INPS – Messaggio 03 aprile 2019, n. 1353
Mancata proroga del beneficio “contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all’infanzia” di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), non ha previsto il rinnovo del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017-2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio in oggetto.
Con il presente messaggio si forniscono le informazioni rivolte alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo di cui trattasi.
2. Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del Libretto Famiglia
Le madri beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, secondo le disposizioni di cui al messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018.
Si precisa che la c.d. appropriazione del bonus (anche per le domande in istruttoria alla data del presente messaggio) e l’utilizzo dello stesso sarà possibile improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.
Qualora, alla predetta data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. A tal proposito, si ribadisce che il beneficio in questione è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.
Conseguentemente la procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
3. Contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (cd. Asili nido)
Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine.
Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.
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