AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 dicembre 2021, n. 828
Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Interruzione attività a seguito della pandemia COVID-19
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società Z dichiara di aver effettuato un’operazione di fusione inversa (di seguito la “Fusione”), con cui ha incorporato la propria controllante X S.p.A. (di seguito “X”) e la controllante di quest’ultima, YY S.p.A. (di seguito “Y”). La Fusione è stata deliberata nell’ambito di un’operazione di investimento attuata secondo lo schema di cui all’articolo 2501-bis, c.c., c.d. “fusione a seguito di acquisizione con indebitamento” (di seguito “MLBO” o l'”Operazione”), in quanto è stata preceduta dall’acquisizione indiretta (con indebitamento) dell’intera partecipazione in Z, attraverso la società intermedia X, da parte di Y.
Relativamente al progetto di Fusione l’istante precisa che lo stesso prevede le risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione, è completo delle relazioni di cui all’articolo 2501-quinquies c.c. degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione in cui sono riportate le ragioni che giustificano l’operazione, contiene il piano economico e finanziario con l’indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi perseguiti e la relazione degli esperti, di cui agli artt. 2501-bis, comma 4, e 2501-sexies c.c., che attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.
Per quanto concerne i soggetti coinvolti la società precisa che sono:
«1. Z, in qualità di società incorporante. (…); 2. X, (…), in qualità di società incorporata, controllante di Z (e controllata da Y) alla data della Fusione (…); 3. Y, (…) in qualità di società incorporata (…). Y è stata costituita il 9 ottobre 2019 come veicolo destinato a perfezionare l’acquisizione di X, e dunque indirettamente di Z. Y, al momento dell’Operazione, era integralmente controllata da Y …(di seguito, “Y …”), società con sede nel Paese estero e ivi residente ai fini fiscali, a sua volta controllata da un fondo di private equity gestito da Gamma.»
Per quanto concerne Y l’istante fa presente che mediante un’operazione di Merger Leveraged Buy Out “MLBO” in data .. ottobre 2019, ha acquisito la totalità delle quote della società X. Ed inoltre, che «(…) al fine di facilitare la fusione, X ha trasferito la propria sede legale e la sede di direzione effettiva in Italia e ha assunto la denominazione in “X S.r.l.” (…). Successivamente la società ha assunto la forma di società per azioni (…); Y è stata costituita per perfezionare l’acquisto delle azioni di X S.à.r.l. e per essere poi fusa, insieme a quest’ultima, nella società Target, di modo da realizzare il c.d. “push-down” del debito al livello di quest’ultima società, vale a dire la finalità tipica delle operazioni di “MLBO”.»
La società prosegue precisando che la data di efficacia giuridica della Fusione è stata il .. novembre 2020 e che ai fini contabili e fiscali, ai sensi dell’articolo 172, comma 9 del TUIR, è stata retrodatata .. gennaio 2020.
Tanto premesso l’istante fa presente che anteriormente alla data di perfezionamento della Fusione: « Y ha maturato i seguenti Asset fiscali nel periodo intercorrente tra .. ottobre 2019 (data di costituzione della società) e .. novembre 2020: perdite fiscali per Euro XXXXX. Tali perdite sono essenzialmente ascrivibili a consulenze legali, spese amministrative e compensi spettanti agli organi sociali (tutte spese incorse nel contesto dell’Operazione); eccedenze di interessi passivi indeducibili per Euro XXXXX. Tale importo è dato dalla differenza tra gli interessi attivi maturati sul Finanziamento Soci e gli interessi passivi relativi al Finanziamento Bancario (…);
deduzione ACE per Euro XXXXX maturate sugli apporti di capitale oggetto dell’Interpello ACE. X ha maturato nel periodo dal gennaio 2020 e alla data di efficacia della fusione perdite fiscali pari a Euro XXX. Per ragioni di praticità non si intende fare rientrare tali perdite nella presente istanza di interpello e si intende non tenerle in considerazione ai fini della determinazione del reddito imponibile della società risultante dalla fusione per il periodo di imposta 2020 (…). Z ha maturato: nel periodo di imposta 2019 perdite fiscali pari a Euro XXXX e un’eccedenza ACE di periodo pari a Euro XXXX (…); nella frazione di esercizio che intercorre dal .. gennaio 2020 a .. novembre 2020 (data di efficacia giuridica della fusione) perdite fiscali pari a Euro XXXXX, interessi passivi deducibili pari a Euro XXXXX e un’eccedenza ACE di periodo pari a Euro XXXXX (…).
