carico delle gestioni art/com, continuano a trovare applicazione le regole generali, talché le giornate lavorate saranno proporzionate alla misura percentuale di prestazione lavorativa prevista dal contratto a tempo parziale e il risultato si trasformerà in settimane moltiplicandolo per i consueti coefficienti.
Per quanto concerne i trattamenti a carico della gestione CD/CM, si ricorda che le giornate ai fini del diritto non possono superare le 156 annue, cui corrispondono 52 settimane di contribuzione.
Per tutte le gestioni autonome, ai fini della misura dei trattamenti, la determinazione delle annate agrarie deve essere riproporzionata in relazione alla percentuale di part time (es. l’annata agraria in presenza di un part time al 50% sarà computata sulla base di un coefficiente di 0,5 anziché 1).
Ad esempio, in presenza di un part time orizzontale al 50% con 200 giornate lavorate, dovranno considerarsi nell’anno in questione:
– per il diritto 156 giornate, pari a 52 settimane
– per la misura 100 giornate, da contrarsi sulla base di una capienza massima di 26 settimane (l’annata agraria sarà computata sulla base di un coefficiente di 0,5).
7. Contribuzione figurativa
Attualmente la contribuzione figurativa dei lavoratori agricoli diversa da ds/ts e is viene accreditata a settimane e non a giornate, di conseguenza è necessario operare detta trasformazione per rendere omogeneo l’estratto conto ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva e della retribuzione pensionabile degli stessi. Successivamente si opererà la conseguente riduzione in base alla percentuale di part time.
Nell’ambito del FPLD:
– per il calcolo dell’anzianità contributiva le settimane vengono trasformate in giornate moltiplicandole per 6; successivamente queste seguono la stessa disciplina delle altre giornate agricole (diritto, misura, trasferimento eccedenze)
– per il calcolo della retribuzione pensionabile deve sommarsi la retribuzione delle giornate lavorate + la retribuzione delle giornate figurative (sulla base della retribuzione giornaliera delle giornate lavorate) + la retribuzione delle giornate riconosciute a copertura del periodo d’iscrizione.
Es. OTI anno 2008 con part time al 50%, gg 100 + 1 settimana figurativa
Il valore della retribuzione pensionabile sarà pari alla retribuzione delle 100 giornate + la retribuzione delle sei giornate figurative (sulla base della retribuzione giornaliera delle 100 giornate) + la retribuzione delle giornate riconosciute a copertura del periodo d’iscrizione
Le giornate sono 100 da ridurre a 50 (100*0,50)
Le giornate figurative sono 6 da ridurre a 3 (6*0,50)
Le settimane del periodo d’iscrizione sono 52 da ridurre a 26 (52*0,50)
Le settimane figurative sono 1 da ridurre a 0,50 (1*0,50)
Le giornate di copertura del periodo d’iscrizione sono 270 da ridurre a 135 (270*0,50)
Le giornate da riconoscere a copertura sono [(135/26) – (50/26)]*25,50 = 3,27*25,50 = 83
Nell’ambito delle gestioni autonome:
– per il calcolo dell’anzianità contributiva le settimane non subiscono trasformazioni; ai fini della misura sono ridotte per la % del part-time (solo part-time orizzontale);
– per il calcolo della retribuzione pensionabile vale quanto detto per il FPLD, salvo l’integrazione delle giornate di copertura nei limiti, a seconda delle categorie, delle 104, 156, 312.
8. Esempi
ES. 1) OTI con contratto part-time orizzontale al 64% (ore totali lavorate 1298), il quale ha lavorato nell’anno di riferimento per 312 giornate:
GG LAV | ORE LAV | GG DIRITTO | GG MISURA | GG DIRITTO ECCEDENTI | GG MISURA ECCEDENTI | GG DIRITTO TRASFERITE | GG MISURA TRASFER. |
312 | 1298 | 312 | 200 | 42 | 0 | 42 | 0 |
Le giornate eccedenti i periodi di riferimento possono essere trasferite in annate successive a condizione che negli anni in parola risultino accreditate almeno 30 giornate; le giornate così determinate alimentano le anzianità contributive a cui si riferiscono (diritto e misura).
Per la determinazione della retribuzione media pensionabile le settimane del periodo di riferimento vengono ridotte in base al rapporto tra le ore effettivamente lavorate e l’orario a tempo pieno; per l’annata agraria in esame le settimane da 52 sono ridotte a 34(52*0,64), con una retribuzione pensionabile pari a quella denunciata dal datore di lavoro.
In caso di part-time orizzontale la contribuzione figurativa agricola, anche quella attribuita alla gestione agricola, viene trattata con le modalità sopra descritte.
ES. 2) OTI con contratto part-time verticale al 64%, il quale ha lavorato nell’anno di riferimento per 200 giornate:
GG LAV | ORE LAV | GG DIRITTO | GG MISURA | GG DIRITTO ECCEDENTI | GG MISURA ECCEDENTI | GG DIRITTO TRASFERITE | GG MISURA TRASFER. |
200 | – | 173 | 173 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Per la determinazione della retribuzione media pensionabile anche le settimane del periodo di riferimento vengono ridotte in base al rapporto tra le giornate del periodo a part-time e le giornate del periodo full-time; per l’annata agraria in esame le settimane da 52 sono ridotte a 34 (52*0,64), con una retribuzione pensionabile pari a quella denunciata dal datore di lavoro.
In caso di part-time verticale, la contribuzione figurativa agricola va calcolata come sopra indicato.
ES. 3) OTD con contratto part-time orizzontale e full-time (Ore full-time=numero gg x 6,5)
MESE ANNO | COD PARTTIME | GG LAV | ORE | RETR |
07/2003 | 3 | 7 | 33 | 219 |
08/2003 | 3 | 6 | 43 | 253 |
09/2003 | 3 | 8 | 43 | 253 |
10/2003 | – | 7 | 45,5 | 238 |
11/2003 | – | 8 | 52 | 386 |
Nel caso sopra descritto, si procede alla riduzione delle giornate lavorate sulla base della media ponderata sull’intero anno dell’attività complessiva svolta.
Tot gg 36 (part-time + full-time); tot ore 216,5 (part-time + full-time); tot ore full-time 234 (36×6,5) Coeff riduzione = ore lavorate/ore fulltime
216,5/234 = 0,925
Gg diritto = 36
Gg misura = 34 (36 x 0,925)
Settimane del periodo di riferimento per il calcolo delle retribuzione media pensionabile = 48
(sett. annata agraria* coeff. riduzione = 52*0,925)
Giornate utili per il calcolo della retribuzione pensionabile nel sistema retributivo = 250
(48*5.19); 34 gg + 216 gg di integrazione a copertura piena del periodo d’iscrizione.
La retribuzione pensionabile del periodo è calcolata moltiplicando la retribuzione giornaliera delle 34 giornate per 250.
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