ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 23 febbraio 2021, n. 326
Art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12 bis, D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) – decisione dei ricorsi avverso provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali – indicazioni di carattere operativo
Facendo seguito alla circ. n. 6 del 5 ottobre 2020 e alle note prot. nn. 811, 845 e 1107 rispettivamente del 7 e 13 ottobre 2020 e dell’11 dicembre 2020, si ritiene utile mettere a disposizione un modello di decisione per definire i ricorsi presentati avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, entrata in vigore il 15 settembre u.s.
Il modello è pubblicato nella sezione intranet dedicata alla diffida accertativa nel cui contesto confluiranno anche le risposte ai quesiti proposti dagli uffici territoriali nell’attuale fase di avvio della nuova procedura.
A riguardo, si ritiene opportuno premettere che la decisione dovrà contenere l’indicazione delle eccezioni sollevate da ciascun ricorrente, in relazione alle quali dovrà essere resa una analitica motivazione.
Ad integrazione delle indicazioni già fornite si evidenzia inoltre che, nei casi in cui il provvedimento di diffida accertativa abbia come destinatari anche obbligati solidali, si avrà cura di specificare nei confronti di chi abbia effetto la decisione.
Sarà quindi necessario prestare massima attenzione sulla natura dei motivi oggetto di ricorso e, più in particolare, se gli stessi possano ritenersi comuni a tutti i soggetti obbligati ovvero riguardino esclusivamente la posizione del ricorrente. Nel primo caso, infatti, un’eventuale decisione di accoglimento, anche parziale con conseguente ridetermina della diffida, è idonea a produrre effetti anche nei confronti dell’obbligato rimasto inerte o che abbia presentato ricorso tardivo – come tale inammissibile – ad eccezione delle ipotesi in cui sia stato siglato accordo in sede di conciliazione monocratica.
Nel modello proposto si è inteso, quindi, dare indicazione in ordine alle conseguenze dei differenti esiti del ricorso nell’ipotesi in cui siano coinvolti anche obbligati solidali.
In fase di prima applicazione della nuova procedura, questa Direzione resta in ogni caso a disposizione per fornire agli Uffici eventuali chiarimenti in relazione alla casistica in via di formazione.
Indicazioni in ordine alla procedimentalizzazione
In ragione del fatto che i provvedimenti impugnati promanano dal medesimo Ispettorato che è chiamato a decidere sui ricorsi, appare opportuno che la relativa istruttoria sia affidata a personale appartenente ad un Processo diverso da quello della vigilanza o comunque a personale che possa garantire un approccio obiettivo sulle questioni sollevate.
L’attività istruttoria deve, in ogni caso, avvalersi dell’ausilio del personale ispettivo. In fase preliminare, infatti, è necessario che il personale ispettivo che abbia redatto l’atto trasmetta, unitamente a tutta la documentazione utile, una puntuale relazione avente ad oggetto i motivi di doglianza del ricorrente. Poiché l’attività istruttoria non può prescindere dalla relazione e dalla relativa documentazione e tenuto conto del fatto che la presentazione del ricorso sospende l’esecutività della diffida accertativa sino a quando non viene adottata la decisione, appare necessario assicurare ogni misura organizzativa idonea a velocizzare tali passaggi.
Peraltro, il supporto del personale ispettivo appare opportuno laddove, in caso di accoglimento parziale, emerga la necessità di rideterminazione degli importi della diffida, ciò al fine di garantire la completezza del provvedimento decisorio anche in vista dell’adozione dell’atto di ridetermina.
La decisione va comunicata al lavoratore, ai ricorrenti nonché ai soggetti obbligati rimasti inerti nell’ipotesi in cui la decisione abbia effetti nei loro confronti. In tutte le ipotesi in cui la decisione sia di rigetto o di inammissibilità del ricorso – per le quali la decisione già reca la dichiarazione di esecutività della diffida accertativa – la notifica della stessa al lavoratore assolve a tutti gli oneri di comunicazione senza necessità di redigere ulteriori atti.
Casistica e FAQ
Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti, sotto forma di risposta a FAQ, che saranno pubblicati sulla intranet e che costituiscono parte integrante della presente nota.
