MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 29 agosto 2023
Investimenti sostenibili 4.0 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
b) “Carta di Identità Elettronica”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
c) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
d) “certificazione della parità di genere”: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;
e) “comunicazione n. 14/2008”: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
f) “conto corrente vincolato”: il contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un’apposita convenzione tra il Ministero, l’Agenzia e l’Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell’ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell’amministrazione, delle agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria e, da parte di quest’ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
g) “decreto”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023;
h) “DNSH”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
i) “energia primaria”: l’energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subíto alcun processo di conversione o trasformazione;
j) “impresa beneficiaria”: l’impresa proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al decreto;
k) “imprese energivore”: le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
l) “impresa proponente”: l’impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto;
m) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
n) “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del regolamento GBER;
o) “PN RIC 2021-2027”: il Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
p) “procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021-2027” del sito web dell’Agenzia (www.invitalia.it);
q) “rating di legalità”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361 e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
r) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
s) “risparmio energetico”: la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di “baseline” (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
t) “RNA”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
u) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
v) “unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal decreto, l’unità produttiva oggetto del programma di investimento si intende nella disponibilità dell’impresa qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell’impresa stessa.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto per il sostegno a investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, proposti dalle PMI destinatarie dell’intervento. Ai predetti fini, il presente provvedimento fornisce, tra l’altro, anche le specificazioni occorrenti in merito all’iter e ai criteri di valutazione, alle spese ammissibili e alle procedure di erogazione, al trattamento dei casi di variazione e agli adempimenti a carico delle imprese beneficiarie.
Art. 3
(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)
1. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web dell’Agenzia (www.invitalia.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18 ottobre 2023, secondo le modalità indicate al presente articolo.
2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa proponente è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione di cui al comma 1 del sito dell’Agenzia e pubblicati, altresì, nel sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it):
a) domanda di agevolazione recante, tra l’altro, oltre all’istanza di concessione, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a.1) dati identificativi dell’impresa proponente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;
a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell’impresa proponente rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal decreto;
a.3) dichiarazioni in merito all’eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere, quest’ultima ottenuta a far data almeno dal 31 dicembre 2022;
a.4) dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’investimento. La documentazione delle autorizzazioni oggetto delle predette dichiarazioni dovrà, in ogni caso, essere prodotta e sarà oggetto di verifica da parte dell’Agenzia in sede di erogazione del primo stato di avanzamento lavori;
a.5) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto, incluse le esclusioni previste dalla disciplina degli aiuti di Stato applicabile, le esclusioni di cui all’allegato 6 al decreto, nonché le dichiarazioni e informazioni sulla conformità giuridica dei programmi di investimento alla pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale, anche ai fini del rispetto del principio DNSH, ferme restando le dichiarazioni previste al punto 4 della presente lettera;
a.6) dati relativi al programma di investimento, inclusi: indicazione dei contenuti generali; date previste di avvio e conclusione; attività cui è finalizzato il programma secondo la classificazione Ateco 2007; tipologia di programma; dati identificativi dell’unità produttiva interessata e localizzazione di eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per il solo autoconsumo di cui all’articolo 7, comma 5, lettera i), del decreto; eventuale caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto, specificando la linea di intervento di riferimento tra quelle ivi indicate; elenco dei beni e delle spese, redatto assicurando che tutti i dati e le informazioni ivi indicati coincidano con quelle riportate nel piano di investimento di cui alla lettera b); valore del fatturato dell’impresa proponente; importo totale delle spese ammissibili, entro le soglie previste dall’articolo 6, comma 6, lettera d), del decreto e, comunque, nel limite massimo del 70 (settanta) per cento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi; piano economico-finanziario con specifica indicazione della modalità di copertura della parte del programma di investimento che non è oggetto delle agevolazioni. Ai fini delle predette indicazioni, per le società di capitali, il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione” dello schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile; per le imprese individuali e le società di persone, il valore del fatturato è dato dall’importo dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi;
b) piano d’investimento, recante più specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento, ivi inclusa la pianificazione temporale degli investimenti e di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori. Per i programmi caratterizzati da un particolare contributo di sostenibilità ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto, devono essere evidenziate, attraverso l’apposita sezione del piano di sviluppo, le soluzioni e/o le misure previste dal programma tra quelle di cui agli Allegati 2 e 3 del decreto e/o gli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