L’istante osserva che gli Asset fiscali maturati da Y sono la conseguenza fisiologica dell’operazione di MLBO realizzata. In particolare, « a) le perdite fiscali realizzate da Y derivano integralmente da costi sostenuti per il perfezionamento dell’Operazione; b) le eccedenze di interessi passivi maturate in capo a Y derivano esclusivamente dal Finanziamento Bancario, vale a dire dal debito contratto per il perfezionamento dell’Operazione; c) la deduzione ACE maturata da Y è derivata dai conferimenti di capitale proprio effettuati da Y ….»
Con riferimento alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi e di ACE di Z, l’istante precisa che derivano dall’eccezionalità della situazione determinata dall’epidemia di Covid-19. Ciò in quanto l’attività di Z, in qualità di operatore che …, è stata influenzata dalla misure restrittive, adottate per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei vari Paesi, che hanno di fatto bloccato quasi del tutto l’attività di Z per vari mesi nel corso dell’anno 2020.
Il quesito sorge, in quanto, applicando il citato articolo 172, comma 7, del TUIR al caso in esame, la società evidenzia che «Y, come avviene tipicamente per le “newco” create nelle operazioni di MLBO, non soddisfa (i) né i test di “vitalità”, anche per mancanza degli esercizi sociali di riferimento, (ii) né il limite quantitativo del patrimonio netto, in quanto società di nuova costituzione e il cui patrimonio netto (…) deriva da conferimenti operati nel corso del 2019, tutti effettuati quindi nei ventiquattro mesi antecedenti la Fusione. (…)». Per quanto riguarda Z, diversamente, l’istante osserva che, per il 2019, risultano superati sia i test di vitalità sia il test patrimoniale; per la frazione di periodo del 2020 (fino alla data di efficacia giuridica della Fusione), risultano superati il test di vitalità relativo ai costi del personale e il test patrimoniale, ma non il test relativo ai ricavi. Effetti questi ultimi addebitabili all’epidemia di Covid-19.
In merito ad eventuali correlazioni tra venditore ed acquirente l’istanza sottolinea che: « i Venditori e i suoi azionisti erano e sono tuttora dei soggetti pienamente terzi rispetto a Y. Fanno eccezione i Fondatori, che come usuale nelle operazioni di private equity, hanno reinvestito nella capogruppo Y … parte di quanto ricavato dalla vendita di X (i due Fondatori hanno una partecipazione complessiva pari a circa il 6,7% di Y …) […] prima dell’avvio dell’Operazione, Y e le altre società che facevano parte dell’attuale catena di controllo di Z non possedevano alcuna partecipazione nei Venditori né in altre società controllate dai Venditori o incluse nella catena di controllo di quest’ultimo. Lo stesso può dirsi oggi, posto che i Venditori, con eccezione delle quote di minoranza sottoscritte dai Fondatori e oggetto di rappresentazione nell’Interpello ACE, non hanno effettuato alcun “reinvestimento” diretto o indiretto in Z.»
Tutto ciò premesso, la società istante chiede la disapplicazione della disciplina di limitazione del riporto delle perdite, degli interessi passivi e della deduzione ACE di cui all’articolo 172, comma 7 TUIR, con riferimento alla descritta operazione di Fusione e, in particolare, con riferimento alle perdite fiscali, alle eccedenze di interessi passivi e alla deduzione ACE maturati, anteriormente alla data di efficacia giuridica della Fusione, da Y pari: a Euro XXX, a Euro XXX e a Euro XXX; da Z pari : a Euro XXXX, a Euro XXXX e a Euro XXXX
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che nel caso in esame sussistano le condizioni per disapplicare la norma di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR.
A tal fine per maggiore chiarezza la società ritiene opportuno svolgere separatamente l’analisi per Y e per Z.
Per quanto concerne la posizione di Y, l’interpellante evidenzia che l’Agenzia, nella risposta all’interpello precedentemente presentato, ha già avuto modo di riconoscere che le operazioni di MLBO sono in linea di principio perfettamente lecite fiscalmente. Inoltre osserva che nel caso di specie, Y, in quanto società neo-costituita (nel 2019) esclusivamente in via strumentale alla realizzazione dell’Operazione, non risulta avere i relativi componenti di reddito previsti dalla norma e gli esercizi sociali di riferimento.
A tal proposito osserva che nella Circolare 6/E del 2016, è stato chiarito che il mancato rispetto del parametro reddituale è del tutto fisiologico nelle operazioni di MLBO, che vengono realizzate mediante l’utilizzo di società di nuova costituzione, dove le società possono comunque considerarsi “vitali”, “svolgendo funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione […]” di MLBO.
