INPS – Messaggio n. 1604 del 3 maggio 2023

Articolo 10, commi 9 e 10, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Proroga del termine per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, ai sensi dell’articolo 42-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazione, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni – Istruzioni operative e contabili

1. Premessa

L’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, entro la medesima data del 21 dicembre 2020 (NOTA 1), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con riferimento ai medesimi soggetti sopra richiamati, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 42-bis in argomento ha previsto altresì la facoltà di effettuare il versamento del 50% delle somme oggetto della sospensione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Si ricorda inoltre che, in favore dei soggetti svolgenti attività economica, l’articolo 42-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104/2020, e successive modificazioni, ha riconosciuto la riduzione dell’onere contributivo nella misura del 40% “nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura”.

Pertanto, per i predetti soggetti, il riconoscimento della riduzione dell’onere contributivo nella misura del 40% è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis. A tale fine, i soggetti per avvalersi dell’agevolazione de qua dovevano presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’Istituto ha fornito le indicazioni relative alle richiamate misure contenute nella previsione normativa di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 con la circolare n. 158/2020. Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che l’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 49 del 27 febbraio 2023, ha modificato – con specifico riferimento alla data e alle modalità precedentemente fissate per la ripresa dei versamenti sospesi – le previsioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 42-bis in commento.

Nel dettaglio, la novella normativa ha disposto che il termine per i versamenti di cui ai predetti commi 1 e 1-bis dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 è prorogato alle seguenti date:

a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;

b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La ripresa dei versamenti – senza applicazione di sanzione e interessi – potrà essere effettuata in unica soluzione entro i termini sopra evidenziati oppure mediante rateizzazione, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, per le somme di cui alla precedente lettera a), e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per le somme di cui alla menzionata lettera b). In caso di ripresa dei versamenti mediante rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra riportati (30 giugno 2023 e 30 novembre 2023).

A tale fine, i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione de qua devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima del 5 aprile 2023.

Da ultimo, si sottolinea che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

2. Soggetti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14

La proroga del termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020, disposta dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022, trova applicazione nei riguardi dei soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa e rientranti nelle seguenti categorie:

– datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);

– lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);

– committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

Il provvedimento in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel territorio in trattazione. Si sottolinea altresì che la proroga in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel medesimo territorio.

3. Modalità di versamento dei contributi sospesi

Di seguito si illustrano le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione dei contributi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori). Si rammenta che, in caso di rateizzazione, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

3.1 Datori di lavoro con dipendenti

Come specificato al paragrafo 3.1 della circolare n. 158/2020, le cui indicazioni operative si intendono qui confermate, le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati alla sospensione dei contributi sono state contraddistinte dal codice di autorizzazione “7X”, attribuito centralmente, avente il significato di “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Azienda interessata alla sospensione dei contributi per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.

L’apposizione del codice di autorizzazione “7X” ha comportato la sospensione del versamento contributivo per i periodi di paga da dicembre 2017 a novembre 2020.

Pertanto, al pari di quanto previsto per i versamenti che dovevano essere effettuati entro l’8 gennaio 2021, i versamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati, alle scadenze così come modificate dalla proroga in oggetto, secondo le modalità di seguito riportate.

Versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020:

– per i crediti ancora in fase amministrativa, mediante modello F24, utilizzando la causale contributo “RC01”;

– per i crediti già affidati all’agente della riscossione, mediante versamento direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

Per i versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare, indicata nella circolare n. 158/2020, è “DM10”.

Come precisato al paragrafo 1 del presente messaggio, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020 – con specifico riguardo al 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 – dispone altresì che rimane salva la facoltà di avvalersi della rateizzazione prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 97 del medesimo decreto-legge n. 104/2020.

I versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, devono essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973). Sul punto si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020.

3.2 Artigiani e commercianti

La ripresa dei versamenti in oggetto – senza l’applicazione di sanzione e interessi – potrà essere effettuata in unica soluzione oppure mediante rateizzazione, secondo le modalità ed entro i termini evidenziati al precedente paragrafo 1.

Come indicato al paragrafo 3.2 della circolare n. 158/2020, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020.

A tale fine, i contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dilazioni” > “Mod. F24 Lampedusa/Linosa”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato da utilizzare per il versamento.

Per i crediti già affidati all’agente della riscossione il versamento deve essere effettuato direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

3.3 Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Come già illustrato nella circolare n. 158/2020, nei confronti dei committenti sono sospesi i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 20 dicembre 2020 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo dicembre 2017 – novembre 2020.

Per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari della sospensione si prevede che i soggetti committenti dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> il valore 35, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, concernenti la sospensione dei termini ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e prorogato con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Validità dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2020”.

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi oggetto della sospensione in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come sopra previsto, provvederanno entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio alla modifica dei medesimi flussi.

I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato alla sospensione, la “Sezione INPS” del modello F24, come indicato nella tabella sottostante.

