INPS – Messaggio n. 4191 del 24 novembre 2023
Articolo 3 del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 – Anticipo rinnovo contratti pubblici – Istruzioni operative relative alle modalità di compilazione dei flussi Uniemens <PosContributiva> e <ListaPosPA>
1. Premessa
L’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 sia incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.
Il suddetto articolo precisa altresì che tale incremento non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (esonero parziale IVS).
Conseguentemente, l’erogazione di tale anticipo deve essere considerata neutra sia ai fini della maturazione del diritto all’esonero parziale IVS, da intendersi come rispetto dei massimali mensili di retribuzione normativamente previsti, sia ai fini della quantificazione dell’esonero parziale IVS spettante, in quanto tale esonero non troverebbe applicazione sull’anticipazione erogata.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per l’esposizione nei flussi Uniemens del suddetto emolumento erogato a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo nella sezione <Poscontributiva> del flusso Uniemens
Al fine di avere puntuale evidenza dell’erogazione dell’importo in questione, la somma erogata a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, deve essere esposta all’interno del flusso Uniemens sulla mensilità di dicembre 2023su <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, valorizzando i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L107”, avente il significato di “Anticipo rinnovo contratti pubblici art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di erogazione (dicembre 2023);
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’anticipo erogato.
Ai fini della valorizzazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e successive modificazioni, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità già in uso avendo cura di escludere dal computo della base imponibile valorizzata all’interno dell’elemento <BaseRif> le somme erogate a titolo di anticipo.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
Al fine di avere puntuale evidenza dell’erogazione dell’importo in questione, le Amministrazioni dello Stato interessate dalla disposizione in oggetto avranno cura di esporre l’importo erogato a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell’elemento <Imponibile> delle relative Gestioni, anche nell’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno 2023;
– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il valore “12”, corrispondente al mese di dicembre 2023;
– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “57”, avente il significato di “Emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021 – D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art.3”;
– nell’elemento <AltroImponibile> deve essere indicato l’importo dell’anticipo contrattuale così come determinato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023;
– nell’elemento <Importo> deve essere indicato, in questo specifico caso, il valore “0,00”.
Pertanto, per i lavoratori per i quali nel mese di dicembre 2023 si debba procedere al recupero dell’esonero concesso, in quanto destinatari del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e successive modificazioni, sarà possibile esporre uno dei Codici Recupero consentiti nel mese – 39, 40, 46, 47, 48 e 49 – relativamente ai quali l’anticipo contrattuale non deve modificare il diritto all’esonero parziale IVS, né la quantificazione dello stesso.
Tale modalità non deve essere adottata qualora nel mese di dicembre 2023 il lavoratore non benefici del suddetto esonero per cui l’anticipo contrattuale deve essere esposto solo nei relativi campi <Imponibili> e tantomeno nei casi in cui l’anticipo venga erogato a un lavoratore che nel mese di dicembre 2023 si trovi in uno stato di sospensione/cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso deve essere trasmesso solo l’elemento V1, Causale 1, sull’ultimo mese di servizio precedente la sospensione/cessazione, anche qualora il lavoratore abbia usufruito nel medesimo mese degli esoneri previsti dalla normativa vigente.
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