INPS – Messaggio n. 1900 del 23 maggio 2023
Circolare n. 48 del 17 maggio 2023 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 – Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS – Precisazioni
Con la circolare n. 48 del 17 maggio 2023 sono stati illustrati i contenuti del “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS” (di seguito, Regolamento), approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023.
In ordine ai termini di proposizione dei ricorsi amministrativi, il paragrafo 4 della citata circolare tratta in modo dettagliato le diverse tempistiche previste dal nuovo Regolamento, che tengono conto sia delle discipline concernenti le varie gestioni previdenziali dell’Istituto, sia della tipologia di provvedimento che si intende impugnare.
Con particolare riguardo ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, è stato indicato che i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza. È stato altresì evidenziato che il suddetto termine trova applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data di pubblicazione della circolare n. 48/2023, ossia dal 17 maggio 2023. Per i provvedimenti già notificati anteriormente alla predetta data resta, invece, confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa. Ciò è stato previsto al fine di evitare che i datori di lavoro – facendo affidamento su tale più ampio termine, come individuato nel messaggio n. 2939 del 15 febbraio 2013, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell’azione del ricorso giudiziario – possano incorrere in incolpevoli decadenze.
In relazione a quanto precede, si ribadisce che, alla luce delle previsioni del Regolamento, il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.
Conseguentemente, una volta concluso il regime transitorio previsto al paragrafo 4 della citata circolare n. 48/2023 per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della circolare medesima, come sopra illustrato, le indicazioni fornite con il messaggio n. 2939/2013 devono intendersi superate.
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- Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 - INPS - Circolare n. 48 del 17 maggio 2023
- Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS - INPS - Delibera n. 8 del 18 gennaio 2023
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