AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 282 del 4 aprile 2023
IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (d’ora in poi l”’Istante” o la ”Società”) svolge principalmente l’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso in Italia di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili. La Società effettua di sovente anche vendita di prodotti informatici a soggetti portatori di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quindi con applicazione di IVA agevolata al 4 per cento ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 14 marzo 1998 del Ministero delle Finanze che prevede aliquota agevolata in relazione «Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
In proposito, la Società fa presente che in data 4 agosto 2022 ha sospeso la vendita di un cellulare con aliquota IVA al 4 per cento, poiché sebbene il cliente fosse in possesso dei requisiti soggettivi e del supporto documentale, la società istante ha riscontrato che il medesimo soggetto aveva acquistato, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio il medesimo prodotto fruendo dell’aliquota IVA ridotta.
In risposta alla richiesta di documentazione integrativa inviata dalla scrivente in data 5 dicembre 2022, la società istante ha fornito i seguenti ulteriori elementi istruttori:
il cliente ha fornito parte della documentazione in originale e parte in copia fotostatica;
la società istante archivia la documentazione ricevuta, poiché in caso di verifica è in grado di fornire riscontro alle richieste documentali degli organi competenti a supporto della vendita agevolata effettuata;
la prima vendita agevolata è stata effettuata in data 25 giugno 2022;
in data 04 agosto 2022 il medesimo cliente si è presentato nello stesso punto vendita chiedendo di effettuare un ulteriore acquisto agevolato dello stesso prodotto già acquistato in data 25 giugno 2022 con IVA agevolata al 4 per cento.
L’Istante chiede, dunque, di conoscere se l’esercente sia tenuto a verificare se il cliente abbia richiesto ed ottenuto di recente l’acquisto di un prodotto similare con l’applicazione dell’IVA ridotta e a chiedere al cliente di giustificare l’eventuale secondo acquisto agevolato effettuato a breve distanza temporale dal precedente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società fa presente che, nonostante dal quadro normativo di riferimento non emerga alcuna indicazione in merito alla quantità degli acquisti agevolabili, la Delibera n. 290/21/CONS dell’AGCOM del 23 settembre 2021, all’articolo 4 punto 6 ha stabilito che il numero di utenze telefoniche beneficiabili dell’IVA ridotta è solo una e quindi non replicabile per altre utenze.
L’Istante ritiene, dunque, che senza la prova di smarrimento o di furto o di spossessamento del primo prodotto acquistato dal cliente fruendo dell’aliquota ridotta, non possa essere processata una nuova vendita similare con applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento. Infatti, l’acquisito di prodotti fruendo delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti disabili non può essere illimitato, perché altrimenti si consentirebbe di effettuare molteplici acquisti agevolati non direttamente connessi alle esigenze del soggetto disabile, con lo scopo di beneficiare di un risparmio di imposta sfruttando la posizione di un determinato soggetto a proprio vantaggio. La Società ritiene, pertanto, di non dover procedere alla vendita con IVA agevolata, ma di dover attendere un arco temporale minimo che deve essere stabilito normativamente per evitare meccanismi potenzialmente fraudolenti.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che ”Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”.
In virtù di quanto previsto dall’art. 2, nono comma, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota IVA agevolata ”si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a sussidi che possono migliorare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della legge n. 104 del 1992 (cfr. risoluzione n. 57/E del 2005).
Rientrano nell’agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati. Deve, in ogni caso, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall’art. 29bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), sono state individuate le condizioni e le modalità per fruire dell’agevolazione in esame.
In particolare, l’articolo 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l’aliquota del 4 per cento si applica ”Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che ”Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota IVA agevolata, l’articolo 2, comma 2, del citato d.m. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che «Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata».
Il successivo comma 2bis stabilisce che «I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale».
In caso di importazione, la documentazione va prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di entrata in vigore del citato comma 2bisdell’art. 2 dell’aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
Tanto premesso, si è del parere che, in assenza di un’espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente (soggetto disabile ex art. 3 della legge n. 104 del 1992) può acquistare, al fine dell’ottenimento dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento l’esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l’invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini anzidetti, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare.
Al riguardo, si evidenzia, che la ricorrenza dell’invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico-informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall’Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti (ad esempio: aziende sanitarie locali; commissioni mediche; ecc.).
In relazione al caso di specie, pertanto, nel ribadire quanto sopra precisato a proposito dell’assenza di un limite di acquisto dei sussidi, giova comunque ricordare che la necessità dell’attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico preposto ”ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio” vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ”per vocazione” possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti. Per questa ragione il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico-informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale. Nel caso rappresentato dall’istante, alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Apparecchi di ortopedia ausili sussidi tecnici e informatici aliquota IVA applicabile - Risposta n. 564 del 18 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 21627 depositata il 20 luglio 2023 - In materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla legge n. 53 del 2000 e dalla legge n. 183 del 2010,…
- Spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) - Risposta 29 ottobre 2019, n. 440 dell'Agenzia delle Entrate
- Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 3, sentenza n. 633 depositata il 24 maggio 2022 - Ai fini della integrale deducibilità delle spese sostenute per “l’assistenza specifica” fornita in favore dei portatori di handicap, il…
- UE - Regolamento 21 novembre 2019, n. 2019/2026 - Che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…