INPS – Circolare 18 ottobre 2021, n. 154
BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea. Riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in materia di riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) e a seguito del termine del periodo di transizione illustrato nella circolare n. 16/2020. Si forniscono inoltre precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto.
1. Premessa
Il Regno Unito ha negoziato con l’Unione europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale reciproca dei cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché dei relativi familiari (Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, c.d. Withdrawal Agreement o WA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020). Obiettivo dell’accordo è anche la tutela, senza soluzione di continuità, dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale.
L’Accordo ha previsto un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione europea ha continuato ad applicarsi al Regno Unito con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri.
Con la circolare n. 16/2020, l’Inps ha fornito le istruzioni operative, relativamente al suddetto periodo di transizione, in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, chiarendo, in particolare, che le disposizioni in commento si applicano ai cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell’Unione europea e/o risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell’Unione europea.
Successivamente, in data 24 dicembre 2020, l’Unione europea e il Regno Unito hanno sottoscritto un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 e ratificato dall’Unione europea in data 29 aprile 2021.
Il TCA stabilisce che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination o PSSC), costituente parte integrante del medesimo accordo, e delle relative disposizioni di applicazione contenute nell’Allegato SSC-7 del medesimo Protocollo.
Il TCA e l’annesso protocollo PSSC costituiscono quindi la base giuridica sulla quale si fondano i rapporti di collaborazione tra l’Unione europea e il Regno Unito per i cittadini che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione entro il 31 dicembre 2020. Parallelamente, il Withdrawal Agreement continua a trovare applicazione nei confronti dei cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e dei cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data.
Conseguentemente, il TCA e il PSSC, che di esso fa parte, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA (cfr. la circolare n. 53/2021).
Tanto premesso, con la presente circolare si chiariscono i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile (che prevedono il requisito della residenza in Italia del titolare) ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia, in applicazione delle vigenti disposizioni contenute negli accordi citati.
2. Quadro normativo e ambito di applicazione
Come chiarito con la circolare n. 53/2021, l’ambito di applicazione soggettivo del WA risulta dal combinato disposto degli articoli 10, 30, 31, 32 e 39 dell’Accordo medesimo.
In particolare, il WA si applica a tutte le categorie di soggetti indicate all’articolo 10, tra le quali rientrano anche i “cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in conformità del diritto dell’Unione in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione”, e alle categorie indicate all’articolo 30, tra le quali rientrano anche i “cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti”, del medesimo accordo. Il periodo di transizione è terminato in data 31 dicembre 2020. Tuttavia, come anticipato, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell’Unione europea residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data.
I diritti connessi al soggiorno dei cittadini del Regno Unito in uno Stato membro dell’Unione europea sono disciplinati dalle norme del Titolo II, Capo I, del citato Accordo. In particolare:
a) l’articolo 13 prevede che i cittadini dell’Unione europea e i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante, che non può stabilire limitazioni o condizioni all’ottenimento, al mantenimento o alla perdita dei diritti di soggiorno diverse da quelle previste dal Titolo II dell’Accordo medesimo. Nell’applicare le limitazioni e le condizioni previste da tale titolo, non è ammessa discrezionalità, se non a favore dell’interessato;
b) l’articolo 18, paragrafo 4, dispone che: “Se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite dal presente titolo di chiedere il nuovo status di soggiorno di cui al paragrafo 1 quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno a norma del presente titolo hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, un documento di soggiorno, eventualmente in formato digitale, corredato di una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato in conformità del presente accordo”;
c) l’articolo 23 prevede che ogni cittadino dell’Unione europea o cittadino del Regno Unito che soggiorna, in base all’Accordo, nel territorio dello Stato ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari di cittadini dell’Unione europea o di cittadini del Regno Unito che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Infine, l’articolo 39 del Titolo IV dell’Accordo dispone che: “Le persone cui si applica la presente parte [rubricata “Diritti dei cittadini”] godono dei diritti previsti dai pertinenti titoli ivi contenuti per tutto l’arco della vita, salvo che non soddisfino più le condizioni stabilite in detti titoli”.
3. Criterio per il riconoscimento dei diritti
Sulla base del quadro normativo richiamato, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godimento.
Tale criterio si applica ai fini del riconoscimento del diritto alle seguenti prestazioni:
– prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
– assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
– prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
– prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).
Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non dovrà richiedersi l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data.
Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza per le citate prestazioni, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Resta inteso che ai cittadini del Regno Unito legalmente soggiornanti in Italia, e ai loro familiari, potranno essere riconosciute le sopra elencate prestazioni assistenziali, ove gli stessi risultino in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge italiana per ognuna di esse.
4. Rilascio del documento di soggiorno elettronico ai cittadini del Regno Unito
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di residenza un documento di soggiorno in formato digitale (cfr. l’articolo 18, paragrafo 4, dell’Accordo di recesso, riportato al paragrafo 2 della presente circolare).
Le informazioni per il rilascio del suddetto documento sono contenute nel vademecum realizzato dal Ministero dell’Interno e disponibile sul sito web del medesimo Dicastero.
In linea con le indicazioni fissate a livello di Unione europea, il nuovo documento digitale garantisce un più agevole riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso in favore dei cittadini britannici che hanno fissato la loro residenza in Italia prima del 31 dicembre 2020, fatta salva in ogni caso l’applicazione nei loro confronti della normativa vigente in materia di diritto di soggiorno e diritto di soggiorno permanente (cfr. l’articolo 19 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).
Come chiarito dal Comitato tecnico di valutazione nella seduta del 26 marzo 2021 e comunicato all’Istituto dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo.
I diritti acquisiti prima del recesso dall’Unione europea sono, infatti, garantiti dal WA e non dal possesso del suddetto documento, potendo i cittadini britannici dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche tramite altri validi documenti di riconoscimento di cui risultino titolari.