ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 10 gennaio 2020, n. 148
Offerta di conciliazione – articoli 6 e 9 del D.Lgs. n. 23/2015
Con il quesito allegato, l’Ispettorato territoriale di Milano – per il tramite del competente Ispettorato interregionale – ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa.
In particolare si chiede se, a fronte di un’offerta conciliativa proposta ai sensi dell’articolo 6 dinanzi citato, ma molto al ridosso della scadenza del termine ivi previsto, l’Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione possa convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine.
L’analisi del dato letterale della norma – che fa riferimento al momento di presentazione dell’offerta da parte del datore di lavoro per l’individuazione del termine di decadenza – nonché la ratio dell’istituto volto a deflazionare il carico giudiziario esistente in materia attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavoratori, sembrano propendere per la soluzione positiva al quesito.
D’altronde anche in dottrina si ritiene che, ai fini della tempestività dell’offerta, sia dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell’accordo e la consegna dell’assegno circolare possano avvenire anche in tempi successivi.
L’interpretazione corrente ritiene infatti che, a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.
L’indicazione degli estremi dell’assegno è infatti elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta reale di cui all’art. 6. Ricorrendo tali presupposti, l’eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.
Del resto, lo stesso art. 6, comma 1, prevede la rinuncia all’impugnativa del lavoratore eventualmente già proposta.
Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio e si ringrazia.
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