AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 40 del 17 gennaio 2023
IVA – Qualificazione dei servizi di installazione di impianto denominato ”camera bianca” – Articolo 8, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA società attiva nel settore dell’elettronica di potenza svolge la propria attività su diversi siti industriali, tra cui anche quello situato ad X.
Nel corso del XXX l’istante ha avviato un programma di investimento per la realizzazione, mediante contratti di appalto, di uno stabilimento industriale (denominato XXX) e dei relativi impianti. Viene precisato, al riguardo, che il fabbricato destinato alla produzione è stato sostanzialmente ultimato, mentre sono in fase di realizzazione/installazione gli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva tra cui, ai fini che qui interessano, una ”camera bianca” (c.d. clean room). In particolare, nel mese di febbraio XXXX, la società ha stipulato con un operatore specializzato un contratto di appalto avente ad oggetto, da un lato, la progettazione della camera bianca e l’allestimento del cantiere (tale fase risulta ultimata) e, dall’altro, i singoli stati avanzamento lavori (SAL) avviati a dicembre XXXX e tuttora in corso per la realizzazione/installazione della ”clean room”.
In data X, ALFA ha presentato istanza di interpello ordinario al fine di conoscere se, in qualità di esportatore abituale, potesse acquistare in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i servizi relativi alla realizzazione dello stabilimento industriale XXX, nonché all’installazione dell’impianto denominato ”camera bianca”. Ciò al fine di escludere la possibile qualificazione unitaria dei singoli servizi appaltati come cessione di fabbricato, come tale esclusa dall’ambito applicativo del plafond. Il beneficio della non imponibilità non è ammesso, infatti, in relazione alle operazioni di acquisizione di fabbricati, strumentali e non, anche in esecuzione di contratti di appalto (cfr. circolare n. 145 del 10 giugno 1998).
In data X, in risposta all’istanza di interpello di cui sopra, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano nell’ambito applicativo del richiamato articolo 8 i servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale (sebbene una volta installati gli stessi costituiscano un unicum con l’edificio medesimo), mentre devono intendersi esclusi dal plafond, in quanto soggetti alla misura antifrode del reverse charge, i servizi di installazione degli impianti serventi al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. La società, conformandosi alla risposta ricevuta, ha emesso dichiarazioni di intento unicamente in relazione agli impianti strettamente necessari allo svolgimento dell’attività industriale, da installare all’interno dello stabilimento XXX.
Tanto premesso, ALFA formula una nuova istanza di interpello al fine di conoscere se il parere fornito dalla DC GC debba considerarsi ancora attuale ovvero sia stato superato dalla risposta n. 573 del 10 dicembre 2020 con la quale le operazioni afferenti alla installazione delle ”camere bianche” sono state qualificate, ai fini della territorialità IVA, come prestazioni di servizi relativi a beni immobili, ai sensi dell’articolo 7quater, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alla luce della risposta resa dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di intento può essere emessa per l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale (ancorchè una volta installati gli stessi costituiscano un unicum con l’edificio medesimo), ma non per i servizi di installazione degli impianti necessari al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, rispetto ai quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge, di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015). Risultano, pertanto, esclusi dal regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali (in quanto soggetti alla misura antifrode del reverse charge) i servizi di installazione relativi agli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi.
Viene precisato al riguardo che, nel caso specifico, la ”clean room appositamente progettata per la produzione industriale risulterà stabilmente installata all’interno dello stabilimento …, pur mantenendo una propria individualità in quanto i relativi componenti potrebbero essere smontati e nuovamente installati (eventualmente con adattamenti) in un altro stabilimento industriale (ovviamente con caratteristiche strutturali idonee all’allestimento di una camera bianca)”.
La società ritiene, pertanto, che ”l’installazione della camera bianca, avente natura strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale, rientri tra le prestazioni di servizi per le quali è ammessa la facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta, ai sensi del richiamato art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972”.
Ad avviso dell’istante, inoltre, ”la risposta a interpello n. 573 del 10 dicembre 2020, nella parte in cui precisa che la camera bianca possiede i requisiti di un’attrezzatura fissata stabilmente e non separabile dallo stesso immobile, esplica efficacia unicamente in relazione all’ambito della qualificazione della realizzazione della camera bianca come un servizio relativo a beni immobili solo ai fini del regime della territorialità IVA, senza introdurre un principio valevole ad equiparare l’impianto industriale al fabbricato ai fini della disciplina della dichiarazione di intento”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini della corretta qualificazione di un servizio come relativo a bene immobile, vengono in soccorso gli articoli 13ter e 31bis del Regolamento (UE) n. 282 del 15 marzo 2011. Tale ultima disposizione introdotta dal Regolamento (UE) n. 1042 del 7 ottobre 2013 richiede, in particolare, la sussistenza di un ”nesso sufficientemente diretto” con gli immobili cui il servizio afferisce. Inoltre, l’articolo 13ter del citato Regolamento definisce ”beni immobili”, tra l’altro:
”c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori”;
”d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio”.
In buona sostanza, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, ai fini della qualificazione di bene immobile, è necessario che un determinato elemento, una volta installato, diventi parte integrante del fabbricato, a tal punto che, ove rimosso, renderebbe il medesimo inidoneo all’uso per cui è costruito, alterandone le funzionalità.
Sulla base di quanto rappresentato dalla società istante, assunto acriticamente in questa sede, la ”camera bianca” si configura come un bene che, ancorchè stabilmente installato all’interno del fabbricato (i.e. stabilimento XXX), mantiene una propria individualità in quanto i relativi componenti potrebbero essere smontati e nuovamente installati (con opportuni adattamenti) in un altro stabilimento, con caratteristiche strutturali idonee all’allestimento della stessa.
Alla luce di quanto sopra osservato, stante le caratteristiche del bene in esame, si ritiene, pertanto, di poter confermare che i relativi servizi di installazione possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto per l’esportatore abituale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo esclusi dall’ambito applicativo del reverse charge, di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del medesimo decreto.
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