c) dichiarazione concernente i dati contabili utili per il calcolo del punteggio attribuibile per il criterio “Caratteristiche del soggetto proponente” di cui all’articolo 9, comma 4 e all’Allegato 5, lettera a), del decreto. Tale documento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa proponente o dall’eventuale delegato ed essere controfirmato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La dichiarazione attesta, inoltre, che le spese connesse al programma di investimento sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria; d) dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia;
f) nel caso in cui l’impresa proponente sia associata o collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
g) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere per i beni individuati dal programma, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio, che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore, e l’attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all’articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni, solo se riportanti gli elementi sopra descritti, potranno essere ritenuti adeguati dall’Agenzia e concorrere alla definizione del punteggio inerente all’indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), punto ii. I preventivi contenenti conferma d’ordine costituiscono avvio del programma di investimento, che determina l’inammissibilità della domanda di agevolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera e), del decreto;
h) computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate, qualora previste nel programma di investimento, redatto da un tecnico abilitato, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all’albo professionale. Il predetto computo metrico estimativo, oltre ad indicare le lavorazioni, le relative quantificazioni e la corrispettiva valorizzazione economica, deve riportare l’indicazione della sede dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
i) nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto, documentazione probatoria idonea, nell’ambito dell’attività di valutazione dell’istanza, alla definizione del punteggio inerente all’indicatore “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” di cui all’articolo 9, comma 4 e all’Allegato 5, lettera c), del decreto. In particolare:
i.1) per i programmi volti alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese, attraverso l’adozione di una o più delle misure atte al conseguimento del risparmio energetico previste dall’allegato 3 del decreto:
– relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all’albo professionale e contenente le informazioni necessarie a verificare che il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento rispetta la percentuale minima prevista dall’articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto, ovvero, ove applicabile, la percentuale minima prevista dal comma 5 del medesimo articolo 6 del decreto. Ai predetti fini, la relazione, tra l’altro, attesta la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall’Allegato 2 del decreto e il risparmio energetico conseguibile all’interno dell’unità produttiva interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di energia primaria dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondono a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il risparmio energetico addizionale rispetto ai medesimi;
– nel caso di imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. Per le predette imprese, al fine del rispetto della condizione di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto, il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di un intervento di efficientamento diverso rispetto a quello che l’impresa realizza in adempimento dello stesso obbligo di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Nel caso in cui l’impresa abbia adottato uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102/2014 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, in luogo della diagnosi, la stessa impresa può presentare copia della certificazione di conformità al predetto sistema di gestione in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
i.2) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione europea, perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all’albo professionale e attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici”, individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sulla base dei criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;
i.3) copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, utili all’attribuzione del punteggio previsto dall’indicatore iv del criterio “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” di cui all’Allegato 5 del decreto, accompagnata dalla dichiarazione di impegno, da parte dell’impresa proponente, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. A tali fini l’Agenzia, attribuendo il punteggio una sola volta in caso di possesso di più certificazioni, prenderà in considerazione le certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD);
j) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre 2022.
4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a h), è condizione di ammissibilità della domanda, mentre l’eventuale presentazione dei documenti di cui alla lettera i) del medesimo comma è necessaria ai fini della valutazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto e all’attribuzione del punteggio relativo al criterio “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” di cui all’articolo 9, comma 4, e all’Allegato 5, lettera c), del medesimo decreto. Per le imprese energivore, si precisa che, a prescindere dalla tipologia di programma presentato, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, è un requisito di accesso alle agevolazioni, costituendo un elemento di conformità giuridica, anche oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera a.5). Fermi restando le successive verifiche istruttorie e i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese, tali imprese devono, tuttavia, allegare alla domanda di agevolazione la predetta documentazione solamente qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica. Le attestazioni dei tecnici di cui al comma 3, lettera i) punto 1 (relazione tecnica prevista per i programmi volti alla promozione dell’efficienza energetica dell’impresa, attestante i risparmi energetici) e punto 2 (relativa alla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici) possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un’unica perizia.