1. Nel caso in cui i crediti oggetto di diffida accertativa originino da un verbale che abbia ad oggetto la qualificazione o la sussistenza del rapporto di lavoro possono presentarsi interferenze tra il ricorso ex art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004 ed il ricorso ex art 17, del D.Lgs. n. 124/2004?
Il coordinamento tra i due ricorsi appare opportuno in tutti i casi i cui i crediti accertati ed oggetto di diffida trovino la propria fonte nel verbale di accertamento di illecito (es. lavoro nero, riqualificazione).
Pertanto, ove l’Ispettorato territoriale, competente in relazione al ricorso avverso la diffida accertativa, abbia tempestiva conoscenza della presentazione del ricorso avverso il verbale di accertamento, si ritiene che il procedimento relativo al ricorso sulla diffida debba essere sospeso in attesa della decisione del Comitato.
In considerazione della ratio della norma, finalizzata a rendere disponibile al lavoratore, in tempi brevi, il titolo esecutivo, risulta necessario che nella relazione trasmessa al Comitato si abbia cura di evidenziare la pendenza del ricorso avverso la diffida accertativa, così da attivare un canale preferenziale nella trattazione del ricorso da parte del Comitato stesso.
Ove tale coordinamento non risulti possibile (ad es. nei casi in cui al momento della istruzione del ricorso ex art. 12 non sia stato ancora presentato il ricorso al Comitato) l’ITL adotterà la decisione avendo cura di trasmettere, nell’ipotesi di successiva proposizione di un ricorso ex art. 17, al Comitato, unitamente alla relazione redatta, la decisione adottata al fine di coordinare le conseguenti decisioni.
2. Gli effetti della Conciliazione Monocratica con esito positivo instaurata ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004 a seguito di notificazione di provvedimento diffida accertativa hanno riflessi sull’imponibile contributivo?
Si richiamano a riguardo i chiarimenti già forniti da ultimo con nota prot. n. 5066 del 30 maggio 2020, nella quale si è precisato che “la circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa; sotto tale aspetto, quindi, oltre ai limiti indicati nella circolare n. 36/2009 in materia di conciliazione monocratica ex art. 11, la citata circolare n. 24 [n. 24 del 2004] ha previsto che la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull’imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall’organo ispettivo, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989)”.
Non appare quindi necessaria la trasmissione all’INPS anche del verbale di conciliazione intervenuto sulla diffida, atteso che il calcolo degli imponibili contributivi trova il proprio fondamento esclusivamente nel verbale di accertamento ispettivo che è già trasmesso o ancora da trasmettere all’Istituto.
3. Sulla base di quale contratto collettivo si determinano gli importi da inserire nella diffida accertativa nei casi di appalto non genuino?
Nel richiamare le indicazioni già fornite con la circolare n. 10/2018 in ordine alle ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, si precisa che gli “emolumenti non corrisposti” da indicare nel provvedimento di diffida accertativa sono da quantificarsi sulla base del CCNL del datore di lavoro. Resta salva la possibile rideterminazione degli imponibili contributivi da parte dell’INPS sulla base del CCNL del committente.
4. Il pagamento delle somme da parte dell’obbligato effettuato successivamente all’emissione del provvedimento di diffida
accertativa può essere preso in considerazione ai fini della decisione del ricorso ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004?
No, l’eventuale pagamento di somme intervenuto successivamente all’emissione del provvedimento di diffida accertativa
non potrà essere preso in considerazione ai fini della decisione, in quanto il ricorso e la relativa decisione hanno ad oggetto la sussistenza dei presupposti di legittima emissione del titolo al momento della sua adozione. Eventuali pagamenti non emersi in fase di accertamento, potranno essere considerati ai fini della decisione solo ove la corresponsione sia asseverata in maniera incontrovertibile anche alla luce delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 1, comma 910 e ss., della L. n. 205/2017).
5. La mancata notifica da parte del ricorrente al lavoratore del ricorso e del provvedimento di diffida accertativa comporta l’improcedibilità dell’istruttoria del ricorso?
No, non essendo richiesta a pena di improcedibilità. In ogni caso, appare opportuno che gli Uffici, senza pregiudizio per l’avvio dell’attività istruttoria, provvedano ad invitare il ricorrente a tale adempimento e a fornirne prova ad integrazione della documentazione già presentata.
