MINISTERO dell’ AMBIENTE – Decreto ministeriale n. 90 dell’ 8 maggio 2023

Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 1

Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;

2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

ProprietàUnità di misuraValori limite
Umidità(% m/m)≤ 15
Additivi (collanti)(% m/m)≤ 2
Azoto(% m/m)≤ 1
Zolfo(% m/m)≤ 0,05
Cloro(% m/m)≤ 0,03
Arsenico(mg/kg)≤ 1
Cadmio(mg/kg)≤ 0,5
Cromo(mg/kg)≤ 10
Rame(mg/kg)≤ 10
Piombo(mg/kg)≤ 10
Mercurio(mg/kg)≤ 0,1
Nichel(mg/kg)≤ 10
Zinco(mg/kg)≤ 100

4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.»;

b) dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).

3-bis.1. L’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.

3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l’impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.

3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l’impianto deve avere un rendimento non inferiore all’85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.

3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria.

3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.».