5. L’accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:
a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale. Tali soggetti possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
6. Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell’ambito della stessa procedura informatica, dall’Agenzia.
7. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa.
8. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
9. L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023. In tale fase, l’impresa proponente può svolgere le seguenti attività:
a.1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
a.3) immissione di dati e informazioni relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali;
a.4) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
a.5) “generazione della Dichiarazione concernente i dati contabili in formato “pdf” immodificabile e apposizione della firma digitale secondo le modalità previste all’articolo 3 comma 3 lettera c);
a.6) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
b.1) accesso dell’impresa proponente alla procedura informatica;
b.2) inserimento, da parte dell’impresa proponente e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica.
10. A seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato, con le modalità indicate all’articolo 6, comma 6, su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.
11. L’impresa proponente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla procedura informatica.
12. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all’impresa proponente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l’impresa è tenuta a:
a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
13. Nel caso in cui l’impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto ovvero risulti inattiva, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l’impresa proponente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.
14. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 9, lettera b), numero 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Art. 4
(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dall’articolo 3, comma 1, del decreto, tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto.
2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo provvedimento è pubblicato nell’apposita sezione dei siti internet del Ministero e dell’Agenzia. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L’Agenzia provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
4. Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziaria residua, in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria di merito.
5. La graduatoria di cui al comma 4 è formata dall’Agenzia, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 5, del decreto, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori del criterio di valutazione “Caratteristiche del soggetto proponente” e del criterio “Sostenibilità ambientale del programma di investimento” di cui all’Allegato 5 del decreto. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all’articolo 5, utilizzando, per il criterio “Caratteristiche del soggetto proponente”, i dati così come esposti dalle imprese nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), e, per il criterio “Sostenibilità ambientale del programma di investimento”, gli elementi individuati nel modulo di domanda in relazione alla caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto. In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell’ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.
Art. 5
(Istruttoria delle domande di agevolazioni)
1. L’ammissibilità alla fase istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’articolo 3 è subordinata alla valutazione preliminare della capacità dell’impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 1, L’Agenzia procede all’istruttoria delle domande, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria formata ai sensi dell’articolo 4, comma 5, completando l’attività, per ciascuna domanda presentata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda medesima, fatti salvi i maggiori termini, comunque non superiori a 30 (trenta) giorni, derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all’impresa proponente rispetto alla documentazione prodotta, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello stesso decreto. L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi: a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
b) valutazione del programma di investimento, sulla base dei criteri di cui all’articolo 9, comma 7, del decreto.
3. Nell’ambito della valutazione preliminare di cui al comma 1, l’Agenzia accerta la capacità dell’impresa proponente di restituire il finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto, verificando, sulla base dei dati desumibili dall’ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, sulla base dei dati relativi all’ultima dichiarazione dei redditi, la seguente relazione:
Cflow > CFa / n
dove:
a) “Cflow”: indica la somma algebrica delle voci “Ammortamenti e svalutazioni” e “Utile/perdita dell’esercizio”, di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;
b) “CFa”: indica l’importo del finanziamento agevolato, determinato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto, sulla base delle spese individuate dall’impresa proponente nell’ambito della domanda di accesso alle agevolazioni;
c) “n”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa proponente in sede di domanda di accesso alle agevolazioni. Il predetto finanziamento agevolato deve essere restituito dall’impresa proponente ai sensi di quanto stabilito all’articolo 8, comma 4, del decreto, in un periodo della durata massima di 7 (sette) anni.
4. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera a), l’Agenzia, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 3, comma 3, del presente provvedimento, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall’impresa proponente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei programmi di investimento previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto. In tale contesto, l’Agenzia verifica, tra l’altro, l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà in capo all’impresa proponente, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, ferma restando la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto per le microimprese e piccole imprese destinatarie di aiuti ai sensi della sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni. La predetta deroga non si applica in caso di aiuti riconosciuti, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, del decreto, ai sensi e nei limiti degli articoli 13 e 14 del regolamento GBER.
5. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera b), l’Agenzia valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dall’Allegato 5 del decreto, secondo quanto di seguito precisato:
a) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:
i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni:
tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come modificato dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:
– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
– il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, della voce D del Passivo “Totale Debiti”;
– il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell’Attivo “Totale Immobilizzazioni”.
ii. Copertura degli oneri finanziari:
tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l’importo del margine operativo lordo e l’importo degli oneri finanziari.
I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:
– voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
– voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;
– voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;
– voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
– voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
– voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”;
– il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”.
iii. Indipendenza finanziaria:
tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile, come segue:
– il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
– il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Totale Passivo”.
iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato:
tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l’importo del margine operativo lordo e l’importo del fatturato.
I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto ii;
– il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”.
b) Qualità della proposta. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:
i. Qualità della proposta progettuale:
tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all’Allegato 1 del decreto e il totale degli investimenti proposti. La valutazione circa la riconducibilità delle spese di investimento alle suddette tecnologie viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nel piano degli investimenti e della ulteriore documentazione allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni.
ii. Fattibilità tecnica:
tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo degli investimenti ammessi, corredati di adeguati preventivi di spesa, e l’importo totale degli investimenti ammessi. Per “adeguato preventivo di spesa” si intende il preventivo dotato delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g).
iii. Sostenibilità economica dell’investimento:
tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l’ammontare complessivo degli investimenti ammessi.
I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile, come segue:
– il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla lettera a), punto ii;
– il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte dell’Agenzia dell’analisi delle spese di investimento presentate dall’impresa proponente.
c) Sostenibilità ambientale del programma di investimento. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:
i. programma volto a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare:
tale indicatore è determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all’Allegato 2 del decreto, ricavabile dal piano d’investimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e dalla ulteriore documentazione prodotta in sede di domanda di agevolazione;
ii. programma volto alla promozione dell’efficienza energetica delle PMI:
tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire, attraverso le misure di cui all’Allegato 3 del decreto e all’interno dell’unità produttiva interessata, un risparmio energetico, non inferiore al 5% (cinque per cento), rispetto ai consumi di energia primaria dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ai fini del conseguimento del risparmio energetico, il programma può prevedere l’adozione anche di una sola delle misure di cui all’Allegato 3 al decreto, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato (“Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici” e “Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo”) che devono necessariamente concorrere con altre misure di efficientamento energetico previste dallo stesso allegato. Ferma restando la predetta percentuale minima, in caso di misure di efficientamento energetico previste per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire un risparmio energetico addizionale, con un incremento pari almeno al 20% (venti per cento) dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni. La capacità di conseguimento dei predetti risparmi energetici è valutata sulla base del piano d’investimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e della perizia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i), punto 1, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;
iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione europea:
tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021. La capacità di conseguimento dei predetti obiettivi climatici, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d’investimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), è valutata sulla base della perizia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i), punto 2, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;
iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, ovvero possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, con l’impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data.
Tale indicatore, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d’investimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), è determinato dal possesso di una delle certificazioni ambientali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i), punto 3, presentata in allegato alla domanda di agevolazione unitamente alla dichiarazione di impegno al relativo mantenimento per tre anni dalla data di presentazione della domanda, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione di cui all’articolo 3, comma 1, del sito dell’Agenzia (www.invitalia.it) e pubblicati nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
6. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli indicatori basati su dati e informazioni contabili, l’Agenzia assume quanto esposto dalla dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), trasmessa unitamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. L’Agenzia effettua a campione la verifica dei predetti dati acquisendo, a seconda del caso, i bilanci depositati ovvero le dichiarazioni dei redditi presentate da parte delle imprese proponenti.
7. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 5, lettere a) e b), l’Agenzia attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell’Allegato 1 del presente provvedimento, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l’indeterminatezza del risultato dell’indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zero virgola zero uno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell’indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l’importo degli oneri finanziari di cui al comma 4, lettera a), punto ii, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo. In relazione agli indicatori di cui al comma 5, lettera c), l’Agenzia attribuisce il punteggio indicato nella medesima tabella di cui all’Allegato 1 in caso di presenza dell’elemento considerato.