In relazione al parametro patrimoniale, la società ritiene che la limitazione del patrimonio netto deve essere considerata inapplicabile a Y, in quanto, la sterilizzazione delle capitalizzazioni avvenute nei ventiquattro mesi precedenti comporterebbe automaticamente l’impossibilità di riportare gli Asset Fiscali maturati in capo a Y, pur essendo quest’ultima una società tutt’altro che sottocapitalizzata.
Con riferimento alla non elusività della fusione l’interpellante ricorda che l’Agenzia nella Circolare 6/E del 2016, ha ritenuto che quando una fusione viene perfezionata nel contesto di un’operazione di MLBO, la sussistenza di valide ragioni economiche deve essere ricercata avendo riguardo all’intero progetto di ristrutturazione societaria, di cui tale Operazione rappresenta solo il completamento. Ciò in quanto le operazioni di MLBO vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo dell’acquisizione mediante indebitamento, visto che quest’ultima è solo la fase finale di un più complesso progetto di riorganizzazione aziendale. Tale operazione è infatti finalizzata a consentire di realizzare il c.d. ” push- down” del debito: vale a dire di allocare il debito di acquisizione al livello della target, ove si trovano i cespiti produttivi (che di norma sono oggetto di pegno o di ipoteca a garanzia dei finanziamenti ottenuti per l’operazione) e ove si generano i flussi di cassa (“cashflow”) che forniranno la provvista per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.
Inoltre, l’istante evidenzia che nella citata Circolare n. 6/E – «(…) la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal codice civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali». Precisa, infine, per fugare ogni possibile dubbio circa l’ipotetica presenza di elementi di artificiosità nell’Operazione oggetto di esame, che prima dell’avvio dell’Operazione, Y e le altre società che facevano parte dell’attuale catena di controllo di Z non possedevano alcuna partecipazione nei Venditori né in altre società controllate dai Venditori o incluse nella catena di controllo di quest’ultimo. Lo stesso può dirsi oggi, posto che i Venditori, con eccezione delle quote di minoranza sottoscritte dai Fondatori e oggetto di rappresentazione nell’Interpello ACE, non hanno effettuato alcun “reinvestimento” diretto o indiretto in Z.
Con riferimento a Z l’istante ritiene che integri le condizioni legate alla vitalità del business, pertanto, il mancato superamento dei test previsti dall’articolo 172, comma 7, del TUIR, non preclude il riporto degli Asset Fiscali in quanto “in base alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi che hanno preceduto la data di efficacia giuridica della fusione, l’attività d’impresa svolta dalla società incorporata non sembra aver subito un depotenziamento”.
Al riguardo osserva che il mancato superamento del test sui ricavi relativo al periodo infra annuale dal 1 gennaio 2020 al 12 novembre 2020, è imputabile a una situazione del tutto eccezionale, quale lo scoppio della pandemia globale dovuta al Covid-19, che ha causato il blocco temporaneo per gran parte del 2020 delle attività della Società. Il test dei ricavi era infatti soddisfatto al 31 dicembre 2019, vale a dire dopo l’acquisizione da parte di Y ma prima dello scoppio della pandemia in Europa.
Inoltre, i dati di bilancio forniscono una prova oggettiva che la Società ha capacità produttiva e che non ha subito alcun depotenziamento in concomitanza della Fusione.
L’analisi della serie storica dei ricavi, della composizione qualitativa e quantitativa dell’attivo nonché del numero dei dipendenti nell’arco temporale compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2021, mostra che la Società è vitale e attiva.
In particolare, l’istante precisa che la composizione dell’attivo non ha subito variazioni significative che segnalino la volontà di dismettere Asset nell’ottica di un ridimensionamento dell’attività. Diversamente, il riconoscimento di un goodwill pari a Euro … m in sede di purchase price allocation, costituisce un elemento sintomatico che l’attività caratteristica di Z è idonea a produrre redditi in futuro, inoltre, evidenzia che il numero di dipendenti è rimasto pressoché costante, salvo un lieve decremento dovuto a un turn-over del tutto fisiologico. Relativamente ai ricavi e ai costi operativi osserva che gli stessi «… sono stabili negli esercizi 2018-2019 ma subiscono, a causa della pandemia, un arresto nel 2020. Si tratta tuttavia di un effetto della pandemia, delimitato nel tempo e destinato a rientrare già nel corso del 2021 e, con maggiore evidenza, nel corso del 2022. In particolare, il management della Società ritiene che l’esercizio 2021 sarà ancora impattato dalla pandemia Covid-19, mentre dall’esercizio successivo ci si aspetta un ritorno ai livelli di business “pre-COVID” (…).»
