La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il 24 novembre 2023, intervenendo in tema di clausole vessatorie, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati …”

La vicenda ha riguardato una Spa che aveva sottoscritto un contratto per servizi pubblicitari con una s.r.l.. La srl on ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva ed ottenne dal Tribunale un decreto ingiunto, in suo favore, per il pagamento, del corrispettivo spettante, in forza del contratto sottoscritto dalla Spa relativo alla pubblicizzazione di un marchio.  La Spa si oppose al decreto ingiuntivo, in particolare sulla inefficacia ed invalidità, in quanto derivanti da clausole che controparte non aveva mai sottoscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2°, c.c. e che non erano state mai conosciute; che mai erano stati prestati i servizi pubblicitari successivi all’annata sportiva 1999/2000, in ordine ai quali era stato richiesto il pagamento. il Tribunale adito respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. La Spa avverso la decisione dei giudici di prime cure propose appello. La Corte Territoriale confermava integralmente la sentenza impugnata. Avverso la sentenza di appello la Spa propose ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità accolgono il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il rimanente motivo. In particolare per i giudici di piazza Cavour evidenziano che secondo “… il consolidato orientamento nomofilattico, l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.

Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 5733 del 29/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 7748 del 29/03/2007; Sez. 3, Ordinanza n. 1637 del 06/02/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 14/06/1999; Sez. 3, Sentenza n. 5533 del 20/06/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7805 del 13/07/1991; Sez. 3, Sentenza n. 9998 del 11/10/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 25/08/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 26/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 17/07/1980; Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 24/04/1978; Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 23/04/1976; Sez. 3, Sentenza n. 1610 del 29/05/1973). …”