INPS – Messaggio 17 aprile 2018, n. 1654
Recupero indebiti e certificazione fiscale: precisazioni nel caso di pagamento con rimessa in denaro
A far data dal 28 febbraio 2018, l’Istituto ha provveduto a rendere disponibili, nella consueta modalità telematica, le Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS) 2018 di tutti i soggetti sostituiti (cfr. il messaggio n. 1073 del 9 marzo 2018).
Facendo riferimento al messaggio n. 1359 del 28 marzo 2017, si comunica che anche quest’anno la procedura “Recupero Indebiti” (RI), nel caso di pagamento effettuato nel 2017 con “rimessa in denaro”, ha trasmesso alla Piattaforma fiscale tutte le informazioni utili alla predisposizione della CUS 2018.
Pertanto, se per i soggetti che nell’anno d’imposta 2017 hanno percepito un reddito dall’Istituto la procedura RI qualifica gli importi pagati come oneri deducibili dal reddito, la Piattaforma fiscale deduce detti importi dall’imponibile fiscale complessivo, fino a capienza, al fine di rideterminare in capo al contribuente il beneficio fiscale dell’onere deducibile.
Tale onere, escluso dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della CUS 2018, è stato certificato complessivamente nel punto 431 e specificato nei successivi punti da 432 a 437 della certificazione stessa. Infine, con l’annotazione codice “AR” il contribuente è stato informato che il suddetto onere non va riportato nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il reddito complessivo percepito nell’anno d’imposta 2017 sia incapiente per il recupero dell’onere in questione, l’Istituto ha certificato rispettivamente nel punto 431 della CUS 2018 la parte di onere deducibile che ha trovato capienza nei redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 e, nel punto 440, l’eventuale residuo importo di onere deducibile, non escluso dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, che il contribuente potrà vantare in sede di dichiarazione dei redditi.
In quest’ultimo caso, con il codice “CG” nelle annotazioni, l’Istituto ha informato il contribuente della possibilità di fruizione della quota non dedotta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riportando tale onere negli anni successivi o chiedendo il rimborso dell’imposta corrispondente.
Fermo restando che la procedura “RI” ha trasmesso alla Piattaforma fiscale i dati riferiti ai pagamenti così come descritti in procedura, si individuano di seguito alcune particolari circostanze e si forniscono le dovute precisazioni e istruzioni.
- Pratiche di indebito acquisite manualmente con errata descrizione degli importi deducibili/non deducibili.
E’ stato segnalato che, in talune circostanze, nella fase di acquisizione manuale delle pratiche di indebito, l’importo del debito è stato descritto erroneamente come “deducibile” o “non deducibile”.
L’errata acquisizione delle suddette informazioni ha determinato la gestione fiscale non corretta degli importi restituiti ed è, pertanto, indispensabile procedere alla rettifica della CUS 2018. A tal fine i dati corretti dagli operatori delle Strutture territoriali dovranno essere nuovamente trasmessi alla Piattaforma fiscale.
Per consentire la correzione e la suddetta ritrasmissione, le Strutture potranno intervenire puntualmente sulle singole pratiche che rispondano alle seguenti caratteristiche:
– acquisizione manuale;
– presenza di almeno un pagamento con “rimessa in denaro” effettuato nel 2017.
Per le pratiche in argomento sarà, infatti, possibile procedere alla rettifica delle informazioni riferite alla deducibilità/non deducibilità dell’importo del debito. La variazione delle informazioni avrà effetto sulla pratica di indebito e determinerà la trasmissione di un nuovo flusso di dati alla Piattaforma fiscale ai fini della rettifica della Certificazione Unica Sintetica.
Si precisa che gli interventi di modifica in procedura “RI” saranno possibili fino al 19 maggio p.v.
- Pagamenti con “rimessa in denaro” effettuati nel 2017 e contabilizzati dopo la trasmissione alla Piattaforma fiscale.
Anche in questo caso sarà necessario procedere alla rettifica della CUS 2018.
La procedura “RI”, a seguito della contabilizzazione, trasmetterà nuovamente alla Piattaforma fiscale tutti i dati riferiti:
- alle nuove posizioni non trasmesse alla Piattaforma fiscale;
- alle posizioni di soggetti già trasmesse alla Piattaforma, ma incomplete.
Anche in questa circostanza la Piattaforma fiscale elaborerà nuovamente le informazioni ricevute entro il 24 maggio 2018 e procederà ad emettere la CUS 2018 rettificata.
- Soggetti non sostituiti
I soggetti non sostituiti che, non avendo percepito redditi dall’Istituto, non hanno una Certificazione Unica Sintetica, possono chiedere alle Strutture territoriali il rilascio di un’apposita dichiarazione nel caso in cui abbiano effettuato nel corso del 2017 pagamenti in favore dell’Istituto con rimessa in denaro, qualora gli importi pagati siano deducibili dall’imponibile fiscale.
Per il rilascio della dichiarazione in parola le Strutture territoriali utilizzeranno il modello allegato al presente messaggio (allegato 1).
L’elenco dei soggetti non sostituiti sarà messo a disposizione delle Strutture territoriali nella procedura “RI”, mediante la funzionalità “Report di Sede_Liste di utilità_ Soggetti non sostituiti 2017”.
Allegato
SEDE
Dichiarazione relativa a restituzione di somme indebite ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR
Si certifica che il/la sig./sig.ra ____________________________________________ nato/a il ___/____/________ a _______________________________________ codice fiscale ______________________________ ha restituito a questo Istituto, nell’anno d’imposta 2017, la somma imponibile di euro ________,__ indebitamente percepita.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Il Direttore Nome/Cognome____________________
Data __________
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