Come riportato nel budget 2021, il Gruppo Z prevede di conseguire a livello consolidato un significativo EBITDA (pari a circa Euro … milioni) già dal 2022, cui corrisponderà un significativo imponibile fiscale. Posto che la gran maggioranza degli ammortamenti indicati nel business plan non sarà deducibile fiscalmente, è del tutto ragionevole prevedere che la Società genererà, già nel 2022, redditi imponibili capienti per consentire la piena compensazione degli Asset Fiscali oggetto della presente istanza di interpello.
Infine, l’interpellante evidenzia che «(…) anche la totale sproporzione tra (a) il prezzo corrisposto da Y (soggetto terzo e indipendente) per l’acquisto di X e di Z e (b) l’importo degli Asset Fiscali esclude definitivamente la possibilità di qualificare Z come “bara fiscale”. Infatti, sarebbe stato assolutamente irrazionale e anti-economico per gli acquirenti sborsare un prezzo pari a Euro XXXX milioni solo per appropriarsi di Asset Fiscali che hanno un valore fiscale di Euro XXXX milioni circa (…).»
Con riguardo all’assenza di compensazione intersoggettiva degli Asset Fiscali l’istante rileva che «(…)Z è l’unica entità coinvolta nella fusione a generare redditi idonei ad assorbire gli Asset fiscali, in quanto Y e X avevano rispettivamente il ruolo di veicolo costituito per portare a termine l’operazione di MLBO e di mera holding dei Venditori. Quindi la Fusione non fornisce alcuna possibilità a Z di effettuare una compensazione intersoggettiva degli Asset Fiscali maturati prima del .. novembre 2020. In altre parole, le perdite, gli interessi passivi e l’eccedenza ACE maturate da Z potranno essere solo compensati con redditi che saranno generati in futuro attraverso il business che la stessa Z già conduceva negli esercizi precedenti all’operazione di MLBO.»
Per le ragioni sopra esposte, la società ritiene che la Fusione non debba essere di ostacolo alla riportabilità delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle eccedenze di ACE maturate in capo a Y e a Z.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che esula dall’analisi della scrivente ogni valutazione in merito alla correttezza dei valori contabili, fiscali ed economici indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per cui rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente si precisa che la presente risposta esprime esclusivamente un parere in merito alla richiesta di disapplicazione della norma antielusiva posta dal comma 7 dell’articolo 172 del Tuir relativamente al riporto, ad opera della società delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE, così come precisato nell’istanza, senza che ciò implichi o presupponga un giudizio: (i) sulla sussistenza, inerenza e congruità di tali elementi; (ii) sull’elusività della complessiva operazione di riorganizzazione rappresentata o sui singoli atti e negozi attraverso i quali si è attuata.
In materia di fusioni, si ricorda che, in base all’articolo 172, comma 7, del TUIR, le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione:
1) per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali;
2) allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Tali limitazioni, per espressa previsione del medesimo comma 7, si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti, di cui al comma 5 dell’articolo 96 del TUIR, nonché all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La ratio delle limitazioni poste dall’articolo 172, comma 7, del TUIR è di contrastare il c.d. “commercio di bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con i redditi imponibili dell’altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (cfr. la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010).
La disposizione in esame richiede, quindi, che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l’attività economica cui tali perdite si riferiscono (cfr. risoluzione n. 116/E del 24 ottobre 2006, risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 e la citata circolare n. 9/E del 2010).
In un’ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata (cfr. la citata risoluzione n. 143/E del 2008).
Nel caso in esame l’interpellante chiede la disapplicazione del citato articolo 172, comma 7, del TUIR, di limitazione del riporto delle perdite, degli interessi passivi e della deduzione ACE con riferimento alla fusione inversa per incorporazione descritta in istanza e in particolare agli Asset maturati da YY S.P.A. e Z S.P.A.
Al riguardo, con riferimento alla posizione della società incorporata (YY Spa) si osserva che la stessa, è stata costituita nel 2019 ed ha ricevuto dalla controllante Y … Holdings Limited, un conferimento che si inserisce nel contesto di un’operazione di merger leveraged buy-out (MLBO), mediante la quale Y ha indirettamente acquisito l’integrale partecipazione nella società Z S.p.A. (di seguito, Z), utilizzando la provvista finanziaria che le era stata messa a disposizione da Y …. L’acquisto indiretto della Z deriva dall’acquisto nel mese di ottobre 2019, della partecipazione totalitaria di X S.à r.l., società che deteneva (e tuttora detiene) il 100 per cento del capitale di Z, che è stata ceduta a Y da due persone fisiche (A e B, fondatori di Z), nonché da due società di diritto italiano (C e D S.p.A.) e da un fondo lussemburghese denominato E.
