INPS – Messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024
Assegno di inclusione (ADI) – Descrizione stato domanda
Premessa
L’Assegno di inclusione (ADI) viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei che presentano la richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda supera con esito positivo tutti i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa. L’esito delle domande è consultabile dall’utente nella procedura gestionale a cui si accede tramite le proprie credenziali.
Domande accolte
Per le domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza.
La Carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali e viene consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms.
Gestione delle domande respinte
Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.
Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.
Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Domande nello stato “in evidenza” e “di sospensione”
Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate.
L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi:
qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
qualora l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).
Nei casi di ISEE con omissioni ovvero difformità la Sede invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:
– presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
– presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza
– rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.
Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi delle omissioni e/o difformità e gli stessi siano idonei a giustificare tali incongruenze, oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU che abbia sanato tali omissioni e difformità, la domanda viene sbloccata positivamente ai fini della prosecuzione dell’istruttoria;
se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non ha presentato alcun documento giustificativo, né ha rettificato l’attestazione ISEE o presentato una nuova DSU, oppure i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta.
Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR)
Per tutte le domande di Assegno di Inclusione (ADI) si tiene conto, in fase istruttoria, dell’esito delle verifiche effettuate confrontando il nucleo familiare auto dichiarato in DSU e quello risultante nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).
Pertanto, nel caso in cui da tale confronto emerga una qualunque discordanza sulla composizione del nucleo, la domanda di ADI viene posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali competenti l’accertamento dell’effettiva veridicità del nucleo medesimo.
Infatti vi sono delle eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU (art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 ed art. 2 comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) e, sebbene discordanti rispetto alle risultanze di ANPR, sono da ritenere coretti.
Sarà, dunque, onere della Sede Inps competente accertare la correttezza di quanto auto dichiarato nella DSU. Ciò deve avvenire in base alle norme generali in materia di autocertificazione e nel rispetto delle regole eccezionali e derogatorie che disciplinano il nucleo ai fini ISEE che, in via esclusiva, non consentono di far riferimento alla composizione del nucleo presente in anagrafe nazionale della popolazione residente (cfr. parr. da 1.1.1 a 1.1.10, parte 2 delle Istruzioni alla compilazione della DSU, FAQ ISEE presenti nel portale ISEE).
All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in respinta ovvero, nel caso in cui, invece, dall’accertamento risulti, nonostante la discordanza con ANPR, la veridicità del nucleo (ai fini ISEE), potrà utilizzare la funzione di annullamento della “sospensione”, consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria.
Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.
Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono disciplinate dall’articolo 4 commi 6 e dai commi 7, e 8 dello stesso articolo del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n.154.
Si tratta, per lo più:
– delle verifiche che INPS sottopone ai Comuni in relazione ai controlli anagrafici per i quali non abbia un esito certo dall’elaborazione dei propri archivi e di quello dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e per i quali, qualora l’esito delle verifiche non venga comunicato entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’ Istituto, INPS procederà ad accogliere la richiesta;
– delle verifiche delle attestazioni di svantaggio rilasciate dal Comune o dai servizi sanitari ovvero dell’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei comuni o delle Strutture sanitarie, nelle quali sia stato auto- dichiarato il possesso ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 sopra richiamato e per le quali , in assenza di riscontro entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, INPS procede ad accogliere la richiesta.
Si riporta, nell’allegato 1, una prima tabella riepilogativa degli stati della domanda consultabili nella procedura ADI e nel portale SIISL.
