MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota n. 3942 del 27 dicembre 2023
D.P.C.M. 27 settembre 2023 “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025” – Attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2023 per lavoro subordinato (stagionale e non) ed autonomo (conversione p.d.s.), ex articoli 6 e 7
Si fa seguito alla circolare congiunta di questa Amministrazione con il Ministero dell’Interno, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero del Turismo, prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023, relativa al D.P.C.M. in oggetto, reperibile sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per attribuire agli Ispettorati d’area metropolitana (IAM), Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), Regioni e Province Autonome, le quote per lavoro subordinato e autonomo (conversione di p.d.s.) di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. in oggetto, direttamente sul sistema informativo SILEN, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
Come già indicato nella circolare congiunta del 27 ottobre scorso, il sistema SPI2.0 impegnerà automaticamente le quote che la scrivente assegnerà sul SILEN, previste a livello provinciale, per singolo modello di istanza e ordinate secondo la cronologia di invio delle domande, con riguardo agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non, ai fini del rilascio del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, nei termini previsti dalla normativa. Per quanto riguarda, invece, le quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato ed autonomo, ai sensi dell’articolo 6, co. 5, lett. a) e b) e comma 6, sarà l’Ispettorato territoriale del lavoro competente a impegnare definitivamente la relativa quota e a rilasciare il parere di competenza allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Sulla base del fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori produttivi indicati dal DPCM in oggetto, segnalato alla scrivente da parte di Regioni, Province Autonome, Direzioni Interregionali del Lavoro (previa consultazione con istituzioni e parti sociali del territorio di rispettiva competenza), tenuto conto, altresì, delle istanze di nulla osta al lavoro pervenute sul sistema SPI 2.0 e comunicate dal Ministero dell’Interno il 6 e 14 dicembre scorso, questa Direzione Generale assegna a livello territoriale, tramite il sistema informatizzato SILEN, per l’anno 2023 le seguenti quote (v. Allegati 1 e 2):
1. Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, commi 1-6)
– articolo 6, comma 3, lett. a): n. 25.000 quote indistinte riservate a lavoratori di Paesi che hanno già sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria e destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici;
– articolo 6, comma 3, lett. b): n. 4.000 quote riservate a lavoratori della Tunisia, in virtù della stipula del “Memorandum di Intesa firmato tra Italia e Tunisia il 20 ottobre 2023”, che prevede annualmente l’ingresso in Italia di 4.000 lavoratori della Tunisia, esclusivamente per lavoro subordinato non stagionale;
– articolo 6, comma 4, lett. a): 100 quote per ingresso di lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
– articolo 6, comma 4, lett. b): 180 quote per ingresso di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
– articolo 6, comma 4, lett. c): 9.500 quote riservate a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, a prescindere dai paesi di origine; articolo 6, comma 5, lett. a) e b) e comma 6: 4.111 quote destinate alle conversioni di permessi di soggiorno per lavoro stagionale e permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro UE, in lavoro subordinato e autonomo.
2. Lavoro subordinato stagionale (art. 7)
– articolo 7, comma 1: 27.100 quote per istanze pervenute di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero;
– articolo 7, comma 2, lett. c): 50 quote per richieste di lavoro stagionale in favore di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
– articolo 7, comma 3: 500 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale; articolo 7, comma 4: 25.400 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative, Confederazione cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane);
– articolo 7, comma 5: 5.700 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico provenienti dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, Associazione imprenditori turistici balneari, Associazione italiana Confindustria Alberghi, ASSOHOTEL, Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative e Confartigianato Imprese.
Le restanti quote, non ripartite a livello territoriale con la presente nota, restano nella disponibilità di questa Direzione Generale, che provvederà con successiva nota ad assegnarle, sulla base delle specifiche richieste pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
Qualora vengano rilevate a livello territoriale quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite da questa Direzione Generale sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di quote previste all’art. 5 del dPCM in oggetto (v. art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 27.09.2023).
Allegato
(testo dell’allegato)