Ciò detto, al fine di verificare se è possibile nella fattispecie in esame disapplicare la citata disposizione, si osserva che relativamente alla incorporata YY Spa, i test di vitalità e patrimoniale non possono esser effettuati, in quanto, la stessa non dispone di bilanci relativi ad esercizi precedenti, essendo stata costituita in data .. ottobre 2019 e il patrimonio netto della medesima società nell’esercizio (.. ottobre – .. dicembre) 2019, di ammontare pari a euro 102,8, derivando da conferimenti operati nello stesso anno 2019 deve essere interamente “rettificato”, essendo avvenuti nei 24 mesi antecedenti.
Pertanto, sulla base di quanto precisato nella circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, paragrafo 2.2, essendo YY Spa una società neocostituita nell’ambito di un progetto di MLBO, non dovendo eseguire i “test di vitalità” per i motivi sopra riportati è considerata comunque “vitale” con la conseguenza che le perdite fiscali per Euro XXXX, gli interessi passivi indeducibili per Euro XXXX e l’ACE per Euro XXXX, sono riportabili.
Per quanto concerne la società incorporante (Z Spa), si osserva che le disposizioni in argomento non consentirebbero il riporto delle perdite fiscali pregresse, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE, atteso che la società medesima non soddisfa nel periodo d’imposta 2020 il test “relativo ai ricavi” previsti dal comma 7 dell’articolo 172 sopra citato. Più in particolare, come si evince dai prospetti riportati dal contribuente, i c.d. “indici di vitalità” risultano rispettati relativamente all’esercizio antecedente quello di efficacia giuridica della fusione (2019, raffrontato con il biennio 2017-2018) ma non relativamente alla frazione di periodo 2020, in quanto l’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica – euro XXXX (importo ragguagliato ad anno) – risulta inferiore al 40% della media dei medesimi valori del biennio precedente (euro XXXXX).
Dall’istanza emerge, tuttavia, che il mancato superamento del test è dovuto agli effetti negativi derivanti dall’epidemia di Covid-19 che ha implicato la realizzazione di ricavi inferiori al limite previsto per l’applicazione del secondo test prescritto dal più volte richiamato articolo 172, comma 7, del TUIR.
Al riguardo, si osserva che in base ai dati riportati nell’istanza, relativi agli esercizi che hanno preceduto la data di efficacia giuridica della fusione, l’attività d’impresa svolta dalla società incorporante non sembra aver subito un significativo depotenziamento sotto il profilo patrimoniale (attivo patrimoniale: 44% nel 2018; 52% nel 2019; 13% nel 2020 ; 14% primi 6 mesi del 2021) e del personale dipendente, il cui numero è rimasto pressoché costante (2018 n….; 2019 n….; 2020 n….; primi 6 mesi del 2021 n. …). I componenti che hanno subito un calo effettivo nell’esercizio 2020, sono stati i ricavi e i costi operativi, ovvero, le componenti di reddito derivanti dallo svolgimento dell’attività tipica.
In proposito si evidenza che relativamente al settore dei .. il Servizio Studi della Camera dei Deputati in data..2021 ha ricordato che « A seguito dell’emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 erano stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di .. Successivamente, erano stati consentiti, a determinate condizioni, da maggio 2020, il servizio di apertura al pubblico dei …e, da giugno 2020, lo svolgimento di …. A ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, erano state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte precedentemente. Qualche nuova possibilità di riapertura era poi stata prevista fra dicembre 2020 e gennaio 2021. Ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi slittate alla fine del mese di aprile 2021. Da tale momento, la possibilità di …è stata progressivamente ampliata, sia pur nel rispetto di misure di sicurezza. Per fronteggiare gli effetti negativi derivanti da tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a sostenere gli operatori del settore.»
In relazione a quanto precede, poiché la riduzione dei ricavi nell’esercizio 2020 esula dalle politiche aziendali, si condivide la motivazione addotta dall’istante a sostegno del mancato superamento del test dei ricavi per il periodo infra annuale sopra richiamato e si fornisce parere positivo alla disapplicazione della normativa di cui all’articolo 172, comma 7, del TUIR alla società Z.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Si ribadisce, da ultimo, che resta, altresì, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie descritta in istanza ed eventuali altri atti, fatti e/o negozi giuridici ad essa collegati possano condurre ad identificare un disegno abusivo censurabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
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