La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1378 depositata il 15 gennaio 2024, intervenuta in tema di perdita di compenso per l’avvocato che non informa il cliente, ha affermato che “… la Corte d’appello non ha affatto detto che il rischio, del quale l’avvocato avrebbe dovuto informare i propri clienti, era quello di un esito vittorioso dell’azione promossa dal terzo ex art. 2932 cod. civ., né tanto meno una tale ipotesi ha prospettato erroneamente interpretando o applicando l’art. 2645-bis cod. proc. civ.;
essa, piuttosto, ha individuato il rischio di cui i clienti avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) avvertiti, nel fatto in sé che comunque una tale azione avrebbe potuto essere esercitata con tutte le ulteriori conseguenze che una tale iniziativa, non escludibile a priori, avrebbe potuto comportare, ossia: a) trascrizione della domanda giudiziale; b) conseguente difficoltà ad ottenere finanziamenti;
la correttezza in iure di una tale valutazione non può in alcun modo essere parametrata alla norma di cui all’art. 2645-bis cod. civ. che a tale fine non assume alcun rilievo dal momento che il rischio in tal modo evidenziato non è l’esito del processo prevedibilmente instaurando dal terzo ma il processo in sé, quale fatto esso stesso capace di determinare ostacoli alla realizzazione del programma negoziale cui era riferita la prestazione di consulenza ed assistenza legale;
del resto, che un tale rischio fosse prevedibile da un avvocato accorto e come tale oggetto di doverosa informazione da darsi al cliente …”
In altri termini l’avvocato perde il diritto al compenso se non informa il il cliente dei rischi connessi all’atto che l’assistito sta per compiere.
La vicenda ha riguardato un legale chiamato ad assistere una società in nome collettivo ed il socio per l’attività di consulenza ed assistenza prestata in relazione alla programmata vendita di un immobile culminata nella predisposizione di un preliminare di compravendita immobiliare. Successivamente alla trascrizione del preliminare la banca nega il finanziamento al promissario acquirente perché il promittente venditore si era già impegnato con un altro, il quale chiede l’esecuzione specifica del precedente accordo. Per tale circostanza i clienti dell’avvocato negano il compenso. Il legale chiese e ottenne dal Tribunale l’emissione di decreto ingiuntivo. Gli ingiunti si opposero al decreto ingiuntivo deducendo che l’avvocato, in violazione dei propri doveri professionali, aveva omesso di informarli dei rischi derivanti dalla precedente sottoscrizione da parte del cliente di una «lettera di intenti» con cui questi si era dichiarato disposto a vendere l’immobile a un terzo, rischi poi in effetti concretizzatisi. Il Tribunale pronunciò sentenza con la quale, ritenuto sussistente il dedotto inadempimento, revocò il decreto ingiuntivo opposto, ma rigettò la domanda riconvenzionale degli opponenti. Avverso la decisione del Tribunale il legalo propose appello. La Corte Territoriale rigettò il gravame interposto dall’avvocato, confermando integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’Avvocato proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi
I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso.
I giudici di piazza Cavour confermano la colpa professionale dell’avvocato evidenziando che il terzo e la società di cui questi era socio nei giorni antecedenti al perfezionamento del nuovo preliminare avevano fatto richiesta di dare esecuzione all’obbligo a contrarre derivante dal precedente accordo che li riguardava e che «rispetto ad essa nessun affidamento poteva attribuirsi circa l’efficacia di una mera “disdetta” di detto accordo».
Il Supremo consesso ritiene corretto quanto deciso dalla Corte di Appello, in quanto il rischio di cui il legale doveva avvisare il cliente non è la probabilità di esito vittorioso per l’azione del terzo di cui all’art. 2932 cc ma il processo in sé, come fatto in grado di ostacolare il programma negoziale cui si riferisce la prestazione di consulenza e assistenza legale.
Altra decisione della Suprema Corte (2356 del 2024) ha statuito la perdita del compenso dell’avvocato per aver presentato l’appello incidentale in ritardo e tale circostanza ha comportato una negligenza che ha reso inutile l’intera prestazione professionale svolta, giustificando la restituzione del compenso e l’assenza di ulteriori onorari.
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