INPS – Messaggio 18 luglio 2022, n. 2864

Articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero contributivo per le società cooperative costituitesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) ha previsto che, al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, “è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L’esonero è quindi rivolto, secondo il disposto del richiamato articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla n. 134/2012, alle piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto. Per come configurata, l’agevolazione in oggetto è connotata da profili di selettività e, in quanto tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al riguardo si rappresenta che, con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, subordinandola altresì al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).

La citata decisione europea prevede espressamente la concedibilità dell’esonero in trattazione entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo.

Con il presente messaggio si forniscono pertanto le indicazioni riguardanti le modalità di applicazione dell’esonero per le sole società cooperative costituitesi entro la suddetta scadenza.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione le società cooperative che si siano costituite, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, vale a dire le società cooperative costituite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (c.d. workers buyout).

Ciò premesso, sulla base delle informazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sviluppo economico, alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione della previsione in trattazione è stato già attribuito – entro il 30 giugno 2022 – da parte dell’Istituto il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.

Il predetto CA è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione (ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decretolegge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il c.d. Temporary Framework, a cui la  misura in trattazione è stata subordinata.

A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto a individuare la platea dei beneficiari della misura, è consentito alle cooperative di beneficiare dell’esonero spettante secondo le indicazioni di seguito riportate.

3. Assetto e misura dell’esonero

L’agevolazione in trattazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La suddetta misura è riconosciuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa.

Ai fini della determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in  misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

4. Modalità di quantificazione dell’esonero

Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA “8Y” di cui sopra ai fini della legittima fruizione della misura di esonero in trattazione, i soggetti interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società  cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

La Struttura territoriale interessata dovrà conseguentemente verificare che il suddetto CA “8Y” sia stato correttamente attribuito, nonché dovrà analizzare la coerenza dei dati dichiarati.

Laddove quanto dichiarato risulti coerente, la Struttura territoriale competente potrà modificare la decorrenza del CA, garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.

Si ricorda che la platea dei destinatari della misura è stata individuata in base alle informazioni fornite al riguardo dal MISE.

Pertanto, le Strutture territoriali non potranno attribuire il suddetto CA a destinatari differenti rispetto a quelli già individuati.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta.

5. Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dall’articolo 1, comma 254, della legge di Bilancio 2022.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dall’articolo 1, comma 254, della legge di Bilancio 2022, si rammenta che l’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo previsto all’articolo 1, comma 253, della legge di Bilancio 2022, in quanto relativo alle sole società cooperative costituite dai cosiddetti workers buyout, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 12 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022.

Il beneficio in argomento è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– siano concessi entro il 30 giugno 2022.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, inoltre, che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

7. Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo in trattazione si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale.

In ragione dell’entità della misura, la stessa non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “8Y”, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 253, della legge di Bilancio 2022, valorizzeranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione del presente messaggio, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L568”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;

– con il codice di nuova istituzione “L569”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

9. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo oggetto del presente messaggio, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il conto:

GAW37225 – esonero totale dei complessivi contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi, a favore delle piccole imprese costituitesi dal 1° gennaio 2022 in forma di società cooperative – articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro con i codici “L568” per il periodo corrente e “L569” per gli arretrati, secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.

[1] La Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 alla quale si fa riferimento è quella nella versione consolidata a seguito delle modifiche intervenute con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 del 18 novembre 2021.

Allegato 1

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazioneI
Codice contoGAW37225
Denominazione completaEsonero totale dei complessivi contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi, a favore delle piccole imprese costituitesi dal 1° gennaio 2022 in forma di società cooperative – articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Denominazione abbreviata SGR.ON.CTR.SOC.COOPERAT-ART.1,CO253 L234/21
Validità e movimentabilità07/22-P10