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
 CXX/C10 mm/aaaamm/aaaa 

I contributi per i quali è stato emesso il relativo “Avviso di Addebito” devono essere versati presso l’agente della riscossione con le modalità previste nell’Avviso medesimo.

Nei confronti dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti relativi al primo acconto per l’anno 2018 e al saldo 2017 (scadenza 2 luglio 2018), al secondo acconto per l’anno 2018 (scadenza 30 novembre 2018), al primo acconto per l’anno 2019 e al saldo 2018 (scadenza 17 giugno 2019), secondo acconto per l’anno 2019 (scadenza 2 dicembre 2019), al primo acconto per l’anno 2020 e saldo 2019 (scadenza 16 giugno 2020), al secondo acconto 2020 (scadenza 30 novembre 2020).

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato alla sospensione, la “Sezione INPS” del modello F24, come indicato nella tabella sottostante.

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
 PXX/P10  mm/aaaamm/aaaa 

3.4 Datori di lavoro che assumono manodopera agricola

Come specificato in premessa, per datori di lavoro che assumono manodopera agricola interessati dalla sospensione in oggetto è stata disposta dalla norma in esame la proroga alle seguenti date:

a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;

b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

La ripresa dei versamenti – senza applicazione di sanzione e interessi – potrà essere effettuata in unica soluzione, entro i termini sopra evidenziati, oppure mediante rateizzazione, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, per le somme di cui alla precedente lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per le somme di cui alla menzionata lettera b).

In caso di ripresa dei versamenti mediante rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i suddetti termini sopra riportati (30 giugno 2023 e 30 novembre 2023).

Si riportano di seguito le modalità per eseguire i versamenti contributivi oggetto di sospensione:

– per i crediti ancora in fase amministrativa da pagare mediante modello F24, devono essere utilizzate le codeline originarie della tariffazione;

– per i crediti già affidati all’agente della riscossione, il versamento deve essere effettuato direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

I versamenti delle rate inerenti alla sospensione in esame, riferite all’anno 2020, dovranno essere effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione individuale “News individuale” nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

3.5 Lavoratori agricoli autonomi

La sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare riguarda i versamenti relativi alle rate in scadenza dal 16 gennaio 2018 al 16 novembre 2020.

I versamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute, e alla data del 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le codeline ricevute con le tariffazioni originarie (date prorogate rispetto all’originaria prevista dalla circolare n. 158/2020 all’8 gennaio 2021).

I versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, dovranno essere effettuati mediante modello F24, utilizzando la codeline ricevuta con la comunicazione individuale “News individuale” nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

I contributi per i quali è stato emesso “Avviso di Addebito” devono essere versati presso l’agente della riscossione con riferimento ai soli articoli relativi alla quota contributiva.

3.6 Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico

Come indicato nella circolare n. 158/2020, sono oggetto di sospensione i versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale 1° dicembre 2018 – 21 dicembre 2020. Per quanto riguarda i datori di lavoro domestico in tale arco temporale sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi dal quarto trimestre 2018 al terzo trimestre 2020.

La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, ha operato anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, avevano ricevuto dall’Istituto la lettera di accoglimento in cui veniva indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati con le modalità ed entro i termini indicati nel paragrafo 1 del presente messaggio. Per effettuare il pagamento, i datori di lavoro domestico devono utilizzare il modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni.

Sede InpsCausale ContributoMatricola Inps/codice Inps/filiale aziendaPeriodo Importi a debito versati
dalal
 DOM1   
      

4. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili degli eventi amministrativi definiti nel presente messaggio e per i quali la norma di cui all’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023, ha previsto la proroga dei versamenti per ciascuna gestione interessata alle date del 30 giugno 2023 e del 30 novembre 2023, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 158/2020, e in particolare per la parte afferente le modalità di versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro da versare entro l’8 gennaio 2021, come definite nel paragrafo 3.1, si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 2871/2020.

Di seguito si riepilogano i conti da movimentare per ciascuna gestione.

– Contributi dovuti dai datori di lavoro

Il recupero dei contributi sospesi e contabilizzati ai conti in uso, GPA00133-GPA00134-GPA00135-GPA00136-GPA00137-GPA00138-GPA00139-GPA00141, verrà rilevato in contropartita (sezione AVERE), dei conti citati.

– Contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti

Il versamento dei contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti se effettuato in unica soluzione avverrà:

– per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072 (contributi oltre il minimale);

– per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale);

– o, se effettuato ratealmente, per gli artigiani al conto esistente ARR 52055, e per i commercianti al conto in essere COR 52055.

– Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Ai fini del recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata dovrà essere richiamato il conto in uso PAR 52010.

– Datori di lavoro che assumono manodopera agricola e lavoratori agricoli autonomi

Il recupero dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione degli agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, andrà imputato ai conti già esistenti distinti per le diverse categorie:

– GPA 54031, per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari (PC/CF);

– GPA 54032, per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);

– GPA 54033, per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).

– Contributi dovuti dai datori di lavoro domestico

Il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico avverrà al conto in uso GPA 54028.