6. In quali casi l’eventuale documentazione inviata dal lavoratore reso edotto del ricorso potrà avere ingresso nella fase decisoria del ricorso ex art.12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004?
Come puntualizzato con la circolare n. 6/2020, i ricorsi – così come già avveniva per quelli presentati al Comitato per i rapporti di lavoro – vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell’Ispettorato territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto alcun tipo di “contraddittorio” tra quest’ultimo e il lavoratore. Tuttavia, si ritiene che sulle vicende relative all’asserita estinzione del debito rappresentate nel ricorso da parte del ricorrente, intervenute antecedentemente all’emissione del titolo ma non emerse in sede di accertamento, sia possibile l’acquisizione di eventuali controdeduzioni trasmesse spontaneamente dal lavoratore inerenti le sole vicende estintive del credito.
7. È possibile rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta all’Ufficio, una copia del ricorso e/o del relativo provvedimento di diffida accertativa?
Si, in caso di mancata notifica da parte del ricorrente unitamente al ricorso. In ogni caso nella trasmissione del provvedimento di diffida accertativa dovrà espressamente essere inserito il seguente avvertimento “Il presente documento non costituisce ancora titolo esecutivo in quanto è sospeso in ragione della presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004. All’esito del predetto sarà inviata una comunicazione concernete la decisione assunta dall’Amministrazione”.
8. Valutazione di fatti sopravvenuti all’accertamento
Come puntualizzato con la circolare n. 6/2020, i ricorsi – così come già avveniva per quelli presentati al Comitato per i rapporti di lavoro – vanno decisi esclusivamente sulla base della documentazione in possesso dell’Ispettorato territoriale e di quella presentata dal datore di lavoro, non essendo previsto alcun tipo di “contraddittorio” tra quest’ultimo e il lavoratore.
9. Quando si applica la disciplina previgente alla modifica normativa introdotta dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020?
Con riferimento all’applicazione della nuova disciplina recata dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, si precisa che, per “provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s.” (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2020) – per i quali la circolare n. 6/2020 ha chiarito che trova applicazione la previgente disciplina – si intendono tutti i provvedimenti la cui data di protocollo in uscita è antecedente al 15 settembre 2020, sebbene la notifica si sia perfezionata successivamente.
10. Nel caso di ricorsi avverso più diffide accertative aventi ad oggetto voci retributive ed importi uguali, anche se relative a più lavoratori, si può adottare una decisione unica?
Si, in tali ipotesi si può adottare una sola decisione. Analogamente, a parità di voci retributive, di importi e quindi di esiti identici si ritiene di poter adottare un’unica decisione anche nel caso in cui la diffida accertativa riguardi un solo lavoratore, ma i ricorrenti siano sia il datore di lavoro, sia il responsabile in solido.
11. Nel caso di ricorso da parte dell’obbligato avverso provvedimenti di diffida accertativa relativi a diversi lavoratori e a crediti con importi differenziati, può essere adottata una decisione unica?
Si, soprattutto in caso di esiti uniformi, avendo cura di “oscurare”, in fase di comunicazione della stessa ai singoli lavoratori, i dati relativi agli altri lavoratori coinvolti nella decisione. In caso di esiti differenziati (rigetti/accoglimento; ridetermina/accoglimento parziale) sarà possibile “accorpare” la decisione per esiti uniformi (tutti i rigetti, tutti gli accoglimenti, tutte le ridetermine). In caso di rideterminazione degli importi, atteso che gli stessi risulteranno differenti in relazione a ciascun lavoratore, la trattazione unitaria non dovrà pregiudicare la chiarezza nell’indicazione della diffida afferente a ciascun lavoratore, delle voci che si intendono eliminare/modificare e del ricalcolo delle somme dovute. In ogni caso il successivo atto di ridetermina dovrà essere gestito singolarmente in rapporto a ciascun lavoratore al quale andrà notificata altresì la decisione con l’adozione delle eventuali accortezze in termini di “oscuramento” dei dati altrui sopra richiamate.
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- Prescrizione dei crediti di lavoro - nuovi orientamenti giurisprudenziali - diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 - atti interruttivi - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 30 settembre 2022, n. 1959
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