INPS – Messaggio 17 novembre 2022, n. 4166
Articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni. Disposizioni operative
L’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, per l’anno 2020, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare (ANF), nel rispetto del limiti di spesa pari a 1,5 milioni di euro e per un massimo di dodici mesi.
Il comma 2-bis dell’articolo 49 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha rifinanziato per l’anno 2021 le misure per il sostegno al reddito introdotte dalla normativa di cui al primo periodo, per un importo pari a 1,5 milioni di euro a valere sul Fondo del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo la proroga dell’indennità in parola per l’anno 2021.
Da ultimo, l’articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, inserito, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successivamente modificato dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, ha previsto che, nelle more del recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, può essere concessa dall’INPS, nel periodo dal 16 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, un’ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità con l’indennità di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1.
Tanto premesso, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Regione Liguria può concedere l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per periodi fino al 31 dicembre 2022, seguendo le medesime modalità operative e gestionali illustrate nella circolare n. 121/2020 e nel messaggio n. 311/2022, concernenti la normativa di cui al citato articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020.
Pertanto, la prestazione in argomento è prorogata fino al 31 dicembre 2022 e viene autorizzata con decreto della Regione Liguria, che procederà a inviare all’Istituto il decreto esclusivamente per il tramite del sistema informativo dei percettori (SIP) e utilizzando il numero di decreto convenzionale “30001”.
Si precisa che tale indennità continuerà a essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell’attuale concessione alla società Funivie S.p.A. in liquidazione. Sul punto si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative con successivo messaggio.
Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerata impregiudicata l’incompatibilità con altri trattamenti di integrazione, compresi quelli a carico dei Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con l’indennità NASpI, la misura in oggetto è da intendersi prevalente rispetto ai trattamenti di integrazione salariale e operante anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione in essere, nel caso in cui il lavoratore venga assunto da un nuovo soggetto datoriale e posto da quest’ultimo in sospensione.
Infine, l’articolo 16, comma 3 sexies, del decreto-legge n. 121/2021, ha disposto che:
“L’indennità è riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per l’anno 2021 e di 1 milione di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l’anno 2021 e a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l’esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni”.
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