Allegato
Tabella riepilogativa degli stati della domanda
STATO PROCEDURA ADI | STATO PORTALE SIISL |
Acquisita: la domanda è in stato “Acquisita” quando l’iter di presentazione e sottoscrizione è stato completato. La domanda e le dichiarazioni rese sono consultabili sul servizio ADI (direttamente dall’interessato o da intermediario tramite il numero di protocollo rilasciato o il Codice fiscale del soggetto richiedente). Nello stato “Acquisita” vengono avviate i controlli istruttori per la verifica del diritto al beneficio. | Acquisita: in questa fase il richiedente ADI può confermare l’iscrizione al SIISL, precompilare e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo. |
Acquisita in attesa mod.Com: la domanda è in attesa della presentazione del modello ADI-Com Ridotto nel quale è necessario dichiarare i redditi percepiti con l’attività lavorativa indicata nella domanda di ADI. | Acquisita È possibile consultare il dettaglio dello stato domanda sul servizio ADI accessibile dal portale www.inps.it |
Annullata: il richiedente o l’intermediario delegato ha proceduto alla richiesta di annullamento dell’istanza di accesso all’ ADI. A seguito dell’annullamento, sarà possibile inviare una nuova domanda di accesso alla prestazione tramite il servizio ADI. | Annullata A seguito della richiesta di annullamento della domanda, non sarà più possibile sottoscrivere il PAD per quella domanda e completare il percorso d’attivazione. |
Sospesa per accertamento: la domanda è in stato Sospesa per accertamenti in attesa del completamento di ulteriori verifiche nei seguenti casi: accertamento da parte del Comune del possesso dei requisiti di residenza verifiche a seguito dell’individuazione di discordanze ISEE/ANPR | Acquisita È possibile consultare il dettaglio dello stato domanda sul servizio ADI accessibile dal portale www.inps.it |
verifica della condizione di svantaggio e inserimento in percorsi di cura e assistenza presso i servizi socio sanitari | |
Sospesa in corso fruizione: la fruizione della prestazione è interrotta in quanto non risultano più soddisfatti i requisiti per percepire l’indennità per il verificarsi di eventi connessi al percorso di attivazione. I dettagli sono disponibili selezionando il simbolo “!” e consultando l’apposito banner. Nota: – avvio attività di lavoro non comunicata; è necessario presentare ADI Com entro 30 gg – mancata presentazione ai servizi sociali entro 120 gg – mancata presentazione ogni 90 gg ai servizi sociali – mancata presentazione ai centri per l’impiego entro 60 gg – mancata conferma ogni 90 gg della partecipazione alle attività ai centri per l’impiego – avvio rapporto lavoro a termine da 1 a 6 mesi; pagamento sospeso con possibilità di riattivazione al termine attività di lavoro. La prestazione può essere sospesa anche per la mancata verifica positiva di alcuni requisiti durante i controlli mensili per situazioni che possono essere sanate. | Sospesa: la fruizione della misura è interrotta in quanto non risultano soddisfatti i requisiti per la prosecuzione dell’erogazione della misura o per il verificarsi di eventi connessi al percorso di attivazione. Consultando la procedura ADI è possibile conoscere la motivazione con le indicazioni per intervenire. Il percorso di attivazione e i servizi del SIISL continueranno ad essere disponibili. |
In evidenza alla sede (istruttoria): sono presenti delle omissioni e/o difformità nella DSU ai fini ISEE utile all’accesso all’ADI. | Acquisita |
È possibile consultare il dettaglio dello stato domanda sul servizio ADI accessibile dal portale www.inps.it | |
In evidenza alla sede (rinnovi mensili): sono presenti delle omissioni e/o difformità nella DSU ai fini ISEE utile all’accesso all’ADI. | In evidenza sede È possibile consultare il dettaglio dello stato domanda sul servizio ADI accessibile dal portale www.inps.it |
Verificata L’istruttoria è stata completata con esito positivo delle verifiche istruttoria sulle domande. Sarà possibile procedere con la compilazione e la sottoscrizione del PAD sul SIISL, qualora il richiedente non abbia già provveduto. | Verificata l’attività istruttoria sulla procedura ADI è stata completata con esito positivo. Sarà possibile procedere con la compilazione e la sottoscrizione del PAD, qualora non si fosse già provveduto. |
Respinta la domanda è in stato “Respinta” quando l’attività istruttoria è stata completata con esito negativo. | Respinta A seguito della reiezione della domanda di accesso all’ADI, non sarà più possibile sottoscrivere il PAD e completare il percorso d’inclusione sociale o di attivazione lavorativa. |
Accolta: la domanda è in stato Accolta quando, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, si è provveduto sul SIISL alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) e dunque la prestazione puo’ essere erogata. I requisiti di accesso all’ADI , in fase di rinnovo mensile, sono oggetto di controlli istruttori che potranno determinare decadenza o revoca dalla misura. Le dichiarazioni rese in fase di domanda di accesso all’ADI sono oggetto di verifica successiva, anche a campione, ed eventuali false od omesse dichiarazioni comportano la revoca della misura. | Accolta: l’istruttoria della domanda è stata completata con esito positivo sul servizio ADI e il Patto di Attivazione Digitale del nucleo (PAD) risulta sottoscritto. Il richiedente puo’ essere convocato dai servizi sociali per la valutazione multidimensionale. |
Terminata: sono stati fruiti i 18 mesi del beneficio | Terminata: sono stati fruiti i 18 mesi del beneficio |
Revocata: intervenuta successiva verifica dell’assenza dei requisiti, già in fase di presentazione domanda. I dettagli e le motivazioni sono disponibili selezionando il simbolo “!” e consultando l’apposito banner. È possibile richiedere il riesame | Revocata: a seguito di successiva verifica dell’assenza dei requisiti già in fase di presentazione domanda. |
Decaduta: verifica del venir meno dei requisiti in corso di erogazione della misura. I dettagli e le motivazioni sono disponibili selezionando il simbolo “!” e consultando l’apposito banner. È Possibile richiedere il riesame | Decaduta: verifica del venir meno dei requisiti in corso di erogazione misura o comunque per domanda in fase accolta |
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