CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27407 depositata il 26 settembre 2023 – Il procedimento (maggiormente garantista, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto alla procedura prevista dalla legge n. 300 del 1970), si dipana attraverso quattro fasi: la prima è integrata dalla contestazione dell’addebito, con invito all’incolpato affinché si giustifichi; la seconda (che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente) prevede una relazione scritta (corredata dell’opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari dell’Ufficio Disciplina riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato, nonché le conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili; la terza fase prevede l’espressione, da parte del Direttore dell’Ufficio Disciplina, del c.d. opinamento circa la eventuale sanzione da adottare, opinamento reso noto con comunicazione scritta all’interessato, che entro cinque giorni può presentare nuove giustificazioni (in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo); infine, la eventuale quarta fase di attivazione del ricorso al Consiglio di disciplina