AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 68665 del 28 febbraio 2024

Linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Condizione prevista dall’articolo 162, comma 7-quater lettera d), del TUIR

Dispone:

1. Definizioni

1.1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a) per “Controllate” si intendono le società controllate dal Veicolo, direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, residenti o localizzate in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’articolo 11, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) per “Decreto” si intende il decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di prezzi di trasferimento”;

c) per “Decreto IME” si intende il decreto 22 febbraio 2024 del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, recante le disposizioni di attuazione della disciplina prevista dall’articolo 162, commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del TUIR, in materia di Investment Management Exemption;

d) per “Gruppo” si intendono le imprese associate come definite dall’articolo 2, comma 1 lettera a), del Decreto. Non rientrano nel Gruppo il Veicolo e le sue Controllate dirette e indirette;

e) per “Investment Management Exemption”, oppure “IME”, si intende la disciplina prevista dall’articolo 162, commi 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis, del TUIR;

f) per “Linee guida OCSE” si intendono le Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per la determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, pubblicate in data 20 gennaio 2022, e successivi aggiornamenti;

g) per “Metodo del confronto di prezzo” si intende il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento descritto dalle Linee guida OCSE e declinato all’articolo 4 del Decreto;

h) per “Metodo transazionale di ripartizione degli utili” si intende il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento descritto dalle Linee guida OCSE e declinato all’articolo 4 del Decreto;

i) per “TUIR” si intende il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato;

j) per “Veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato” o “Veicoli” si intendono i soggetti indicati all’articolo 2 del Decreto IME.

2. Ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento definisce le linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate, delle disposizioni contenute nell’articolo 110, comma 7, del TUIR, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza ivi contenuto.

2.2. Per soggetto residente che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo devono intendersi:

a) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1 lettere a) e b), del TUIR;

b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1 lettera c), del TUIR, a eccezione degli organismi di investimento collettivo del risparmio;

c) altri soggetti residenti che conseguono reddito di impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR.

2.3. Per stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo deve intendersi la stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, considerati i criteri di qualificazione previsti dall’articolo 162 del TUIR nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.

2.4. Per servizi, prestati dai soggetti indicati nei punti 2.2. e 2.3. nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo, devono intendersi:

a) i servizi di gestione degli investimenti;

b) i servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti;

resi in nome o per conto del Veicolo, o delle sue Controllate.

3. Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

3.1. La valorizzazione della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione, a opera dei soggetti indicati nei punti 2.2. e 2.3., di uno o più servizi indicati nel punto 2.4., in base al principio di libera concorrenza, è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso.

3.2. Il metodo più appropriato alle circostanze del caso deve essere selezionato fra i metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all’articolo 4 del Decreto, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;

b) l’adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione;

c) la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni comparabili tra imprese indipendenti;

d) il grado di comparabilità tra l’operazione che ha a oggetto la prestazione di servizi di cui al punto 2.4. e l’operazione tra imprese indipendenti comparabile, considerando anche l’affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

4. Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento dei servizi di gestione degli investimenti

4.1. Per servizi di gestione degli investimenti, resi in nome o per conto del Veicolo, o delle sue Controllate, di cui al punto 2.4. lettera a), si intendono quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) attività di gestione degli investimenti: a titolo esemplificativo rientrano in tale attività l’acquisto, la vendita o la negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti in base a una politica di investimento predeterminata;

b) attività di amministrazione del patrimonio raccolto: a titolo esemplificativo rientrano in tale attività la gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione del patrimonio, la fornitura di informazioni ai clienti, la valutazione e il pricing delle parti del patrimonio (anche ai fini fiscali), la verifica dell’osservanza della normativa applicabile, la tenuta del registro dei detentori delle quote, la distribuzione dei proventi, l’emissione e il rimborso delle quote, il regolamento dei contratti;

c) attività di commercializzazione: a titolo esemplificativo rientrano in tale attività ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, rivolti agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati sia in forma diretta che indiretta e finalizzati alla sottoscrizione o all’acquisto di quote o azioni del patrimonio.

4.2. Ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione di servizi di gestione degli investimenti resa dai soggetti indicati nei punti 2.2. e 2.3., in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate, si ritiene che il metodo più appropriato sia il Metodo del confronto di prezzo.