8. Alle imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono dotate del rating di legalità, come risultante dall’elenco di cui all’articolo 8 della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Agenzia attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 (tre) punti. Ulteriori 3 (tre) punti sono attribuiti dall’Agenzia alle imprese proponenti in possesso, alla medesima data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, della certificazione della parità di genere ottenuta a far data almeno dal 31 dicembre 2022. L’attribuzione di tali punteggi avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all’articolo 4, comma 5.
9. La valutazione del programma di investimento, in relazione a quanto previsto al comma 2, lettera b), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento;
b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.
10. Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero, avvalendosi dell’Agenzia, procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel RNA, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, determinate secondo quanto stabilito all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto, gli impegni a carico dell’impresa beneficiaria in ordine, tra l’altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, agli adempimenti previsti, anche in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008, secondo le indicazioni di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto e le specifiche di cui all’Allegato 2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è trasmesso all’impresa beneficiaria, che provvede alla sottoscrizione dello stesso provvedimento entro i termini ivi indicati, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
11. Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 10, sottoscritto da parte dell’impresa beneficiaria, l’Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 8 del decreto, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell’impresa beneficiaria. Per le predette finalità, l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro 30 giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
12. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 2 si concludano con esito negativo, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
(Disposizioni di carattere generale sulle modalità di presentazione delle domande di erogazione)
1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere presentate attraverso le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell’Agenzia.
2. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto, le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione all’Agenzia di richieste relative a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un importo almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell’Allegato 3 del presente provvedimento. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve, in ogni caso, essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, fatta salva la possibilità per l’Agenzia di accordare un maggiore termine su istanza dell’impresa beneficiaria. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i termini di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, lettera i), in relazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo di cui all’articolo 7, comma 5, lettera i), del decreto.
3. Le agevolazioni sono erogate sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, secondo quanto indicato all’articolo 7.
4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto corrente vincolato, secondo quanto indicato all’articolo 8. Tale modalità di erogazione è regolata dall’apposita convenzione stipulata tra il Ministero, l’Agenzia e l’Associazione bancaria italiana (ABI), in cui è disciplinato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, da parte dell’Agenzia, delle agevolazioni spettanti all’impresa beneficiaria e, da parte di quest’ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico.
5. La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale l’impresa beneficiaria indica il conto corrente utilizzato.
6. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa connessi al programma di investimento agevolato riportano la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 15 maggio 2023 – Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” – ID … CUP …». Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, secondo le indicazioni operative fornite dal Ministero con la circolare direttoriale n. 267782 del 12 luglio 2023.
7. Le imprese beneficiarie possono avviare i programmi di investimento, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso, fermo restando che, nel caso di utilizzo del conto corrente vincolato, i pagamenti possono essere effettuati, secondo le modalità indicate all’articolo 8, solo successivamente all’adozione del provvedimento di concessione.
8. L’Agenzia, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:
a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata in relazione alla modalità di erogazione prescelta;
b) verificare la vigenza, la regolarità contributiva e l’assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la Visura Deggendorf, se l’impresa beneficiaria rientra o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d’investimento, anche tenuto conto delle variazioni di cui all’articolo 9;
d) determinare l’importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
e) erogare, per le richieste per le quali l’attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria in relazione alla modalità di erogazione prescelta sulla base dei modelli resi disponibili sul sito dell’Agenzia.
9. Successivamente all’erogazione delle singole quote di agevolazione, l’impresa beneficiaria è tenuta a inviare all’Agenzia l’attestazione bancaria dell’avvenuto accredito delle singole quote di agevolazione.
10. In ciascuna delle richieste di erogazione, l’impresa beneficiaria è tenuta a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. L’impresa beneficiaria è tenuta, altresì, a comunicare eventuali variazioni degli assetti societari e gestionali ai fini degli adempimenti relativi ai soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni, allegando alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione, redatti secondo i modelli resi disponibili sui siti internet dell’Agenzia e del Ministero tra gli schemi di documentazione.
11. L’Agenzia, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, provvede all’erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 7
(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto quietanzate)
1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all’articolo 6, comma 3, le spese oggetto del programma di investimento devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, secondo quanto indicato all’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto, tramite l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato al programma agevolato.
2. La richiesta di erogazione viene presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell’Agenzia, unitamente alla documentazione ivi richiesta.
3. Con riferimento all’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
a) una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
b) una dichiarazione relativa all’identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d’acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.
4. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l’Agenzia provvede a effettuare le verifiche di cui all’articolo 6, comma 8 e ad erogare l’agevolazione sul conto corrente bancario prescelto dall’impresa beneficiaria per la realizzazione del programma di investimento. Il predetto termine è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, riprendendo a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia della documentazione richiesta. L’erogazione del contributo in conto impianti non può superare, nel corso di realizzazione del programma di investimento, il 90% (novanta per cento) del totale del contributo concesso. Il restante 10% (dieci per cento) è erogato dall’Agenzia solo successivamente all’effettuazione, da parte della medesima Agenzia, di un controllo sull’avvenuta realizzazione del programma di investimento, ovvero, per i casi oggetto del campione di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto, alla verifica in loco effettuata dal Ministero.
Art. 8
(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate)
1. Ai fini dell’utilizzo della modalità di erogazione di cui all’articolo 6, comma 4, l’impresa beneficiaria può aprire il conto corrente vincolato presso una delle banche convenzionate di cui all’elenco riportato nei siti del Ministero (www.mimit.gov.it), dell’ABI (www.abi.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it), conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. L’impresa beneficiaria, inoltre, assicura la disponibilità, sul medesimo conto, delle risorse finanziarie di propria competenza necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.
2. Nel caso di utilizzo del conto corrente vincolato di cui al comma 1, la richiesta di erogazione è presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell’Agenzia, unitamente alla documentazione ivi richiesta.
3. Con riferimento all’estratto conto di cui al comma 2 si specifica che, qualora l’impresa beneficiaria faccia ricorso, a copertura della quota parte di propria competenza, a un finanziamento bancario concesso dalla banca convenzionata presso cui è aperto il conto corrente vincolato, l’impresa beneficiaria stessa può presentare, in luogo dell’estratto conto, copia della delibera bancaria attestante la concessione del finanziamento. La banca convenzionata presso cui è aperto il conto corrente vincolato ha l’obbligo, in questo caso, di procedere all’erogazione del predetto finanziamento sul medesimo conto entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere di cui al comma 5, lettera b).
4. Con riferimento all’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
a) una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
b) una dichiarazione relativa all’identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d’acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione. Tenuto conto della tempistica di installazione dei beni di cui all’articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto, l’impresa beneficiaria aggiorna eventualmente la dichiarazione relativa all’identificazione dei beni nell’ambito della procedura di cui al comma 8 in relazione alle immobilizzazioni che, con riferimento ai titoli di spesa rendicontati nell’ambito dell’ultima richiesta di erogazione, non risultino installati alla data della predetta richiesta.
5. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l’Agenzia provvede a:
a) effettuare le verifiche di cui all’articolo 6, comma 8 e ad erogare l’agevolazione sul conto corrente vincolato dell’impresa beneficiaria;
b) comunicare il nulla osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l’elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
i. riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;
ii. Codice IBAN dei fornitori;
iii. nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, Codice IBAN dell’impresa beneficiaria con indicazione dell’importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza dell’impresa, già versate sul conto corrente vincolato a valere su fatture risultate, a seguito dei controlli dell’Agenzia, in tutto o in parte non ammissibili.
6. Il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 5 è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, riprendendo a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta dall’Agenzia.
7. In caso di irregolarità contributiva, l’Agenzia provvede a comunicare l’irregolarità all’impresa beneficiaria, che deve provvedere a versare l’intera somma dovuta sul conto corrente vincolato e a inviare all’Agenzia la dimostrazione del versamento effettuato. L’Agenzia, ricevuta tale comunicazione, provvede ad inviare il nulla osta di cui al comma 5, lettera b) e ad attivare l’intervento sostitutivo di cui all’articolo 6, comma 11.
8. A conclusione del programma di investimento deve essere presentata, entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento a saldo dei titoli di spesa riferibili all’ultima richiesta di erogazione, la seguente documentazione:
a) l’estratto del conto corrente vincolato relativo all’intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell’ultima quota di agevolazioni;
b) copia della richiesta, inoltrata alla banca convenzionata, di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell’investimento;
c) dichiarazione aggiornata relativa alla identificazione dei beni oggetto di agevolazione di cui al comma 4, lettera b), esclusivamente nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell’ambito dell’ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta.
