MINISTERO dell’ UNIVERSITÀ E RICERCA – Decreto n. 96 del 6 giugno 2023
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, lettera a), le parole «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministero dell’università e della ricerca»;
b) all’articolo 3, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. I corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale abilitanti all’esercizio di professioni, nonchè i corsi di laurea professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, hanno altresì l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.»;
c) all’articolo 5, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.»;
d) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «fatti salvi i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali,» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I regolamenti di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.»;
3) al comma 4, le parole «, fatti salvi i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali» sono soppresse;
4) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I regolamenti di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si applicano ai corsi di studio preordinati all’accesso di attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all’esercizio di professioni ovvero regolati dalla normativa dell’Unione europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonchè degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.»;
5) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti, definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività:
1) sono finalizzate all’acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonchè di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
2) costituiscono un ambito disciplinare dell’ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati;
3) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;»;
e) all’articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purchè in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.»;
f) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell’attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.»;
g) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Monitoraggio). – 1. Il Ministero dell’università e della ricerca acquisisce dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull’applicazione del presente decreto.».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d’ateneo entro il termine del 30 novembre 2023. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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