INPS – Messaggio 22 dicembre 2020, n. 4805

Regolamentazione comunitaria. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea. Legislazione applicabile. Chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro nel Regno Unito il cui termine è successivo alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020)

A seguito del recesso (c.d. Brexit) del Regno Unito dall’Unione europea e dell’entrata in vigore del relativo accordo di recesso, con circolare n. 16 del 4 febbraio 2020 sono state fornite dall’Istituto le istruzioni operative applicabili durante il periodo di transizione – dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – in materia di prestazioni pensionistiche, prestazioni a sostegno del reddito, legislazione applicabile, recuperi di contributi e prestazioni indebite.

Relativamente alla legislazione applicabile, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro il cui termine si colloca in data successiva alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

In base alle previsioni contenute nell’articolo 30, paragrafo 1, lett. e), punto i), e paragrafo 2, del Titolo III dell’accordo di recesso, i cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta situazione fintantoché continuino a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie sopra descritta.

Ciò premesso, si comunica che, qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.

Anche per i cittadini dei Paesi terzi a cui si applicano, ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972, potranno essere rilasciate, in presenza delle condizioni sopra descritte, certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (art. 30, par. 1, lett. g), del Titolo III dell’accordo di recesso) fermo restando, nel caso di distacchi, il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato.

Si ricorda che le Direzioni regionali competenti (Allegato n. 4 della circolare n. 97/2019) dovranno gestire i flussi di comunicazione previsti dal Business Use Case (BUC) relativo alla fattispecie di riferimento (LA BUC 02 per la determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’art. 13 del reg. (CE) n. 883/2004; LA BUC 04 per le notifiche dei distacchi, ecc.) esclusivamente con il sistema elettronico EESSI (Electronic Exchange Social Security Information) utilizzando la piattaforma RINA secondo le istruzioni fornite con il messaggio interno n. 4111 dell’11 novembre 2019 per gli scambi con gli Stati c.d. EESSI ready.

Per quanto riguarda, invece, le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, le Strutture territoriali dell’Istituto procederanno, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.

La comunicazione all’istituzione previdenziale del Regno Unito del rilascio del nuovo modello A1/E101 per la rettifica del periodo dovrà essere effettuata dalle Direzioni regionali competenti con il sistema elettronico EESSI, utilizzando la piattaforma RINA e creando, in veste di Case Owner, il BUC LA BUC 03 (notifica di informazioni pertinenti) per l’invio del SED A008.