9. La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del programma d’investimento.
Art. 9
(Indicazioni operative in relazione alle variazioni)
1. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria o del programma di investimento oggetto delle agevolazioni che si verifichino entro il periodo di vigenza degli obblighi in capo all’impresa beneficiaria, individuati dal provvedimento di concessione e, comunque, entro i termini di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto, comportano gli obblighi di comunicazione e motivazione previsti dall’articolo 13 del medesimo decreto, secondo quanto precisato dal presente articolo.
2. Nel caso di variazioni dell’impresa beneficiaria a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:
a) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente al Ministero e all’Agenzia la variazione intervenuta, inoltrando, unitamente a circostanziata richiesta di subentro, una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall’impresa beneficiaria in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda stessa, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro. Nei casi in cui l’impresa originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all’atto societario che ha determinato la variazione, la stessa rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute. L’Agenzia provvede alle verifiche di cui alle lettere b), c) e d), comunicandone gli esiti al Ministero per i conseguenti adempimenti;
b) l’Agenzia verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’articolo 5 e dall’articolo 6 del decreto, ivi inclusi i requisiti dimensionali nonché il rispetto del requisito di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato. A tal fine, la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all’allegato I del regolamento GBER e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con riferimento alla data di richiesta di subentro;
c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d’azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto, l’Agenzia accerta che l’oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;
d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell’agevolazione non può, comunque, superare l’importo indicato nel provvedimento di concessione originario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 che si verifichino nel periodo intercorrente tra la data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione e quella di conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione al Ministero e all’Agenzia, accompagnata dalla dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa, anche in relazione al mantenimento dei beni agevolati.
4. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato, tali da determinare il venir meno del raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, l’Agenzia provvede alla valutazione di eventuali altre variazioni del programma di investimento nell’ambito dell’esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte dell’impresa beneficiaria.
6. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento, che determinino il superamento del termine di 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto, sono oggetto di richiesta di proroga da parte dell’impresa beneficiaria. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa al Ministero e all’Agenzia entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del suddetto periodo di 18 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 (sei) mesi. L’Agenzia, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al Ministero per i conseguenti adempimenti.
7. Ai fini del rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera a) e dall’articolo 14, comma 3, lettera a), del decreto, relativo al mantenimento dei beni agevolati per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fino alla conclusine del predetto triennio l’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare preventivamente all’Agenzia la sostituzione dei beni strumentali, divenuti obsoleti o inutilizzabili, per i quali intende procedere alla sostituzione.
8. In caso di variazioni soggette all’obbligo di registrazione nel RNA, il Ministero, avvalendosi dell’Agenzia, provvede ai relativi adempimenti e verifiche.
9. Resta fermo, in tutti i casi di variazione, che l’importo complessivo dell’agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione. Nelle more degli accertamenti dell’Agenzia operati ai sensi del presente articolo, le erogazioni eventualmente spettanti restano sospese.
Art. 10
(Ulteriori adempimenti)
1. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli obblighi previsti a loro carico dal decreto e dal presente provvedimento e degli specifici adempimenti prescritti dall’articolo 11 del decreto. Le medesime imprese sono, altresì, tenute a garantire il rispetto delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dal Ministero e dall’Agenzia, necessarie al corretto utilizzo delle risorse rese disponibili per il presente intervento nell’ambito del PN RIC 2021-2027.
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato 4 è riportato l’elenco degli oneri informativi previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
2. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dall’Agenzia e dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I predetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese destinatarie.
3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o “GDPR”), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia e del Ministero.
4. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea delle modifiche al regime di aiuto SA.102579 (2022/N) notificate dal Ministero ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e dell’Agenzia (www.invitalia.it).
Allegato 1
CRITERI DI VALUTAZIONE
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO
(articolo 5, comma 10)
Elementi utili alla verifica dell’intensità massima di aiuto
Ai fini della verifica dell’intensità massima di aiuto concedibile, la quantificazione dell’equivalente sovvenzione lordo correlato alla quota di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato viene effettuata secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_it), aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell’impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa, come di seguito esposto.