Qualora, invece, l’operazione accuratamente delineata, tenendo conto dei criteri di cui al punto 3.2 abbia le seguenti caratteristiche:

a) le parti, con riferimento all’operazione, condividono l’assunzione dei medesimi rischi economicamente significativi;

b) le parti, con riferimento all’operazione, assumono separatamente rischi economicamente significativi e strettamente connessi;

e non sia applicabile con uguale grado di affidabilità il Metodo del confronto di prezzo, si ritiene che il metodo più appropriato sia il Metodo transazionale della ripartizione degli utili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto dalle parti alla realizzazione dell’operazione.

4.3. Qualora venga adeguatamente documentato che nessuno dei metodi indicati al punto 4.2. può essere applicato in modo affidabile per la valorizzazione della remunerazione associata all’operazione, è preferibile selezionare, come metodo più appropriato alle circostanze del caso, uno degli altri metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all’articolo 4 del Decreto, escludendo quelli che utilizzano un indicatore finanziario che ha i costi come base di commisurazione.

4.4. Fermo restando quanto stabilito ai punti 4.2. e 4.3., se a seguito dell’accurata delineazione dell’operazione viene adeguatamente documentata la circostanza che, in base ai fatti e alle circostanze del caso, la prestazione dei servizi indicati al punto 2.4., lettera a), non implica l’assunzione di rischi economicamente significativi, la valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione associata all’operazione può avvenire selezionando, come metodo più appropriato alle circostanze del caso, uno dei metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all’articolo 4 del Decreto.

5. Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento dei servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti

5.1. Per servizi connessi e strumentali ai servizi di gestione degli investimenti, resi in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate di cui al punto 2.4. lettera b), si intendono quei servizi che si realizzano attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) attività di promozione e sviluppo della gestione degli investimenti; a titolo esemplificativo ma non esaustivo rientra in tale attività la consulenza prestata in materia di investimenti;

b) attività che ha carattere ausiliario rispetto all’attività di gestione degli investimenti; a titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano in tale attività lo studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, l’elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie, la predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, l’amministrazione di immobili ad uso funzionale, i servizi di natura amministrativo/contabile.

5.2. Ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione di servizi, connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti, resa dai soggetti indicati nei punti 2.2. e 2.3. in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate, può essere selezionato, sulla base delle circostanze del caso, uno dei metodi descritti dalle Linee guida OCSE e declinati all’articolo 4 del Decreto.

5.3. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 5.2, se a seguito dell’accurata delineazione dell’operazione viene la circostanza che, in base ai fatti e alle circostanze del caso, la prestazione dei servizi, indicati al punto 2.4., lettera b), implica l’assunzione di rischi economicamente significativi, la valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione associata all’operazione avviene ai sensi dei punti 4.2. e 4.3.

6. Aggregazione di operazioni

6.1. Se i soggetti richiamati ai punti 2.2. e 2.3. prestano congiuntamente servizi di gestione degli investimenti, come indicati al punto 4.1., e servizi connessi e strumentali all’attività di gestione degli investimenti, come indicati al punto 5.1., in nome o per conto di uno stesso Veicolo o delle sue Controllate, e le operazioni che hanno a oggetto tali servizi risultano tra loro strettamente legate, o formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate ai fini dell’applicazione dei metodi individuati ai punti 4.2. e 4.3.

7. Ulteriori disposizioni

7.1. Ai sensi della disciplina IME, per documentazione idonea si intende la documentazione, predisposta in forza dell’articolo 8 del Decreto e secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 protocollo numero 2020/360494, avente a oggetto i dati e gli elementi conoscitivi necessari a consentire il riscontro dell’applicazione dei paragrafi da 3 a 6.

Motivazioni

Il comma 255 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) ha modificato l’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l’attività di gestione degli investimenti.

Una delle condizioni previste dal legislatore è che il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In tale contesto, il comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del TUIR, assegna all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110, comma 7, del TUIR.

Il presente provvedimento, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i relativi criteri di applicabilità descritti nelle Linee guida OCSE e nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati, distinguendo per tipologia di servizi, per l’applicazione del principio di libera concorrenza.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1 e 71, comma 3 lettera a)

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1)

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001

Disciplina normativa di riferimento:

Codice Civile (articolo 2359)

Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 162)

Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2018 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, comma 255)

Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2024

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.