AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 463 del 16 novembre 2023
IVA – Aliquota IVA prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene femminile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, sede secondaria italiana di ALFA Europe Ltd (di seguito la ”ALFA Italian Branch”), svolge in Italia attività di commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori e calzature attraverso il proprio negozio sito in … ed attraverso il proprio sito internet.
Nell’ambito della propria attività, ALFA Italian Branch vende slip da donna assorbenti denominati ”XXX”, applicando l’IVA con aliquota ordinaria del 22%.
Secondo la descrizione riportata dall’istante, tali slip assorbenti possiedono tra le altre le seguenti caratteristiche:
design a tre strati impermeabile e assorbente nella zona del cavallo, in grado di assorbire fino a 3040 ml di liquido;
tessuto resistente all’acqua e laminato con una pellicola idrorepellente;
proprietà di prevenzione dei cattivi odori;
lavabili a temperatura non oltre i 30 gradi.
Per caratteristiche, dimensioni e foggia, tali slip sono stati concepiti e pubblicizzati sul mercato quali prodotti per la protezione dell’igiene femminile.
Al riguardo, l’istante precisa che ha chiesto ed ottenuto il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riguardante la classificazione merceologica proposta ai fini doganali, che viene allegato all’istanza di interpello.
Con specifico riferimento all’aliquota Iva, l’istante evidenzia che, ai sensi dell’articolo 98 della Direttiva 112/2006/CE, agli Stati membri è concessa la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte, esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi appartenenti alle categorie individuate nell’allegato III della direttiva, tra cui figurano, ai fini che qui interessano, i prodotti di protezione dell’igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti. Il legislatore nazionale ha esercitato tale facoltà attraverso la disposizione recata dal numero 1 quinquies della Tabella A, parte II bis, allegata al DPR n. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alla cessione di ”prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali”.
Ciò posto, il dubbio interpretativo dell’istante riguarda l’aliquota IVA applicabile alla cessione dei prodotti in esame, e se, nello specifico, possa applicarsi la disciplina di cui al citato numero 1 quinquies della Tabella A, parte II bis del DPR n. 633/1972, in quanto né nella normativa nazionale né nella normativa comunitaria è rinvenibile la definizione di ”prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene femminile”, oltre che in considerazione dell’utilizzo promiscuo del prodotto, ovvero sia come slip, sia come assorbente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che nel caso in esame sia applicabile la disciplina di cui al numero 1 quinquies della Tabella A, parte II bis, allegata al DPR n. 633/1972, in quanto gli slip incorporano un assorbente ed assolvono la funzione di protezione dell’igiene femminile.
Ricorda che il numero 1 quinquies della Tabella A, parte II bis, del DPR n. 633/1972 è stato recentemente modificato ad opera dell’articolo 1, comma 72, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel senso che dopo la parola ”prodotti” sono state inserite le parole ”assorbenti e tamponi”, mentre le parole ”compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili” sono state soppresse.
Secondo l’istante, il mantenimento della parola «prodotti» testimonia la volontà del legislatore nazionale di permettere l’applicazione dell’aliquota agevolata, non solo agli assorbenti, ma anche ai ”prodotti assorbenti” dotati di caratteristiche e finalità comuni ai primi, quali l’assorbenza e la protezione dell’igiene femminile.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si osserva che l’impianto della direttiva 2006/112/CE (anche ”Direttiva Iva”) è stato modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, dalla direttiva UE 2022/542 del 5 aprile 2022, che ha aggiornato l’elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquote Iva ridotte (allegato III), tra cui figurano, ai fini che qui interessano, i prodotti di protezione dell’igiene femminile ed i prodotti igienici assorbenti.
In ambito nazionale, l’articolo 1, comma 72, lett. a), n. 1), della L. 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), ha ricondotto tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell’ambito applicativo dell’aliquota Iva del 5%, ai sensi del n.1 quinquies) della Tabella A, parte II bis, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si ricorda, al riguardo che la precedente regolamentazione prevedeva l’aliquota del 5% solo per le cessioni di prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e delle coppette mestruali e l’aliquota del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compostabili o lavabili, non compresi nel numero 1 quinquies) della tabella A, parte II bis, ai sensi del n. 114 bis) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva.
La legge di bilancio 2023, dunque, ha modificato il numero 1 quinquies) della Tabella A, inserendo le parole «assorbenti e tamponi dopo la parola «prodotti» ed eliminando le parole «compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili», e contestualmente è stato abrogato il numero 114 bis) della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo DPR. n. 633 del 1972.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 sono agevolabili con aliquota IVA al 5 per cento, di cui al numero 1 quinquies), ”i prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali”, non sussistendo alcuna distinzione se gli stessi siano lavabili o compostabili.
Con riferimento alla fattispecie oggetto della presente istanza di interpello, ai fini della definizione dell’aliquota Iva applicabile, l’istante, in ossequio alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2010, ha chiesto ed ottenuto un parere di accertamento tecnico, in cui, sulla base delle informazioni fornite e dell’istruttoria svolta, l’ADM ha stabilito che «il prodotto denominato ”XXX” debba essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito del Capitolo 96: ”Lavori diversi”, alla Sottovoce 961900, ”Assorbenti e tamponi igienici, pannolini, inserti per pannolini e oggetti simili, di qualsiasi materia” e, più specificatamente, al codice di Nomenclatura Combinata (NC) 9619 00 50 ”Pannolini e oggetti simili” (di materie tessili diverse dall’ovatta di materia tessile) ».
In merito, nel suddetto parere tecnico, si riporta anche quanto specificato dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato (NESA), ”che indicano la collocazione nella voce 9619 di prodotti quali gli assorbenti e i tamponi igienici, i pannolini e i pannoloni e gli articoli simili, comprese le compresse igieniche d’allattamento assorbenti, i pannoloni incontinenza per adulti e i proteggi slip, di qualsiasi materia. Le suddette Note precisano che, sebbene gli articoli della voce 9619 siano generalmente del tipo ”usa e getta”, la voce comprende pure gli articoli tradizionali simili costituiti unicamente da materie tessili e che sono, dopo lavaggio, generalmente riutilizzabili. Inoltre, le stesse note ”NESA” indicano la struttura dei molti prodotti della voce 9619, cui risulta conforme il prodotto in argomento. Molti di questi sono costituiti da:
a) uno strato interno (p. es. di stoffa non tessuta) concepito per espellere i liquidi venuti a contatto con la pelle prevenendo così qualsiasi irritazione;
b) da una parte centrale che assorbe e mantiene i liquidi sino all’eliminazione di quest’ultimi; e
c) da uno strato esterno (ad esempio di materie plastiche) che impedisce qualsiasi fuoriuscita dei liquidi contenuti nella parte centrale assorbente”.
Pertanto, considerato che la disposizione di favore introdotta dalla legge di bilancio 2023 sembra poter far riferimento a tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, valutata anche la classificazione doganale da parte dell’ADM, si ritiene che alla cessione dei prodotti oggetto del quesito possa applicarsi l’aliquota agevolata del 5 per cento.
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