Quantificazione del margine da sommare al tasso base
Rating dell’impresa
Il rischio associato alla singola impresa viene definito, in relazione alle seguenti categorie di rating attribuite all’impresa proponente in funzione dei punteggi conseguiti nell’ambito del criterio di valutazione “Caratteristiche del soggetto proponente” di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale, come segue:
– “ottimo”, per un punteggio compreso tra 32 e 30;
– “buono”, per un punteggio inferiore a 30 e fino a 20;
– “soddisfacente”, per un punteggio inferiore a 20 e fino a 12;
– “scarso” per un punteggio inferiore a 12.
La categoria “scarso” è riferita ad un punteggio che comporta il mancato superamento della soglia minima prevista e, conseguentemente, il rigetto della domanda di agevolazione.
Livello della garanzia
Il livello della garanzia prestata, in termini di perdita in caso di inadempimento (LGD), è definito tenendo in considerazione il privilegio di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013. In particolare, ai sensi degli articoli 161 e 230 del predetto regolamento, il livello di LGD associabile al finanziamento agevolato in esame comporta, secondo le sopraindicate soglie stabilite dalla Comunicazione della Commissione, un livello di garanzia “normale”.
In relazione alle predette categorie di rating e al livello di garanzia “normale”, si applicano i seguenti margini di cui alla comunicazione n. 14/2008 della Commissione Europea.
Livello di garanzia | |
Normale | |
Categoria di rating | |
Ottimo | 75 |
Buono | 100 |
Soddisfacente | 220 |
Allegato 3
SPESE AMMISSIBILI – INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
(articolo 6, comma 2)
Nel presente allegato sono riepilogate e precisate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione a quanto stabilito all’articolo 7 del decreto ministeriale15 maggio 2023. Inoltre, sono fornite indicazioni in merito alle spese sostenute per l’acquisizione dei beni attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”.
1. Condizioni di ammissibilità delle spese di cui al D.M. 15 maggio 2023
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto 15 maggio 2023, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40% (quaranta per cento) del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
Le predette spese, ai fini dell’ammissibilità, devono:
– essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
– essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
– essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
– essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027;
– essere sostenute nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6, comma 6, lettere e) e f), del decreto ministeriale 15 maggio 2023;
– essere sostenute ed effettivamente pagate dall’impresa beneficiaria;
– essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
– qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone;
– nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200% (duecento per cento) il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dell’investimento;
– essere conformi al principio DNSH.
Sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese aventi ad oggetto i seguenti servizi di consulenza, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le predette condizioni:
a) spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato n. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023, nei limiti del 5 (cinque) per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili di cui alle voci “macchinari, impianti e attrezzature” e “programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni”;
b) per i soli programmi diretti alla promozione dell’efficienza energetica delle imprese, spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l’effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l’impresa ai sensi della normativa di riferimento.
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese:
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– connesse a commesse interne;
– relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
– relative all’acquisto o alla locazione di terreni e fabbricati;
– di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
– per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili, fatto salvo quanto previsto in relazione alle spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato n. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2023 e per la diagnosi energetica;
– relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
– imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario;
– inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica in caso di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo in siti, comunque nella disponibilità dell’impresa e ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate, diversi dalle sedi in cui si svolge il processo produttivo, purché si tratti di impianti direttamente interconnessi all’utenza riferita a questi ultimi con un collegamento diretto di lunghezza non superiore ai limiti di legge e ai quali non possono essere allacciate utenze diverse;
– correlate all’acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
2. Condizioni di ammissibilità delle spese sostenute per l’acquisizione dei beni attraverso la modalità del cosiddetto “Chiavi in mano”
I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto “chiavi in mano”.
Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti “chiavi in mano” sono ammissibili solo a condizione che nell’ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle seguenti indicazioni.
Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente valutati solo laddove ricorrano le seguenti condizioni:
– il contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà contenere l’esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; quindi, esso dovrà contenere una dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
– al contratto di fornitura “chiavi in mano” dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
– il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell’impresa beneficiaria, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
– per i contratti “chiavi in mano” l’impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica.
Allegato 4
ONERI INFORMATIVI
(Testo dell’allegato)
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