La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. C-218/22 depositata il 18 gennaio 2024, intervenendo in tema di diritto alle ferie ed alla loro monetizzazione, ha stabilito che “… L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà …”
La vicenda ha riguardato un dipendente pubblico che aveva ricoperto la carica di istruttore direttivo presso un Comune Italiano. Il lavoratore rassegnava le proprie dimissioni per accedere alla pensione anticipata con contestuale richiesta di ricevere, tra l’altro, il pagamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali non goduti nel corso del rapporto di lavoro. Il Comune ha negato tale richiesta sulla base della normativa della legislazione italiana che prevedeva che i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un’indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Al giudice italiano, investito della controversia tra il dipendente pubblico ed il Comune, sorgevano dubbi sulla compatibilità di tale norma con il diritto dell’Unione. Infatti, secondo la direttiva «orario di lavoro 1», un lavoratore che non abbia potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti.
I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno riaffermato che “… il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata).
(…)
dai termini stessi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene (sentenza del 22 settembre 2022, LB (Prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite), C‑120/21, EU:C:2022:718, punto 24 e giurisprudenza citata).
(…)
Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C‑233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C‑233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). …”
Inoltre la sentenza in commento pone in evidenza che “… quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
(…)
l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, Kreuziger, C‑619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). …”
Per i giudici Unionali, quindi “… consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, Maschek, C‑341/15, EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C‑233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34).
(…) Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata). …”
In conclusione per i giudici delle Corte UE il lavoratore, perde il diritto, anche monetario, alle ferie solo nell’ipotesi in cui si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente ed il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, informandolo del rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo di riferimento o di riporto autorizzato. Pertanto se il datore di lavoro non é in grado di dimostrare di aver posto in essere le condizioni necessarie affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione della normativa UE (articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 e ‘articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
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